Abruzzo

Teramo. Iniziativa Uil di Teramo a sostegno degli emendamenti presentati dalla Uil alla manovra economica del Governo

Iniziativa Uil di Teramo a sostegno degli emendamenti presentati dalla Uil alla manovra economica del Governo

Sintesi della posizione della Uil:

– la manovra è inevitabile e necessaria per la salvaguardia dell’euro;

– vanno mantenute e rafforzate le misure per ridurre i costi della politica e l’evasione fiscale;

– la manovra deve essere equa, così non è in alcuni punti, soprattutto laddove grave in modo eccessivo sul lavoro pubblico, per cui va corretta, in particolare per quanto riguarda il salario legato alla produttività nel settore pubblico e gli scatti di anzianità nella scuola (su questo punto, bisogna concretizzare un primo impegno assunto dal Ministro Tremonti);

– aree colpite dal sisma: va estesa la proroga della sospensione del pagamento delle imposte per tutti i redditi e prevista per almeno 5 anni una zona franca;

– consolidare i primi risultati ottenuti, come la rimozione della rateizzazione triennale della liquidazione della gran parte dei dipendenti pubblici.

Lunedì 12 luglio 2010, in tutte le province d’Italia, la Uil manifesta e presenta ai Prefetti il proprio documento con le richieste di

emendamento.

A Teramo la segreteria della Uil di Teramo incontrerà alle ore 11.00 il Prefetto o un suo delegato per illustrare e consegnare il documento Uil sulla manovra economica.

Invitiamo gli Organi di Informazione a partecipare alla iniziativa, nel corso della quale distribuiremo la documentazione integrale con gli emendamenti e una sintesi delle posizioni della Uil.

Cordiali saluti.

Gianluca Di Girolamo

Segretario Generale UIL Teramo

COMITATO CENTRALE UIL

Roma 1-2 luglio 2010

Documento finale sulla Manovra Fiscale

Il Comitato Centrale della UIL, riunito in Roma nei giorni 1 e 2 luglio 2010, udita la relazione del Segretario Generale Luigi Angeletti,

la approva insieme ai contributi venuti dal dibattito

Il Comitato Centrale, in particolare,

condivide

la necessità e la tempestività della manovra economica varata dal Governo, ritenendola inevitabile e necessaria, poiché costituisce un atto dovuto a fronte delle decisioni assunte dall’Unione Europea, concordando una strategia di riduzione del deficit pubblico in funzione della salvaguardia dell’euro e della condizione economica generale. La decisione dell’Eurogruppo – sofferta ma decisiva e storica – di far intervenire l’Autorità monetaria europea con eccezionali iniezioni di liquidità, ci ha salvato dal baratro. Pur considerando che, se la BCE avesse assunto più coraggiosamente l’impegno di acquistare ogni obbligazione venduta al ribasso, l’effetto sarebbe stato ancora più efficace, la scelta adottata ha comunque evitato la catastrofe economica dell’Europa e, con essa, la sua deriva verso la povertà. In questo quadro, i singoli Stati hanno dovuto offrire delle garanzie, a cominciare dall’assoluto rispetto di uno dei principi fondanti dell’euro: il contenimento del deficit.

Il Comitato Centrale della UIL

conferma

la propria  assunzione di responsabilità rispetto alla gravità della situazione, e ribadisce che la positiva valutazione sul complesso della manovra resta subordinata alla conferma, in sede parlamentare, delle storiche rivendicazioni della Uil sul fronte della lotta all’evasione fiscale e della riduzione dei costi della politica.

Va dunque confermata la proporzione secondo cui circa i 2/3 del gettito della manovra provengono proprio dalla programmata attuazione di provvedimenti in materia di riduzione dei costi della politica e di lotta all’evasione fiscale. E’ da valutare positivamente, inoltre , la scelta di evitare incrementi della pressione fiscale  che si sarebbero scaricati sui salari di tutti i lavoratori dipendenti e sulle pensioni.

