Nuovi Sconti sulle multe per chi paga subito.
Una norma che non serviva e che crea solo oneri, A TUTTI.
Uno dei doveri dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è quello di informare/formare il cittadino che non ha gli strumenti o il tempo o le risorse per analizzare le leggi e i provvedimenti emanati a livello centrale e locale da chi è stato eletto e/o pagato per ben amministrare il nostro Paese.
In questa sede affrontiamo la modifica dell’art. 202 del codice della strada introdotta dal cosiddetto Decreto del fare come convertito dalla legge n. 98/2013. La riforma ha previsto la possibilità di fruire di uno sconto del 30% su alcune sanzioni amministrative pecuniarie. Si tratta dell’ennesima legge affatto necessaria anche perché il citato articolo già prevedeva una differenza tra importo minimo e importo massimo della sanzione a seconda che il trasgressore provveda al pagamento rispettivamente entro oppure oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale.
La riforma ha suscitato scalpore e addirittura prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state emanate circolari ministeriali per definirne gli ambiti applicativi. Sono maturate molte riflessioni sul tema specie da parte dei Comandi di polizia municipale chiamati a fronteggiare le difficoltà operative senza dubbio derivanti dalla novità legislativa.
Abbiamo deciso di affrontare la questione sotto più punti di vista e, tra questi, quello politico è di estrema importanza perché il cittadino ha il dovere di interrogarsi, riflettere, esprimere opinioni sulle scelte del legislatore. Non si tratta di condividere o meno le idee di un partito, ma di occuparsi della politica nel senso più alto del termine: occuparsi del bene comune. Da questo punto di vista è preoccupante il dilagante disinteresse del cittadino nei confronti della politica: un disinteresse che consente al legislatore di trattare i cittadini come marionette. Sulle finalità della riforma, vale ricordare che la legge non è lo strumento per realizzare le speranze del legislatore ma obiettivi concreti, pianificati, analizzati a fondo. A nostro avviso si tratta solo di una nuova legge destinata ad aumentare il numero dei contenziosi e degli italiani infuriati per l’ennesima trappola burocratica.
Ciò premesso elenchiamo, in sintesi, alcuni dei motivi del nostro diniego e lasciamo a chi di dovere di leggerli per esteso nelle osservazioni inserite nelle pagine che seguono.
- La nuova norma è coerente con il dilagante orientamento che negli ultimi anni ha condotto a un vero e proprio annichilimento del sistema sanzionatorio. E così, come in ambito penale, anche in materia di Codice della Strada, il sistema sanzionatorio esibisce un carattere inverso a quello dell’efficacia. Tutto ciò è in linea con la deprecabile tendenza culturale, sociale, politica alla fuga dalla sanzione a favore di atteggiamenti sempre più insofferenti alle regole.
- Il legislatore è convinto che la riforma garantirà l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Anche tale finalità appare logicamente in contraddizione con la riforma: si prevedono sconti per soddisfare un bisogno di risorse.
- La nuova norma attiva una disparità di trattamento tra coloro che sono sanzionati prima del 21 agosto 2013 CHE NON AVEVANO RICEVUTO LA NOTIFICA e coloro che sono sanzionati prima del 21 agosto 2013 CHE INVECE L’AVEVANO RICEVUTA.
- Riguardo al pagamento non è possibile effettuarlo in misura ridotta del 30% sulla base DELL’AVVISO O PREAVVISO DI ACCERTAMENTO visto che tale documento NON è previsto dal Codice della Strada ma è PRASSI. Siamo uno dei pochi Paesi al mondo (forse l’unico) che, accanto a una normativa chiara, non perde l’occasione di creare prassi. E queste prassi, oltre che creare incertezze, genera problemi pratici per gli stessi operatori del settore.
- Il contravventore può corrispondere la somma dovuta mediante strumenti di pagamento elettronico solo se l’amministrazione che ha emesso la sanzione lo prevede, quindi, si riafferma l’incapacità di un Governo a obbligare gli 8.092 Comuni a dotare le forze di Polizia Municipale di un semplice strumento. Ciò evidenzia come sia inderogabile a livello economico e organizzativo accorpare i Comuni sotto i 35.000 abitanti, in modo da averne non più di 1.000, ottimizzando così le risorse per dotare dette amministrazioni delle attrezzature indispensabili all’informatizzazione, economia e trasparenza.
- L’interpretazione letterale della norma, paradossalmente, NON CONSENTE la riduzione alla sanzione che prevede la sospensione della patente ma CONSENTE LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE NEL CASO DI VIOLAZIONI PER LE QUALI È PREVISTA LA REVOCA DELLA PATENTE. Infatti, il comma 1 del novellato articolo 202 a seguito delle modifiche apportate dal D.l. 21 giugno 2013 , n. 69, modificato con Legge 9 agosto 2013 n. 98, prevede:1 Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione). La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
AFFINCHÉ DA UN ERRORE NASCA UNA VERA RIFORMA CHIEDIAMO/CHIEDETE AL GOVERNO e ai PARLAMENTARI DI:
1) Abrogare la suddetta Legge.
2) Vietare l’utilizzo degli Avvisi di Violazione.
3) Accorpare i Comuni sotto i 35.000 abitanti.
4) Obbligare chi propone una norma e/o una procedura a redigere una relazione come segue, consentendo oggettivamente di poter valutare la portata di ogni progetto.
