Abruzzo

Abruzzo. Il Mia Casa d’Abruzzo, in concomitanza della cerimonia ufficiale di ricordo e commemorazione delle vittime del terremoto

Mia Casa d’Abruzzo

Tel. 085-8944932 – 330-431480

Il Mia Casa d’Abruzzo, in concomitanza della cerimonia ufficiale di ricordo e commemorazione delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009 di oggi presso il Palazzo dell’Emiciclo, ha chiesto al Consiglio regionale dell’Abruzzo di dare un seguito legislativo alle “buone intenzioni” ed al “cordoglio” e di approvare nella prossima seduta utile una Legge di indirizzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza antisismica della Edilizia Residenziale pubblica privata.

La Legge Regionale ad hoc, elaborata e proposta al Consiglio regionale dal Mia Casa d’Abruzzo, riguarda tutto il patrimonio abitativo pubblico e privato della Regione Abruzzo: essa dispone la realizzazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e rende possibile il loro immediato adeguamento alla normativa antisismica vigente.

La Legge affida alla Giunta regionale il compito di promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie. La Giunta regionale riferisce semestralmente al Consiglio sull’andamento delle attività di ricostruzione.

La Giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per l’istituzione di contributi specifici per il ristoro dei danni ai beni mobili eventualmente patiti dagli assegnatari dell’edilizia residenziale pubblica per causa del sisma del 6 aprile 2009 e seguenti qualora non diversamente ristorati da altri interventi o contributi pubblici.

Per la ricostruzione “pesante” la Regione tiene conto delle aree soggette a rischio idrogeologico, i cui fenomeni di frana o di crollo si siano manifestati od accentuati a seguito delle crisi sismiche del 6 aprile 2009 e seguenti, e stabilisce che su di esse non è possibile nessuna costruzione o ricostruzione di edilizia residenziale pubblica.

Laddove possibile, gli incarichi per la redazione di progetti e la direzione dei lavori sono conferiti dalla Regione o dagli enti attuatori nell’ambito dei propri ruoli pubblici, ricorrendo solo ove la complessità dell’opera lo richieda a professionalità esterne, e favorendo, in questo caso, la partecipazione di giovani professionisti.

I Comuni sono obbligati al mantenimento di tutti i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti al 6 aprile 2009, quali la volumetria, la sagoma, l’area di sedime ed il numero delle unità immobiliari. Tale invarianza della destinazione d’uso delle aree e delle pertinenze su cui insistono gli edifici d’edilizia residenziale pubblica è fissata per almeno 15 anni dall’entrata in vigore della legge. Qualsiasi variazione o alienazione successiva è resa nulla dal disposto della legge.

L’attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici. I soggetti attuatori degli interventi di riparazione e/o ricostruzione sono di norma le ATER, i COMUNI ed i soggetti privati, secondo le rispettive competenze e titoli di proprietà.

Le norme sui beni culturali e paesaggistici si applicano anche al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica qualora ne ricorrano le condizioni.

Per l’attuazione degli interventi e per le attività previste dalla legge si provvede mediante l’istituzione di apposito nuovo capitolo di spesa nel bilancio della Regione Abruzzo presso il quale verranno trasferite anche le risorse già assegnate alla precedente gestione commissariale.

per il Mia Casa d’Abruzzo

Pio Rapagnà – ex Parlamentare

L’Aquila, 9.4.2013

image_pdfimage_print
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.