Il Comitato Centrale della UIL

rinnova la richiesta

che, in sede parlamentare, sia dato seguito e sia restituita incisività, alle decisioni assunte dal Governo. I tagli agli eccessivi costi istituzionali e della politica, agli sprechi, ai privilegi vanno mantenuti e rafforzati, contrastando ogni tentativo di ridimensionamento – come è avvenuto nel caso di Province, piccoli comuni ed enti similari, per i quali permane la nostra battaglia per la loro abolizione – ed estendendo l’azione contro inefficienza e degrado del sistema istituzionale e politico.

Il Comitato Centrale

rifiuta

l’equazione secondo cui ad un trasferimento minore di risorse a Regioni, Comuni e Province debba necessariamente corrispondere una riduzione del livello dei servizi o un aumento delle tariffe,

impegna

le proprie strutture a vigilare su un’alta responsabilizzazione delle amministrazioni locali per reperire risorse attraverso rigore ed efficienza della spesa pubblica, delle pubbliche amministrazioni e delle utilities locali, attraverso tagli ai costi istituzionali e agli sprechi della politica, e compartecipando attivamente alla lotta all’evasione, vedendo in tali comportamenti virtuosi una necessaria premessa per l’attuazione del federalismo fiscale. Occorre evitare che il proliferare delle società partecipate e dei centri di spesa alimentino, soprattutto a livello locale, il cattivo uso delle risorse pubbliche e foraggino sacche di interessi consolidati, fuori dal controllo dei contribuenti. A partire dai piccoli comuni, serve un’ approccio nuovo, che privilegi nei servizi ed attività le forme consortili consentendo l’ottimizzazione delle risorse, puntando sulla qualità dei servizi a cittadini ed imprese.

Il Comitato centrale della UIL pur valutando positivamente che si metta mano a quella razionalizzazione degli enti pubblici che da un decennio è stata annunciata e non praticata,

ritiene

necessario che, nella massima trasparenza, sia effettuata un’ulteriore riflessione sulla effettiva qualità-utilità dei singoli enti, e che comunque siano tutelati i livelli occupazionali complessivi. In particolare la UIL ritiene che per gli enti di ricerca si debba intervenire con leggi ordinarie e non per decreto legge e che, comunque, al fine di salvaguardare le funzioni di ricerca, la eventuale soppressione di questi enti debba avvenire attraverso la contestuale fusione con enti del comparto.

La UIL, inoltre,

ribadisce

che la manovra economica, così costruita, sia sostanzialmente più equilibrata di quelle varate in altre occasioni. Tale equilibrio, però, dovrà essere meglio definito dall’azione del Parlamento, evidenziando – come già fatto con gli emendamenti sottoposti in audizione al Senato – le questioni sulle quali chiede al Senato interventi migliorativi.

Il Comitato centrale

non condivide

i provvedimenti varati in materia di pubblico impiego e considera particolarmente grave il blocco dei contratti nazionali, compresi quelli del settore della sicurezza, chiedendo che almeno si valorizzi lo scambio tra “più produttività più salario”, anche come strumento per un miglioramento dell’efficacia della pubblica amministrazione e per il suo ammodernamento, e ritiene che, nell’ambito della pubblica amministrazione, i lavoratori della scuola e della ricerca siano ulteriormente penalizzati con il blocco degli aumenti legati agli scatti di anzianità. A questo proposito, la Uil impegna le proprie strutture di categoria ad assumere le iniziative necessarie a garantire la difesa dei livelli di contrattazione e di rappresentatività. In questo quadro va comunque salvaguardata la contrattazione integrativa decentrata su efficienza, produttività, economie di gestione delle pubbliche amministrazioni.