I PUNTI PER RAPPRESENTARE UN PROGETTO IN MODO RAZIONALE
1. Idea generatrice della proposta: il progetto e chi lo propone.
2. Finalità: quali sono le finalità del progetto.
3. Previsioni di costi e ricavi: il progetto deve rappresentare sia i costi sia i ricavi.
4. Le verifiche: come si attivano le verifiche, per valutare se il progetto ha avuto o non avuto successo.
5. Collocazione temporale: quali sono i tempi per la conclusione dell’analisi del progetto.
6. Fasi: chi partecipa e in quali tempi.
7. Tempi: data ultima per il varo del progetto e/o la scelta delle opzioni qualora vi fossero più soluzioni.
8. Collocazione spaziale: dove inserire e/o inviare il progetto per l’analisi di chi vi partecipa.
9. Fattori contingenti che possono ostacolare o aiutare: adozione di un metodo utile per isolare incapaci e perditempo.
10. Modalità di espressione: il progetto deve essere redatto in un linguaggio idoneo alla comprensione della scuola dell’obbligo.
11. Dimensione: ricordare che se il testo è troppo lungo è ingestibile mentre se è troppo corto è ingannevole.
12. Portata: il progetto deve rappresentare una proposta veritiera, completa, aggiornata e sufficientemente dettagliata.
13. Esperienze: verificare se lo scopo del progetto e/o il progetto stesso è già stato presentato e/o oggetto di analisi da parte di altri.
14. Mezzi: per aumentare il bagaglio conoscitivo utilizzare email, siti internet, Google Documents, Skydrive nonché acquisire le analisi delle organizzazioni, degli studiosi, delle associazione, la dottrina ecc..
ASPETTI DELL’APPLICAZIONE
tempo di applicazione
Con circolare prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 Il Ministero dell’Interno ha ritenuto che è ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, non essendo trascorsi 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e senza che a tal fine sia necessaria una nuova notifica del verbale. Dunque ritiene il Ministero che il beneficio si applichi anche alle violazioni commesse prima della data in cui la modifica è entrata in vigore (21 agosto 2013) per le quali i verbali devono essere ancora notificati ovvero sono già stati notificati o contestati ma non sono ancora decorsi i 5 giorni dalla contestazione o notificazione.
Invero, detta interpretazione non sembra tenere conto di una possibile discriminazione.
Si pensi a due veicoli trovati in sosta irregolare in data 10 luglio 2013. Al conducente del veicolo A presente sul posto la violazione è contestata immediatamente pertanto non potrà effettuare il pagamento in misura ridotta del 30%. Al conducente del veicolo B, non presente, verrà notificato il verbale il 19 agosto 2013: quest’ultimo ha la possibilità di pagare il 30% in meno entro il 24 agosto 2013. Per quale motivo può ritenersi ragionevole questa disparità di trattamento?
Proponiamo al Ministero dell’Interno di diramare una nuova circolare che, basandosi su un’interpretazione costituzionalmente orientata, precisi che il nuovo beneficio (pagamento del 30% in meno della sanzione entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione) possa essere applicato alle violazioni che sono statecommesse dopo l’entrata in vigore della novella (21 agosto 2013).
avvisi o preavvisi di violazione
Non è possibile effettuare il pagamento ridotto del 30% sulla base dell’avviso o preavviso di accertamento poiché la norma è chiara nel disporre che la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Pertanto, in caso di contestazione non immediata si dovrà attendere la notifica del verbale.
In realtà anche il pagamento in misura ridotta (cioè il pagamento del minimo edittale) è previsto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e pertanto non sarebbe possibile effettuare tale pagamento sulla base dell’avviso. Si coglie quindi l’occasione per affrontare, più in generale, il tema dell’avviso o preavviso di accertamento e delle conseguenze che tale atto produce.
Siamo uno dei pochi Paesi al mondo (forse l’unico) che, accanto a una normativa chiara, non perde l’occasione di creare prassi. E queste prassi, oltre che creare incertezze, generano problemi pratici per gli stessi operatori del settore.
Gli Avvisi di violazione NON SONO PREVISTI dal Codice della Strada.
Ricordiamo che con circolare prot. n. M/2413/11 del 17 gennaio 2003 il Ministero dell’Interno ha affermato che il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi non produce effetti nei confronti del destinatario. Le stesse Amministrazioni che se ne servono lo qualificano come “atto di cortesia” non previsto dal Codice della Strada. Eppure, ciò nonostante, assistiamo alla stranezza – tutta italiana – di un atto inventato sulla base del quale sarebbe possibile estinguere l’obbligazione sanzionatoria. Circostanza questa, di cui dubitiamo fortemente ritenendo che tale procedura d’introito di somme sia irregolare. A ciò si aggiunga il dubbio sul corretto impiego delle risorse pubbliche connesse all’acquisto, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla lavorazione e allo smaltimento di questo documento non previsto dalla legge. Dubbio che sottoporremo alla Procura della Corte dei Conti.
Inoltre, per evitare molteplici moduli (due copie del preavviso più l’originale e la copia del verbale notificato) che l’agente su strada potrà prendere nota dei dati necessari direttamente sul verbale che completerà al Comando inserendo il nominativo del proprietario per poi notificarlo via posta.
