Con riferimento alla comunicazione del 15/03/2013 pervenuta in data 18 marzo c.a., dalla Farmacia Comunale Azienda Speciale di Pineto (TE) (che si allega), si comunica che in base al comma 8 dell’art. 11 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 “I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori … omissis …”, la suddetta farmacia osserverà il seguente orario:
lunedi 8,30-13,00 / 16,00-20,00.
martedi 8,30-13,00 / 16,00-20,00.
mercoledi 8,30-13,00.
giovedi 8,30-13,00 / 16,00-20,00.
venerdi 8,30-13,00 / 16,00-20,00.
sabato ore 8,30-13,00 / 16,00-20,00.
Con l’occasione, si ricorda che a norma dell’art. 13 della Legge Regionale 28/3/89 n. 24 e successive modificazioni, tutt’ora in vigore, “all’esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l’orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio, con l’indicazione altresì delle farmacie di turno durante l’orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa”; quindi è fondamentale l’aggiornamento dell’orario riportato in bacheca, mentre informazioni relative ad aperture diverse da quelle del turno non devono essere inserite all’interno della stessa.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Dr.Silvio Di Giuseppe)