Su questi fronti, il Comitato Centrale

apprezza

i primi risultati dell’azione della UIL, che ha già portata alla rimozione della rateizzazione triennale della liquidazione della gran parte dei dipendenti pubblici. Prende atto, inoltre, dei passi avanti che si evidenziano nei lavori parlamentari, a partire dalla disponibilità del passaggio dal blocco triennale delle retribuzioni individuali al congelamento della spesa complessiva di singola amministrazione, come indicato in un emendamento della UIL che rende agibili i tavoli per le contrattazioni di secondo livello. Apprezza inoltre le aperture dello stesso Ministro Tremonti sulla questione degli scatti nella scuola.

La Uil

ritiene

che debba essere ripensata la scelta di limitare il numero delle finestre verso il pensionamento. Una scelta che costringerà i lavoratori a ritardare il momento per andare in pensione, in modo particolare per chi ha maturato 40 anni di contributi. In particolare, bisogna ampliare dal punto di vista qualitativo e quantitativo la platea, prevista dal decreto, dei 10.000 lavoratori collocati in mobilità o titolari di prestazione straordinaria ai quali si applicano le vecchie finestre in vigore prima del decreto, chiarendone le modalità di accesso, sopprimendo il numero definito di lavoratori interessati ed avendo riguardo a tutti coloro che si dovessero trovare nella stessa condizione, mentre, sul fronte della previdenza, rilevando già in Parlamento riscontri positivi alla propria azione in tal senso,

ritiene

indispensabile un’ulteriore riflessione sul recepimento della normativa europea in materia di età pensionabile per le lavoratrici del pubblico impiego,

chiede

che il riordino degli Enti previdenziali si inserisca in un chiaro disegno complessivo e, comunque, non prescinda da una riforma della governance che affermi un vero sistema duale.

La Uil

auspica

che siano rafforzati gli strumenti – anche legislativi – per la tutela sociale delle persone non autosufficienti, evitando che il doveroso perseguimento di ogni forma di abuso sulle pensioni di invalidità si risolva in un abbassamento del livello di tutele,

esprime

la necessità di una forte attenzione nei confronti del Mezzogiorno in generale e comunque delle aree in crisi, nonché, delle categorie più deboli e svantaggiate – particolarmente giovani, donne, lavoratori in regime di ammortizzatori sociali od espulsi dal ciclo produttivo – su cui maggiormente pesa la lentezza della ripresa economica, e contestualmente

considera

indispensabile che, anche per il 2011 ed il 2012, sia garantito un adeguato finanziamento per la cassa integrazione in deroga e che sia varato il piano per lo sviluppo del Mezzogiorno. In questo quadro, chiede un ulteriore sforzo per la ricostruzione e la ripresa economica di L’Aquila, estendendo la proroga della sospensione del pagamento delle imposte per tutti i redditi e prevedendo, per almeno cinque anni, una zona “free tax” per le aree colpite dal sisma.

Il Comitato Centrale

apprezza

pur nella loro parzialita’, gli interventi della manovra finalizzati allo sviluppo, e precisamente la fiscalità di vantaggio per il sud, da consolidare con la finalizzazione di FAS e Fondi Europei su investimenti, occupazione, infrastrutture, nonché il miglioramento di decontribuzione e detassazione del salario di produttività contrattualizzato.

La UIL, infine,

chiede

che sia soppressa l’abolizione dell’obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi, il cui costo non è sostenuto dallo Stato. A fronte di una norma ininfluente per il conseguimento degli obiettivi della manovra,si  rischia di mettere in pericolo decine di migliaia di posti di lavoro.

Il comitato Centrale della UIL

ritiene

che la stessa crisi economica dimostri come non siano più rinviabili riforme strutturali – a partire da quella fiscale – coniugando la riduzione del prelievo su salari e pensioni con il rafforzamento degli strumenti di contrasto all’evasione e con un intervento anche di tassazione sulle transazioni finanziarie.

Considera

che, dopo aver evitato – grazie alla manovra – che il debito italiano diventi oggetto della speculazione internazionale, sia necessario mettere mano da subito e con decisione alla questione dello sviluppo, degli investimenti e della ricerca.