Nella realtà riscontriamo che tali atti:
– sono nominati diversamente (perfino dal medesimo ente): avviso di accertamento, verbale di accertamento (!), preavviso di accertamento; verbale di contestazione e avviso in un unico atto;
– alcuni non sono nominati;
– hanno colore diverso: rosa, giallo, verde, azzurro, bianco…;
– hanno un formato diverso:A6, A5, della grandezza di uno scontrino…;
– contengono differenti diciture relative alle violazioni;
– contengono codici non comprensibili associati alle singole violazioni;
– taluni non riportano il numero dell’articolo del codice della strada che si assume essere stato violato;
– alcuni non prevedono i tempi per il pagamento (San Vincenzo);
– prevedono diversi tempi di pagamento: 5 giorni, 10 giorni, 15 giorni, 30 giorni;
– alcuni non indicano neppure un tempo per il pagamento;
– alcuni non indicano né le modalità, né il tempo né la possibilità;
– non indicano mai la possibilità di esperire istanza di annullamento d’ufficio;
– alcuni prevedono che non si possa presentare ricorso;
– altri prevedono che si possa ricorrere entro 5 giorni presso il Comando
– alcuni prevedono che si possa presentare ricorso al Prefetto contro l’avviso entro 15 giorni presentandosi al Comando che al contempo notifica la violazione direttamente e accetta il ricorso al Prefetto (contro l’avviso);
– altri ancora prevedono che tale atto possa costituire titolo esecutivo;
– molti indicano erroneamente la possibilità del pagamento in misura ridotta, che in realtà l’art. 202 c.d.s. riserva solo al verbale;
Il panorama dei preavvisi (o avvisi) confonde il trasgressore italiano. Figurarsi quello straniero.
Se non vogliamo che il detto “paese che vai usanza che trovi” sia pronunciato anche in questo ambito è arrivato il momento di porre fine alle prassi che contrastano con la ratio del Codice della Strada: unicità e semplicità verso il cittadino/utente della strada.
modalità di pagamento
- Contanti. Con circolare prot. n. 300/A/6464/13/101/20/21/1 del 20 agosto 2013 il Ministero ha chiarito che il trasgressore può corrispondere la somma ridotta del 30% direttamente nelle mani dell’agente accertatore in contanti solo nelle ipotesi di pagamento immediato obbligatorio previste dall’art. 202 comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, nonché dell’art. 207 C.d.S. per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE. In ogni caso, il trasgressore può sempre corrispondere in contanti la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore. Resta sempre la difficoltà concreta che il sanzionato dovrebbe individuare lo sportello addetto a ricevere il denaro e il rispettivo orario di apertura. E questo alla luce degli 8.092 Comandi esistenti in Italia!
- Versamento in conto corrente postale. Il trasgressore può sempre corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento in conto corrente postale.
- Versamento in conto corrente bancario. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento in conto corrente bancario se l’amministrazione lo prevede.
- Strumenti di pagamento elettronico. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta mediante strumenti di pagamento elettronico se l’amministrazione lo prevede. Se l’agente accertatore è munito d’idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare immediatamente nelle mani dell’agente il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico nella misura ridotta del 30%. In tal caso l’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore.
ristampa dei verbali
Ai Comandi di Polizia Municipale suggeriamo di NON provvedere a correggere i verbali bensì di ristampare i modelli di verbale considerato che le tipografie sono in grado di realizzarli in un giorno di lavorazione. Del resto:
1) quando è presente il trasgressore, viene redatto e consegnato direttamente il verbale fresco di stampa e contenente ogni indicazione prevista dalle normative;
2) quando NON è presente il trasgressore, la violazione può essere annotata sui vecchi moduli per poi, al Comando, procedere alla redazione del verbale inviando la relativa notifica.
notifiche
In ultimo, è auspicabile che l’attenzione del legislatore si concentri, per esempio, sui costi delle notifiche. Infatti, nell’attesa delle notifiche via PEC, alcuni Comuni addebitano per la notifica anche 15 euro (circa 30.000 lire): cifra inaccettabile che ci pare vada ben oltre le spese vive di notifica.
Per maggiore chiarezza e nelle more della notifica digitale, sarebbe opportuno indicare le singole voci che vanno a comporre la somma richiesta per spese di accertamento e notifica quali ad esempio: visura per la ricerca del nominativo del proprietario, spese di notifica postale; spese di….
Osservazioni sulla ratio della riforma
L’art. 20, comma 5-bis del decreto legge n. 69/2013 come modificato in sede di conversione dalla legge n. 98/2013 ha riformato l’art. 202 del Codice della Strada introducendo, tra le altre, la possibilità di fruire di uno sconto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. Tale riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Partiamo dalle finalità della riforma. Secondo il legislatore lo sconto sulle sanzioni amministrative pecuniarie garantirà:
- l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Codice della Strada;
- l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
Garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio
Il legislatore è convinto che la riforma garantirà l’efficacia del sistema sanzionatorio e quindi delle sanzioni.
L’ordinamento giuridico ha concepito la sanzione come reazione a una condotta illecita cioè contraria alla legge, alle regole. Un meccanismo non dissimile da quello quotidianamente impiegato dai genitori nel loro mestiere di educatori di figli.
Una sanzione è efficace se in grado di raggiungere una serie di scopi a essa connaturati tra i quali quello deterrente: la minaccia della sanzione deve servire a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti contrari alla legge. Prevedere uno sconto sulle sanzioni amministrative per di più collegato alla tempestività con la quale si effettua il pagamento, non solo appare in contraddizione con lo scopo deterrente del sistema sanzionatorio ma anche con una più profonda finalità morale.
Vuoi/puoi pagare subito, allora hai diritto allo sconto: un’operazione di marketing più che una riforma finalizzata a garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio. Sembra quasi di assistere a una delle tante promozioni che quotidianamente ci bombardano nei supermercati.
Non sembrerebbe neppure fuori luogo un dubbio di legittimità costituzionale vista la discriminazione che la riforma opera tra coloro che avranno la disponibilità economica per pagare la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione e notificazione e coloro che non l’avranno. In altri termini, un premio per chi ha violato la legge e ha soldi per alleviare il peso della sua responsabilità.
