Teramo e Provincia

Roseto degli Abruzzi (TE). Cani e padroni: un’ordinanza sindacale detta le regole di convivenza

Cani e padroni: un’ordinanza sindacale detta le regole di convivenza

Roseto, 10 marzo 2010-  Variano da un minimo di venticinque ad un massimo di mille euro le sanzioni previste dall’Ordinanza Sindacale riguardante la tenuta e la custodia dei cani, mentre per alcune specifiche violazioni è previsto il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Riproponendo un’ordinanza del Ministero della Sanità, la materia è stata affrontata in maniera organica sia per quanto riguarda la detenzione dei cani sia il maltrattamento e l’abbandono e naturalmente l’igiene e il decoro pubblico.

I cani non devono essere aizzati contro altri animali o persone, non vanno lasciati liberi a guardia di edifici se hanno l’istinto di mordere i passanti, per evitare poi il disturbo della quiete pubblica è necessario rivolgersi a specialisti del comportamento animale o a educatori cinofili. Cosa molto importante inoltre è quella di evitare che gli escrementi degli animali tenuti sui terrazzi o sui balconi cadano sui piani sottostanti o sulla pubblica via.
Museruola e guinzaglio sempre per guidare i cani nei luoghi pubblici e bisogna  sempre essere muniti di paletta e sacchetto per raccogliere gli escrementi. Naturalmente i cani non vanno portati nelle aree verdi utilizzate per i giochi dei bambini. Assolutamente vietato addestrare animali con la violenza e detenere i cani in spazi angusti e privi di acqua, ne tanto meno tenerli con catena troppo corta o e senza protezione.

Un’ordinanza dunque che tiene conto del benessere delle persone ma anche di quello  dei cani che rimangono i migliori amici dell’uomo!
Di seguito gli articoli dell’ordinanza con le specifiche sanzioni.

Art. 1 (DETENZIONE CANI)
Ai proprietari o ai detentori di cani
a) di non aizzare i cani tra di loro o contro le persone;
b) di non tenere a guardia degli edifici cani in libertà che abbiano l’istinto di aggredire o mordere i passanti o altri animali;
c) di adottare tutti gli accorgimenti ed i provvedimenti idonei al fine di evitare disturbi alla quiete pubblica e privata, in ogni momento ed in special modo nelle ore notturne, derivanti dall’abbaiare – guaire dei cani. Se l’abbaiare è continuo e non sporadico, il proprietario o detentore del cane deve rivolgersi ad un veterinario comportamentista o ad un educatore cinofilo;
d) di evitare che gli escrementi degli animali tenuti sui terrazzi o sui balconi cadano sui piani sottostanti o sulla pubblica via.
In caso di violazione del disposto di cui alla lettera a), b) o d) i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
In caso di violazione del disposto di cui alla lettera c) i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 e saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’Art.659 C.P..

Art. 2 (MUSERUOLA E GUINZAGLIO)
Ai proprietari o ai detentori di cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico:
a) di condurre i cani al guinzaglio;
b) di lasciare incustoditi i cani sulla pubblica via. I cani lasciati incustoditi, saranno soggetti ad accertamenti anche tramite lettore di micro-chip volti a verificarne al proprietà;
c) di munire i cani di indole mordace, oltre che di guinzaglio anche di museruola (possono essere tenuti senza museruola i cani da guardia, ma solo entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché recintati, i cani pastore quando sono utilizzati per tale attività e sotto il controllo del proprietario;
In caso di violazione del disposto di cui alla lettera a) i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
In caso di violazione del disposto di cui alla lettera b) i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00.
In caso di violazione del disposto di cui alla lettera c) i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 750,00.

Art. 3 (DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI)
Ai proprietari o ai detentori di cani o di altri animali da compagnia di evitare che vengano introdotti, anche se muniti di guinzaglio e museruola, nelle aree o pinete pubbliche segnalate con apposito cartello di divieto.
In caso di violazione del presente articolo i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 4 (IGIENE E DECORO PUBBLICO)
I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l’obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l’obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta dagli organi addetti alla vigilanza.
Sono escluse da tali obblighi solo le persone non vedenti.
In caso di violazione del 1° comma del presente articolo i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 250,00.
In caso di violazione del 2° comma del presente articolo i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 5 (MALTRATTAMENTO E ABBANDONO DI ANIMALI)
E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze o percosse.
E’ vietato mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.
E’ vietato detenere animali in spazi ristretti e privi di acqua e cibo necessari.
E’ vietato detenere animali all’aperto a catena corta e/o sprovvisti di ricovero che fornisca protezione alle temperature e alle condizioni climatiche sfavorevoli.
I proprietari o detentori di animali sono tenuti ad assicurare il rispetto delle esigenze: igienico-sanitarie, di tutela del benessere degli animali, di salvaguardia dell’incolumità delle persone, spazi adeguati alla natura e taglia degli animali.
In caso di violazione del disposto del presente articolo, fatte salve le disposizioni Penali in materia, i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

image_pdfimage_print
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.