ARTICOLI E COMMI EMENDATI

“MANOVRA ECONIMICA”

Pubblica Amministrazione

Art. 7

Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;

riduzione dei contributi a favore di enti

Comma di cui si propone modifica Proposta di emendamento note
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di

politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a

rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza pubblica.

18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di

politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà a concordare con le Confederazioni sindacali e le associazioni datoriali firmatarie dell’Accordo del 22 gennaio 2009 sul nuovo modello contrattuale il soggetto terzo destinato ad effettuare le previsioni inflative di cui all’accordo stesso. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a

rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza pubblica.

L’emendamento vuole garantire il rispetto dell’accordo sul nuovo modello contrattuale, nel quale era fondamentale la condizione di terzietà del soggetto destinato ad effettuare le previsioni dell’IPCA

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all’anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all’anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili avendo cura di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali..

Poiché gli enti oggetto dell’intervento in gran parte vivono di finanziamenti pubblici, occorre evitare che il taglio di questi ultimi comporti la perdita di alcune centinaia di posti di lavoro, per altro non tutelati dal sistema di ammortizzatori sociali

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32. Il personale con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato in servizio a qualsiasi titolo, compreso il lavoro somministrato,  presso gli enti oggetto di soppressione ed assorbimento in forza del presente articolo rimane in servizio presso le amministrazioni riceventi fino alla scadenza del rapporto in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto Poiché – a causa di mancata copertura del turn over – presso gli enti di cui trattasi sono presenti numerose centinaia di lavoratori a tempo non indeterminato che garantiscono lo svolgimento di compiti d’istituto, occorre garantire la tutela delle condizioni in essere e la continuità del servizio nella fase di incoroprazzione;

l

Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.

Comma di cui si propone modifica Proposta di emendamento note
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo. 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico lo stanziamento complessivo finalizzato alla corresponsione delle retribuzioni dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, le somme erogate allo stesso fine con riferimento all’ il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo. Occorre rendere il periodo di blocco retributivo coerente con quello di blocco contrattuale di cui al c. 17;

Occorre che il blocco sia trasferito dalla retribuzione individuale alla spesa complessiva d’amm.ne, per evitare assurdi e gravi impedimenti alle modifiche d’organizzazione degli enti, oltre che situazioni abnormi nei confronti die singoli (v. lavoratrici madri)

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

Soppressione della norma

Occorre ripristinare la certezza dell’efficacia della contrattazione e dei CCNL una volta certificati dai meccanismi di controllo pubblici

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Allo scopo di garantire alle amministrazioni centrali dello stato, agli enti pubblici non economici, alle agenzie fiscali, alle università, agli enti ed istituti di ricerca e di alta formazione artistica e musicale, attraverso i processi negoziali decentrati necessari, l’attuazione dei quanto disposto dai Titoli II e III del d. lgs. 150/09, sono stanziati 300 milioni di Euro gravanti sull’ apposito fondo di parte correntedi cui all’art. 61 c. 17 della legge n.133 del 6 agosto 2008.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono destinare al fine di cui al periodo precedente eventuali somme frutto di risparmi di spesa di cui all’art. 6 c .7-8-12-13-14, qualora superiori ai limiti in tali commi indicati.

Nell’ambito della delega di cui alla l. n. 15 del 4 marzo 2009, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, adotta uno o più decreti finalizzati a rendere compatibile con il dettato del presente decreto l’attuazione del d. lgs 150/2010.

Se nella tornata contrattuale 2013-2015 fosse impedito per legge il recupero, per i soli dipendenti della P.A. sarebbe sancito il principio per cui il salario non garantisce la difesa del potere d’acquisto.

E’ necessario rendere omogeneo il settore oggetto di blocco contrattuale con quello di cui al c.1.