È ovvio che la comprensione degli effetti negativi che la riforma potrebbe scatenare presuppone un ragionamento non individualistico. Non v’è dubbio che molti italiani continueranno a rispettare la legge pur sapendo che violarla costerà un 30% in meno. Tuttavia, il legislatore deve tener conto di una collettività estremamente eterogenea fatta anche di persone per le quali lo sconto del 30% costituisce un incentivo a trasgredire. Se poi pensiamo che in alcuni casi con lo sconto del 30% conviene essere sanzionati per divieto di sosta piuttosto che pagare il parcheggio, anche il buon padre di famiglia potrebbe sentirsi allettato.
Dunque, sul piano dell’efficacia del sistema sanzionatorio, la riforma è un NON-senso: è finalizzata al perseguimento di un obiettivo con il quale si pone logicamente in contraddizione.
È ben probabile che la nuova legge incentiverà le violazioni con conseguente INefficacia del sistema sanzionatorio. In più, l’eventuale (ipoteticamente prevedibile) aumento dei trasgressori aggraverà le pubbliche amministrazioni chiamate a una più intensa attività di accertamento.
Se non altro la nuova norma è coerente con il dilagante orientamento che negli ultimi anni ha condotto a un vero e proprio annichilimento del sistema sanzionatorio. E così, come in ambito penale, anche in materia di Codice della Strada, il sistema sanzionatorio esibisce un carattere inverso a quello dell’efficacia.
Tutto ciò è in linea con la deprecabile tendenza culturale, sociale, politica alla fuga dalla sanzione a favore di atteggiamenti sempre più insofferenti alle regole.
La riforma dell’art. 202 del Codice della Strada è l’ennesimo tassello di un quadro profondamente disgregato nel quale l’efficacia e l’effettività della sanzione sono tutt’altro che salvaguardate a danno della sicurezza della collettività.
Garantire l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento
dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale
Il legislatore è convinto che la riforma garantirà l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
Anche tale finalità appare logicamente in contraddizione con la riforma: si prevedono sconti per soddisfare un bisogno di risorse.
Qualcuno ha azzardato interpretazioni non condivisibili ritenendo che la riforma sia finalizzata a ridurre il numero di contenziosi in materia di opposizione a sanzione amministrativa. Meno contenziosi, più sanzioni introitate dall’amministrazione.
In realtà, è difficile immaginare che un cittadino convinto di essere stato leso nel godimento di un suo diritto rinunci a opporsi a una sanzione per il solo fatto che gli venga applicato uno sconto del 30%. Inoltre, già gli importi del contributo unificato rappresentano un efficace deterrente contro l’instaurazione di processi di opposizione a sanzione amministrativa (a esempio: 37,00 euro di contributo unificato per opporsi a una sanzione amministrativa di 41,00 euro).
La finalità espressa della norma è quella di garantire risorse per il finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
L’art. 32 della legge n. 199 del 17 maggio 1999 disciplina il Piano nazionale della sicurezza stradale: un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l’incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
Il comma 4 del citato articolo richiamando l’articolo 2, comma 1 lett. x) della legge n. 190/1991 stabilisce che il 15% dei proventi delle infrazioni dev’essere destinato al finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Applicando gli sconti sulle sanzioni, si correrà forse il rischio di ridurre le risorse da destinare al Piano nazionale della sicurezza stradale anziché aumentarle.
A questo punto, sarebbe di rilevante interesse accedere ai dati inerenti le risorse destinate al Piano negli ultimi anni e le attività promosse nell’ambito di attuazione dello stesso al fine di procedere a un’analisi comparata non appena saranno accessibili i dati successivi all’applicazione della nuova norma. Ciò al fine di verificare se la riforma dell’art. 202 del Codice della Strada ha prodotto effetti positivi in termini di disponibilità di risorse.
I nostri interventi e alcuni messaggi in ordine cronologico
12 agosto 2013
Un associato ci scrive evidenziando la paradossalità della riforma: Solo 28 euro per un divieto di sosta? Ma ci si rende conto cosa vuol dire un divieto di sosta? Parlo di quelli utili, non di quelli per far cassa. Provate ad attraversare una strada con un passeggino dove si è bloccati da chi parcheggia in doppia fila, su uno scivolo di marciapiede, su un passo carrabile. Provate a recarvi in una scuola nell’ora di ingresso e d’uscita e vedete che il divieto di sosta è ignorato e tutti sono a rischio investimento. Ci viene detto, giustamente, che bisogna proteggere la vita dei nostri anziani e bambini, però si legge che si è premiati se si paga entro 5 giorni. Ma in quale Paese viviamo? Siamo tornati al Medio Evo quando il signorotto di turno poteva calpestare ogni diritto e quando sorpreso, bastava pagasse qualche spicciolo per farla franca. Invece di far incassare prima i Comuni perché non li accorpiamo sotto i 35.000 abitanti, risparmiando milioni di euro visto che da 8.092 ne sparirebbero circa 7.000? Quella sì che sarebbe educazione civica, altro che fare gli sconti a chi viola il Codice della Strada.
13 agosto 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti diffonde un comunicato.
Nuovi Sconti sulle multe per chi paga subito. Ministro Lupi: non ci cascare!
Purtroppo, fidandosi dei suoi collaboratori, il Ministro Lupi ha comunicato via televisione agli italiani che, in materia di violazioni al Codice della Strada, è favorevole a una modifica dell’art. 202 Codice della Strada per attivare lo sconto del 30% sulle sanzioni per chi paga cash o entro 5 giorni le sanzioni alle violazioni stradali, ed ha aggiunto che è una buona soluzione. Per i nostri tecnici, però, è solo una fonte per aumentare i contenziosi e/o un provvedimento per aumentare il numero degli italiani infuriati per l’ennesima trappola burocratica. Non solo, attiverebbe oneri alle Pubbliche Amministrazioni in termini di risorse da impegnare e alberi da abbattere per le nuove modulistiche.