Occorre garantire le condizioni per l’applicazione del sistema di incentivo, valutazione e remunerazione del merito dicui alla “riforma Brunetta”, ad evitare che, senza risorse, si trasformi in un sistema meramente punitivo e penalizzante.

Occorre garantire le condizioni per l’applicazione del sistema di incentivo, valutazione e remunerazione del merito dicui alla “riforma Brunetta”, ad evitare che, senza risorse, si trasformi in un sistema meramente punitivo e penalizzante.

E’ necessario raccordare il testo del d. lgs 150/2009 con la manovra.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate  eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate  eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. La disposizione di cui al presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 non danno luogo hanno effetto, per i predetti anni, alla corresponsione del trattamento economico relativo, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia. ai fini esclusivamente giuridici.

La norma penalizza il personale in misura superiore a quanto avviene per gli altri lavoratori pubblici, rimettendo in discussione conquiste contrattuali certificate e producendo pesanti effetti sulle pensioni.

La norma, come formulata, pare violare il principio dell’equa retribuzione (i passaggi tra le aree comportano lo svolgimento di mansioni superiori che non verrebbero retribuite).

23. Per il personale docente,  Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Soppressione della norma

La norma penalizza il personale della scuola in misura superiore a quanto avviene per gli altri lavoratori pubblici, rimettendo in discussione conquiste contrattuali certificate e producendo pesanti effetti sulle pensioni.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola  previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010- 2012.

Soppressione della norma

La norma penalizza il personale della scuola rimettendo in discussione livelli economici frutto di conquiste contrattuali certificate.

Certificati Verdi

Art. 45

(Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi)

La UIL chiede la soppressione di questo articolo.

La misura prevista dall’articolo 45 abolisce anche retroattivamente l’obbligo del GSE di riacquisto dei certificati verdi, unico meccanismo di garanzia del sistema di sostegno alla crescita delle Fonti Rinnovabili, che serve invece proprio a tutelare il mercato e ad evitare speculazioni derivanti dall’oscillazione artificiosa dei prezzi dei certificati verdi.

Va ricordato che il costo dei certificati verdi non è sostenuto dallo Stato. Non vi sono conseguenze sugli introiti programmati dalla manovra e questa norma, dunque, è del tutto ininfluente per il conseguimento degli obiettivi che si prefigge la manovra stessa.

Peraltro, il provvedimento proposto rischia di compromettere le iniziative in essere – che, nel solo settore eolico, al 2009, vedono occupati circa 25.000 lavoratori tra settore e indotto –  e mette in pericolo decine di migliaia di posti di lavoro.

Inoltre la formulazione del medesimo articolo 45 comprometterebbe tutti gli investimenti in corso di finanziamento nel settore delle rinnovabili, che negli ultimi due anni è stato uno dei pochi anticiclici a consentire crescita occupazionale nel nostro Paese. Ricordiamo che al 2020 deve essere raggiunto l’obiettivo del 17% di energia da rinnovabili e che già da quest’anno  si dovranno pagare le multe per il mancato rispetto del Protocollo di Kyoto.

Previdenza

Art. 12 comma 2

Per la UIL vanno salvaguardati quei lavoratori che abbiano maturato 40 anni di contribuzione e per i quali il proseguimento dell’attività lavorativa – e della relativa contribuzione – non opera ai fini dell’incremento ulteriore del trattamento previdenziale. Si propongono dunque i seguenti emendamenti:

all’art. 12 comma 2 alla frase “ con età inferiori a quelle indicate al comma 1” aggiungere la seguente formulazione: “ e con età contributiva inferiore a 40 anni:”

all’art. 12 comma 4 inserire la seguente lettera c)

c) lavoratori dipendenti che maturino, ai fini del pensionamento di anzianità, 40 anni di contribuzione