L’ANALISI
Ogni rivoluzione normativa produce inevitabilmente i suoi pro e i suoi contro. Se poi già attualmente la normativa vigente prevede che chi assolve al pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento paga il minimo edittale, in realtà tale novella normativa non fa altro che evitare ulteriori sanzioni, prevedendo un altro sconto e, magari, contemporaneamente, ritoccando al rialzo le sanzioni, facendo una mossa di marketing da piazzista di ultimo livello. Che poi si invochi una sorta di funzione educativa quando la realtà è che si spera solo che chi subisce sanzioni anticipi i pagamenti delle multe, pare veramente allucinante a chi segue il settore da decine d’anni. Tra l’altro, la soluzione garantista proposta si pone contro il principio fondante su cui si basa il Codice della Strada, “GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE”. Pertanto, nessuno sconto deve essere accordato, per esempio, “a chi non fa uso dei seggiolini per bambini; per abuso di alcol, anche nei valori più bassi che non costituiscono reato; nei casi di violazioni più gravi che prevedano la sospensione immediata della patente“. Inoltre, vale ricordare che tale innovazione va contro la norma che prevede l’implementazione degli importi ogni due anni secondo i dati ISTAT, cioè, prima si dice una cosa e poi se ne fa un’altra, tornando indietro di anni. Qualcuno sostiene che la modifica in esame potrebbe abbassare sensibilmente il numero dei ricorsi ai Giudici di Pace e dei contenziosi con le conseguenti iscrizioni a ruolo, ciò con un auspicato recupero di agenti da impiegare poi sulla sicurezza delle strade. Ma, per i nostri tecnici, è ASSOLUTAMENTE ERRONEO perché chi decide di ricorrere non paga né il minimo e tantomeno il minimo con lo sconto. Senza considerare che, chi è del settore, sicuramente è a conoscenza delle difficoltà operative-procedurali che chi emette i verbali incontra nel rispettare i tempi previsti per le notifiche degli stessi.
L’ESEMPIO CONCRETO
A tal proposito immaginiamo, per esempio, che un soggetto sanzionato paghi la sanzione agevolata dello sconto del 30% dopo il 5° giorno (5 giorni passano come un lampo), e pertanto fuori termine. Il Comando di polizia interessato dovrà fare i salti mortali e richiedere l’ulteriore 30% mancante entro il 60° giorno dalla notifica avvenuta del verbale di accertamento, in quanto se non riuscisse a rispettare tale termine dovrebbe ex lege richiedere la sanzione prevista per il mancato pagamento entro il 60° giorno, quindi raddoppiata rispetto a quella iniziale. Il risultato è che il trasgressore, convinto di aver pagato quanto dovuto nei tempi prescritti, si potrebbe trovare a corrispondere il massimo edittale della sanzione prevista per l’infrazione commessa. Oppure, si accorge di aver sbagliato a contare i 5 giorni e chiama il Comando, impegnando il personale, e chiede a quanto ammonta il minimo da pagare entro i 60° giorno. Una volta saputo versa il corrispettivo impegnando per la seconda volta il personale del Comando che ben sappiamo, nella maggior parte dei Comuni non hanno a disposizione. Non solo, ecco alcune difficoltà segnalate da alcuni Comandi di Polizia Municipale:
- alcuni comandi ammetteranno il pagamento scontato previa presentazione in ufficio per la notifica;
- dobbiamo ristampare i moduli dei verbali di accertamento e/o l’accertatore deve completare il modulo, aggiungendo la possibilità inerente lo sconto. Peggio sarebbe se un Comando decide di allegare un bollettino di conto corrente in bianco, lasciando al contravvenzionato conteggiare la cifra che deve pagare nel caso decida di farlo entro 5 giorni e/o entro 60 giorni;
- cosa dobbiamo scrivere nei verbali notificati per posta (già ora con doppio bollettino postale se ritiri a casa o alle poste);
- dobbiamo pensare all’addizionale notturna, quindi, se l’accertatore è di servizio notturno se la ricorda ma se lo deve fare il computer ecco che si attiva il costo per farlo programmare;
- ristampare i preavvisi di Accertamento di Violazione per segnalare la novità della possibilità dello sconto entro i 5 giorni.
DOMANDE e RISPOSTE
1) Alla luce di quanto sopra, vi è risparmio e semplificazione?
Sicuramente NO viste tutte le risorse che richiede l’attivare una simile decisione.
2) Si abbasserebbe il numero dei ricorsi dei contravvenzionati?
Sicuramente NO perché in Italia i cittadini presentano ricorso per difendere un loro diritto calpestato. Infatti, sono milioni le contravvenzioni che scaturiscono da illegittimi divieti di sosta, illegittime soste a pagamento, illegittimi autovelox, illegittime ordinanze anticamper, limiti di velocità assurdi ecc. Tutti divieti attivati con lo scopo di far cassa, per sanare bilanci comunali in rosso. Inoltre, come spiegato, sarebbe anche l’ennesima trappola burocratica per chi verserebbe in ritardo anche di 1 giorno, non comprendendo bene le istruzioni inserite nel verbale che riceve. L’esempio è tutti i giorni sotto gli occhi con i verbali per eccesso di velocità. Infatti, chi lo riceve paga pensando di aver ottemperato. Poi scopre, ricevendo altro verbale salato, che tra le molte righe delle istruzioni, spesso in carattere piccolissimo, c’era scritto che doveva inviare anche una comunicazione con i dati del conducente, anche se si tratta del proprietario del veicolo che ha ricevuto il verbale! (
LA SOLUZIONE
Il Ministro Lupi comunichi al Paese che, alla luce delle analisi ricevute, tale provvedimento non ha da farsi, licenziando chi glielo ha suggerito.