Art. 12 comma 5

Per la UIL occorre salvaguardare dal differimento del momento del pensionamento tutti i lavoratori collocati in mobilità oltre che quei lavoratori in regime di prosecuzione volontaria della contribuzione. Il tetto previsto dei 10.000 lavoratori salvaguardati dal Decreto Legge, in particolare, appare eccessivamente penalizzante visto il numero delle mobilità attualmente in corso e valutato inoltre che comprende anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, concessa di norma per previsione di decreti ministeriali ad hoc per una platea spesso particolarmente ampia di lavoratori e finalizzati proprio al raggiungimento dei requisiti pensionistici (Alitalia). Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

all’articolo 12 comma 5 eliminare l’inciso “nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari”

all’articolo 12 comma 5 inserire la seguente lettera d):

d) a chi, avendo cessato l’attività lavorativa, è in regime di prosecuzione volontaria della contribuzione INPS ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica

il comma 6 dell’articolo 12 è abrogato

Enti Previdenziali

Art. 7

Per la UIL il riassetto degli Enti Previdenziali previsto all’articolo 7 del Decreto non può prescindere da una riforma della governance che affermi un vero sistema duale. A fianco al Presidente degli Enti, al quale il decreto assegna il ruolo di gestione, bisogna prevedere una più precisa e dirimente funzione dei CIV ai quali vanno assegnati da subito compiti reali di indirizzo e di verifica degli obiettivi perseguiti.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

all’articolo 7, comma 7, è aggiunta la seguente lettera c) bis:

c) bis al comma 4, alle parole “verificandone i risultati” sono aggiunti le seguenti “anche con poteri effettivi ed esigibili nei confronti degli altri organi dell’Ente e della tecnostruttura dello stesso”
Costi della politica, Enti Locali e Territoriali, Mezzogiorno, L’Aquila

Articolo 5 (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici)

Emendamento al comma 4.

Al comma 4 dell’articolo 5 sostituire la frase “a  decorrere dal primo rinnovo” con le parole “a decorrere dal 2011” e sostituire le parole “ è ridotto del 10%” con le parole “è ridotto del 50%”.

Si tratta della riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti che nella manovra passa da 1 euro per elettore a 90 centesimi ad elettore, e la soppressione del rimborso elettorale in caso di scioglimento anticipato della legislatura, che viene rimandata alla prossima legislatura. Con l’emendamento proposto viene anticipato  Tutti i rimborsi elettorali ai partiti politici sono ridotti del 10% (da 1 euro a 90 centesimi) a decorrere dalle prossime elezioni e, sempre a decorrere dalle prossime elezioni viene anticipato ed aumentato al 2011 il taglio per i rimborsi elettorali.

Emendamento al comma 7.

Sostituire al comma 7 le parole “gli importi delle indennità già determinate ai sensi  del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore ai tre anni per una percentuale pari….” con le seguenti “gli importi delle indennità già determinate ai sensi  del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore ai tre anni per una percentuale pari 10% per tutti gli Enti Locali”. Abrogare le parole da “ per i comuni con popolazione” fino a in qualsiasi forma espressi”.

Si tratta di ridurre le indennità dei Sindaci, dei Presidenti di Provincia e degli Assessori di una percentuale uguale per tutti gli Enti Locali a prescindere dalla dimensione demografica come previsto dalla manovra che, differenzia i tagli dal 3% per i Comuni fino ai 15 abitanti, passando per il 7% per  i Comuni fino ai 250 mila abitanti, per arrivare al 10% per i comuni al di sopra dei 250 mila abitanti.

Articolo 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)

Emendamento comma 27.

– Abrogare, dopo le parole “Il Presidente del Consiglio dei Ministri”, le parole “o il Ministro delegato”.

– Abrogare le parole “le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico”.

.

Si tratta dell’accentramento del Dipartimento per lo sviluppo economico e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio. Abrogare la parola “Ministro delegato” significa non riproporre un Ministero che si occupa del Mezzogiorno affidare il coordinamento alla Presidenza del Consiglio. Perché dal momento che occorre fare selettività degli interventi per lo sviluppo del Sud, occorre un Istituzione che coordini gli investimenti. Questa “ratio”, riguarda anche le risorse del FAS, perché non ha senso che tali fondi restino nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, perchè oltretutto si metterebbe a rischio la programmazione unitaria dei fondi comunitari prevista dal quadro Strategico Nazionale.

Articolo 11 (Controllo spesa sanitaria)

Emendamento comma 1 bis.

Le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate non possono essere utilizzate dalle Regioni il ripiano dei disavanzi sanitari, conseguentemente sono modificati i commi dal 77 all’88 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191.

Si tratta di evitare, come sancito dal patto della salute, che le Regioni utilizzino per il ripiano dei disavanzi della spesa della sanità le risorse di PAR regionali alimentati dal FAS e, di conseguenza, queste risorse vengano destinate alla loro missione originaria del riequilibrio territoriale.

Tra l’altro l’utilizzo del FAS per il ripiano dei deficit sanitari è soltanto una “goccia nel mare aperto”, in quanto basterebbe a sanare soltanto una piccolissima parte dell’extradeficit.

Basi pensare che la regione Lazio ha un deficit complessivo di oltre 11 miliardi di euro e risorse FAS complessive di 885 milioni di euro; la Calabria un disavanzo della sanità di oltre 3,1 miliardi di euro e FAS di 1,7 miliardi di euro; la Campania un disavanzo di 7,9 miliardi di euro e risorse FAS per 3,9 miliardi di euro; il Molise un disavanzo di 897 milioni di euro e risorse FAS per 452 milioni di euro; la Sicilia oltre 5 miliardi di disavanzo e risorse pari a 4,1 miliardi di euro; l’Abruzzo un disavanzo di 1,8 miliardi e risorse FAS per 811 milioni di euro.

Articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

Emendamento al Comma 1.

Al comma 1 portare le seguenti modifiche:

– al paragrafo a) “le regioni a statuto ordinario per 3.100 milioni di euro per l’anno 2011 e 3.800 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012”;

– al paragrafo c) “le province per 1.200 milioni di euro dall’anno 2011 e 2012, attraverso la riduzione di cui la comma 2”.

– aggiungere dopo il punto d), il punto e) “nelle regioni a statuto ordinario è costituito un “fondo speciale per investimenti per l’occupazione, formazione ed istruzione per 900 milioni per l’anno 2011 e di 700 milioni a decorrere dall’anno 2012. Il fondo viene alimentato con le riduzioni di spesa prefiste al paragrafo c”.

– conseguentemente apportare tali modifiche al successivo comma 2

Questo emendamento va nella direzione della selettività della riduzione dei trasferimenti agli Enti Locali, aumentando il peso del taglio dei trasferimenti alle province e diminuendo, ma al tempo stesso finalizzando le risorse per lo sviluppo, il carico sulle Regioni.

Emendamento comma 7.

Al paragrafo 2 dopo le prole “di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto n. 267,” aggiungere le parole “nonchè per il personale di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto n. 267, e per il lavoro accessorio”.

Questo emendamento riguarda il contenimento delle spese per il personale degli Enti Locali ed introduce il principio che le riduzioni nel computo del personale devono riguardare anche i rapporti di lavoro instaurati per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione delle Giunte e Consigli, e, il lavoro accessorio.

Emendamento comma 11.

– Modificare il periodo “i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78” con il “i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore all’1,3% e per i pagamento effettuati nell’anno 2011 per un importo non superiore all’1,5% ”.

Con tale proposta si allentano i vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali aumentando la percentuale di non calcolo dei residui passivi, dando ossigeno all’economia.

Emendamento comma 28.

Abrogare la parola “convenzioni”

Emendamento comma 29.

Abrogare il periodo “La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”.

E’ un emendamento volto, nell’ottica dell’aggregazione degli Enti di far svolgere le funzioni attraverso la sola forma dell’”Unione dei Comuni”, per semplificare il quadro normativo.