In tal modo gli italiani riceverebbero due positivi messaggi sul vero FARE:
1) un Ministro ha il coraggio di tornare indietro su una decisione, viste le analisi che i cittadini gli rappresentano. Il Ministro lo può fare, infatti, nel recente passato, la Direttiva del 2006 del Ministero dei Trasporti che era già alla stampa della Gazzetta Ufficiale, non fu pubblicata perché non piaceva al nuovo Ministro;
2) un Ministro ha il coraggio di licenziare un incapace (ignoto perché in Italia non si adotta la procedura di AGENDA 21 con la quale si conosce il nome e cognome di chi presenta una proposta), interrompendo la consuetudine che fino a oggi ha visto gli incapaci a rimanere al loro scranno e non di rado far carriera mentre i Ministri sono rapidamente licenziati.
IL SUGGERIMENTO OPERATIVO
Se non crede a quanto abbiamo scritto su detto aspetto, gli consigliamo di farsi completare, da chi glielo ha proposto, questo documento: documento da farsi redigere sempre a chi propone un progetto.
Come rappresentare un progetto in modo razionale
Idea generatrice della proposta: il progetto e chi lo propone.
Finalità: quali sono le finalità del progetto.
Previsioni di costi e ricavi: il progetto deve rappresentare sia i costi sia i ricavi.
Le verifiche: descrivere come si attivano le verifiche, per valutare se il progetto ha avuto o non avuto successo.
Collocazione temporale: quali sono i tempi per la conclusione dell’analisi del progetto.
Fasi: chi partecipa e in quali tempi.
Tempi: data ultima per il varo del progetto e/o la scelta delle opzioni qualora vi fossero più soluzioni.
Collocazione spaziale: dove inserire e/o inviare il progetto per l’analisi di chi vi partecipa.
Fattori contingenti che possono aiutare od ostacolare: adozione di un metodo utile per isolare incapaci e perditempo.
Modalità di espressione: il progetto deve essere redatto in un linguaggio idoneo alla comprensione della scuola dell’obbligo.
Dimensione: ricordare che se il testo è troppo lungo è ingestibile mentre se è troppo corto è ingannevole.
Portata: il progetto deve rappresentare una proposta veritiera, completa, aggiornata e sufficientemente dettagliata.
Esperienze: verificare se lo scopo del progetto e/o il progetto stesso è già stato presentato e/o oggetto di analisi da parte di altri.
Mezzi: per aumentare il bagaglio conoscitivo utilizzare email, siti internet, Google Documents, Skydrive nonché acquisire le analisi delle organizzazioni, degli studiosi, delle associazione, la dottrina ecc..
La suddetta procedura consente oggettivamente di poter valutare la portata di ogni progetto e mettere davanti alla sua responsabilità chi li presenta.
L’ALTERNATIVA
Se il Ministro Lupi non interviene, nel tempo vedrà aumentare l’antipolitica e il Paese sarà sempre meno governabile. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, da anni in campo per lo sviluppo della circolazione e sicurezza stradale, è pronta per ogni fattiva collaborazione. Pier Luigi Ciolli
21 agosto 2013
Vista l’entrata in vigore della riforma dell’art. 202 del codice della strada, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene con un nuovo comunicato.
Il governo, insensibile alle istanze e soluzioni inviate, vara i nuovi Sconti sulle multe per chi paga subito: la data è il 21 agosto 2013 ma nella realtà è l’ennesimo 8 settembre 1943.
Purtroppo, nonostante il nostro appello al Ministro Lupi, qui riprodotto, dal 21 agosto 2013 è in vigore lo sconto 30% sulle contravvenzioni, cogliendo di sorpresa gli 8.092 comandi di Polizia Municipale. Cioè, come vedremo, hanno emanato una legge senza preparare prima gli aspetti organizzativi che sono sempre alla base dei cambiamenti. Incapacità organizzativa anche di questi nuovi eletti a governare il Paese che, alla distanza, crea oneri alla Pubblica Amministrazione e farà imbestialire i cittadini che si appresteranno a voler fruire di detti sconti. Simili “ordini”, da quando è stata fondata la Repubblica, i Comandi li hanno ciclicamente ricevuti, mettendoli nelle stesse condizioni dell’8 settembre 1943, quando l’ordine arrivò senza tener conto delle condizioni in cui versava ogni Comando. In sintesi, ordini che creano confusioni, odi verso le istituzioni, improvvisazioni sempre a danno dei cittadini.
Questo è uno dei motivi perché anche questo Governo e questi parlamentari devono essere mandati a casa e dobbiamo intervenire perché l’esercito dei 1.000 parlamentari sia ridotto a 300 e sia possibile poter votare il candidato. Senza questo cambiamento siamo destinati a veder ripetersi gli 8 settembre.
Venendo agli sconti, da parte nostra suggeriamo ai contravvenzionati che ne vogliano fruire di intercettare i vigili che stanno contravvenzionando per pagargli subito la contravvenzione in contanti, al fine anche di risparmiare l’addebito della notifica.
Ovviamente gli 8.092 Sindaci hanno l’immediato dovere di dotare gli agenti di un adeguato fondo cassa per fare i resti a chi pagherà con 50 o 100 euro. Il non provvedere a dotare gli agenti di un adeguato fondo cassa (registrando ogni giorno non solo l’importo consegnato a ogni agente ma anche i tagli della sua composizione), costituirebbe un indebito aggravio per il contravvenzionato che per pagare sarebbe obbligato a recarsi al Comando o peggio alla posta con il proprio veicolo (entrambi i casi comportano aggravi di costi per carburante e tempo nonché aumento dell’inquinamento acustico e atmosferico).
Ora, per evidenziare l’incapacità di organizzazione di chi emana una legge, ecco il primo messaggio che abbiamo ricevuto da un Comandante la Polizia Municipale di un Comune che cerca in tutti i modi di sopperire all’incapacità del Governo in carica. Noterete come sia arduo il solo leggere detto messaggio che è stato prodotto da un Comandante che cerca in ogni modo di attuare “un ordine” superiore cercando, per quanto gli sia possibile, di evitare problemi agli utenti della strada. Pier Luigi Ciolli
21 agosto 2013
Un comandante della Polizia municipale trasmette all’Associazione una dettagliata analisi dei profili applicativi della norma.
È dalle 8 di questa mattina che studio quanto ti vado a descrivere, ed ecco il risultato, non sarà definitivo ma mi auguro possa esserlo. Ecco cosa facciamo noi per far pagare le sanzioni ridotte del 30%. Certo sono indicazioni dell’immediato e se scoveremo criticità o disposizioni di organi superiori ci adegueremo, ma già questa mattina abbiamo ammesso al pagamento alcuni cittadini come sotto riportato.
Distinguiamo. Innanzi tutto la riduzione è applicabile dal 21 agosto 2013.
1. Verbali redatti sulla strada (esempio: mancanza cintura di sicurezza, uso del cellulare alla guida, etc.). Nei modelli esistenti – e tutti i comandi ne hanno in giacenza, mica li butteranno anche perché non si ha immediatamente la disponibilità di farne stampare nuovi (e poi costano) – stiamo preparando etichette adesive da applicare ai verbali in dotazione per chiarire della riduzione del 30% se si paga – anche in posta – entro 5 giorni, aggiungendo con precisione la somma già scontata sin anco ai centesimi. Superati i 5 giorni la somma resta quella di sempre da pagare entro 60 giorni.
2. Sempre per i verbali redatti su strada la nuova norma prevede che sia possibile pagare con la riduzione del 30% ma solo se il comando ha dotato gli agenti operanti di “strumenti elettronici” per la riscossione (pago bancomat o carte di credito ad esempio). Siccome la nuova norma dispone che sia il Ministero a promuovere la stipula di convenzioni con banche o poste o con altri intermediatori finanziari al fine di favorire la diffusione dei pagamenti mediamente strumenti elettronici, ATTENDIAMO. Quindi solo i comandi già in possesso di questi strumenti potranno ricevere il pagamento su strada ridotto del 30%. Negli altri casi il cittadino potrà farlo entro 5 giorni o in posta o presso la cassa del comando cui appartiene l’accertatore.
3. Preavvisi di divieto di sosta o simili trovati sotto il tergicristallo della vettura. Giova premettere che – e non tutti lo sanno – il foglietto trovato sotto il tergicristallo NON esiste per il Codice della Strada. Si sappia che questa è prassi consuetudinaria adottata da tutti i comandi d’Italia per agevolare:
- il cittadino che può pagare senza l’aggravio delle spese di notifica,
- per il comando stesso che così, se il cittadino paga prima che si avviino le procedure per la ricerca dell’intestatario della targa e la spedizione, incassa senza impiegare tempo e denaro per le incombenze relative a quanto descritto (tempo/persona che inserisce i dati al terminale ed effettua la ricerca dell’intestatario targa, predispone lo stampato per la stampa del verbale “vero” e lo porta in posta per la spedizione/notifica).
- Con queste premesse, e in ossequio alla nuova norma che recita “la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione” scopriamo che il fogliettino sotto il tergicristallo… è carta straccia. Infatti, tale foglietto NON è una contestazione – che avviene con il vero e proprio VERBALE di cui al punto 1) – e non è nemmeno una NOTIFICAZIONE che deve avvenire entro 90 giorni dalla data della violazione – che avviene quando il postino ti consegna la famigerata “busta verde” a casa –. Quindi noi vorremmo operare come segue:
- con una etichetta adesiva applicata ai preavvisi di sosta giacenti in magazzino e in dotazione agli agenti informeremo che se si paga – al comando o in posta – prima della notificazione a mezzo posta, la somma sarà ridotta del 30% e indicheremo esattamente quale sarà la somma ridotta.
- Per non vanificare comunque gli accertamenti delle violazioni dobbiamo fissare un termine alla possibilità di pagamento ridotto dei “fogliettini” perché, considerato che abbiamo 90 giorni per far giungere la notifica alla casa del trasgressore, non possiamo aspettare pagamenti oltre un certo termine ragionevole, necessario al comando per effettuare le operazioni di ricerca intestatario targa, stampa e spedizione del verbale. Quindi ipotizzo che fisseremo in 30 giorni la possibilità di pagare con la riduzione del 30%. Superato tale limite la somma potrebbe restare sempre ridotta del 30% ma solo a patto che il comando non abbia già iniziato le procedure di notifica anzidette.
Come può fare il cittadino a saperlo?
Telefonando al comando si chiederà se le procedure di notifica sono già iniziate. Se non lo sono si potrà pagare ridotto del 30% anche oltre i 30 giorni. Il termine ipotizzato da noi – 30 giorni dalla data della rilevata violazione – deve essere indicato perché ci serve per dar modo di iniziare le procedure di notificazione. Il rischio insito nel non indicare un termine per il pagamento del fogliettino è che inviando il verbale a casa il trasgressore lo riceva dopo il suo pagamento ridotto del 30%, effettuato dopo le nostre procedure di notifica. Siamo costretti ad agire così perché altrimenti si rischia di non rispettare il termine di 90 giorni per notificare a casa del trasgressore la violazione rilevata e doversi così accollare la somma spesa per la notifica – perché il trasgressore nel frattempo a pagato – o rendere nullo il verbale giunto a casa dopo il 90° giorno.