Emendamento comma 33.

Abrogare il comma 33

E’ un emendamento per evitare che l’interpretazione del Governo metta a rischio il rimborso e l’applicazione, anche per i prossimi anni, del 10% dell’IVA sulla tariffa dei rifiuti solidi urbani, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del Luglio del 2009 che ne dichiarava l’illegittimità.

Articolo 18 (Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo)

Emendamento al comma 1.

– Dopo le parole “…accertamento fiscale e contributivo” aggiungere le parole “anche attraverso la partecipazione dei comuni alla lotta la lavoro sommerso ed irregolare”.

– Dopo l’ultimo periodo inserire il verso “attraverso uno specifico protocollo di intesa tra Comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali vengono stabilite le forme di partecipazione dei comuni alla lotta al sommerso ed al lavoro irregolare”.

Aggiungere il comma 10.

“L’articolo 1 comma 1 della Legge 22 maggio 2010, n. 73 è abrogato. Il comma 3 della Legge 22 maggio 2010, n. 73 è modificato con l’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, compreso il documento di regolarità contributiva dell’impresa che esegue i lavori…..”

E’ un emendamento che il coinvolgimento attivo dei Comuni nella lotta all’evasione fiscale possa ampliarsi anche alla lotta al lavoro sommerso ed irregolare.

Conseguentemente vengono modificate anche le regole contenute nel decreto incentivi che hanno tolto l’obbligo di presentazione di inizio lavori ai Comuni per la manutenzione ordinaria e quasi del tutto l’obbligo del DURC per le manutenzioni straordinarie.

Articolo 18 (Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo)

Emendamento ai comma 1 e 2.

– Abrogare i commi 1 e 2 e sostituirli con il comma “le disposizione inerenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, è prorogato fino a tutto il 2011 per tutti i redditi da lavoro dipendente e autonomo”.

Emendamento inserire il comma 5

“per la zona del cratere viene istituita una Zona Franca con i seguenti sgravi fiscali e previdenziali: una riduzione del 60% delle imposte sui redditi da impresa (IRES); una riduzione degli oneri previdenziali del 50% con copertura figurativa dei contributi; un abbattimento del 50% di tutte le aliquote IVA (nel caso dell’aliquota ordinaria una riduzione dal 20% al 10%); l’abbattimento fino a 20.000 euro dalla base imponibile IRAP per ogni lavoratore a tempo indeterminato”.

E’ un emendamento teso a prorogare da una parte la sospensione delle imposte sui redditi così come avvenuto in altre circostanze (terremoto Umbria-Marche), e dall’altro ad istituire una Zona Franca per il rilancio economico, produttivo ed occupazionale de L’Aquila.

Articolo 40 (Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

Emendamento al comma 1.

Sostituire nell’ultimo periodo, le parole “nei riguardi delle nuove iniziative produttive” con “nei riguardi delle imprese che assumono a tempo indeterminato. Tale disposizione si applica a tutte le imprese che aumentino la base occupazionale. A tal fine le Regioni possono utilizzare le risorse dei Programmi attuativi regionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”.

Dopo il comma 2, aggiungere il comma 3 “Nella prima riunione utile, dopo la data di approvazione del presente Decreto, il CIPE approva i PAR-FAS che hanno superato l’esame del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione”.

E’ un emendamento per estendere la fiscalità di vantaggio a tutte le imprese che operano nel Mezzogiorno e non solo per le nuove iniziative produttive. Inoltre, si mira ad utilizzare in modo più appropriato le risorse del FAS, attraverso un credito d’imposta per l’occupazione, opportunamente modulato al fine di incrementare l’occupazione femminile e giovanile, favorire l’emersione, consentire il reinserimento lavorativo di disoccupati e cassaintegrati. Tale strumento trova copertura di spesa con risorse FAS nazionali/regionali.

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