Certo è che chi telefona deve, onestamente e correttamente, pagare il giorno stesso sennò genera un ritardo nella procedura di notificazione che potrebbe portare a rendere nullo l’accertamento e lui non pagare grazie a questo.
Se accadrà cambieremo modalità a discapito dei cittadini corretti.
ATTENZIONE 1.
Questa procedura di ammissione al pagamento ridotto del 30% entro 30 giorni comporta sì un risparmio ma solo sulla somma della sanzione “viva” e non sulle spese di notifica. Infatti se non si paga entro i 30 giorni il “fogliettino” si è comunque ammessi al beneficio della riduzione del 30% ma solo sulla somma della “multa” e non sulle spese (!!)
Esempio: un divieto di sosta “costa” 41,00 euro; con lo sconto del 30% si arriva a 28,70 euro; se pago il “fogliettino” entro il termine di 30 giorni, o dopo la telefonata che mi conferma che posso farlo, pago questa somma e basta.
Se invece non pago col “fogliettino” in mano ma aspetto la notifica a casa avrò sempre la possibilità di pagare 28,70 euro entro il 5° giorno dalla notifica a casa, ma le spese di accertamento e notifica saranno invariate ossia: se quel comando ha il costo delle operazioni di accertamento e notifica postale di 15,00 euro tale somma resta invariata quindi il cittadino potrà pagare entro il 5° giorno dalla ricezione del verbale a casa 28,70 + 15,00 di spese per un totale di 43,70 euro che però è superiore alla somma della pura sanzione originaria (!!)
ATTENZIONE che così non si beneficia poi di molto!
Se si paga il verbale giunto a casa dopo il 5° giorno la somma sarà di 41,00 + 15,00 per un totale di € 56,00 euro.
NOTA per chi versa qualche centesimo in meno.
A chi si sbaglia nel pagare di pochi centesimi – esempio: 28,00 euro anzichè 28,70 euro – noi invieremo una lettera prioritaria, non raccomandata, sperando che giunga a destinazione, in cui si invita a versare il mancante e finisce lì… più di così non potrei fare.
Se non si versa il mancante si attiva la procedura per insufficiente pagamento della sola somma in difetto… ma non mi è mai capitato, perché anche in passato c’era chi versava meno e abbiamo sempre seguito la procedura della lettera d’invito a regolarizzare.
4) Buona notizia anche per chi ha trovato il fogliettino sul veicolo tempo addietro e non ha ancora pagato. Si sappia che nei casi in cui il conducente non è stato trovato sul veicolo – tutti i casi di sosta vietata ad esempio – il fogliettino ci dice che è possibile pagare la somma “base” della “multa” entro un certo termine. Ogni comando può liberamente decidere quale, considerando le procedure che dovrà poi espletare e che ho descritto più sopra, proprio perché la legge non prevede l’esistenza dei “fogliettini”. Trascorso il termine indicato sul fogliettino il comando passa ad elaborare i dati targa per stampare poi il verbale e spedirlo per la notifica: il tutto deve giungere a casa del sanzionato entro 90 giorni dalla data del “fogliettino”. Ora, a oggi, chi non ha pagato la “multa” di un “fogliettino” e non ha ancora ricevuto a casa il verbale potrà pagare la somma ridotta del 30% lo stesso a patto di sentire il comando accertatore per i dettagli.
Quindi ritengo che la riduzione del 30% si applica a tutte le sanzioni NON ANCORA NOTIFICATE FORMALMENTE. Per i “foglietti” piuttosto “vecchi” e di cui non si è ricevuto il verbale a casa sarebbe meglio telefonare o informarsi presso il comando per sapere se è ancora possibile pagare con la riduzione del 30%.
Esempio a): fogliettino da 41,00 euro del 21 luglio 2013. Oggi è il 21 agosto 2013. Sono trascorsi circa 30 giorni dalla data della rilevata violazione. Il comando interpellato mi informa che NON ha ancora avviato le procedure per la notifica e mi informa anche che accetta la riduzione del 30%. Pagherò in posta o al comando 28,70 euro e basta (farlo oggi stesso però).
Esempio b): fogliettino da 41,00 euro del 8 luglio 2013. Oggi è il 21 agosto 2013. Sono trascorsi circa 30 giorni dalla data della rilevata violazione. Il comando interpellato mi informa che ha avviato le procedure per la notifica e quindi NON può accettare la riduzione del 30%. Il cittadino dovrà attendere l’arrivo della raccomandata postale per pagare – entro 5 giorni dal ricevimento – 28,70 euro oltre le spese di accertamento e notifica – che non possono godere della riduzione del 30% –. Pagherò in posta o al comando 28,70 euro più le spese – poniamo 15,00 euro – per un totale di 43,70 euro.
Spero che quanto messo in campo consenta di rendere operativa la procedura per ammettere al pagamento con la riduzione del 30% tutti senza, altresì, aggravi di incombenze per il comando.
Attendiamo comunque indicazioni dalle autorità superiori per verificare se quanto ipotizzato sia corretto o se vi saranno modifiche da apportare in seguito all’esperienza di questi primi giorni di applicazione della norma.
Quanto sopra potrà subire quindi variazioni in seguito a molti fattori, se vi saranno ci adegueremo e faremo in modo che i cittadini ne vengano a conoscenza per tempo onde evitare che non si possa fruire dell’agevolazione. Cordialmente.
22 agosto 2013
Un associato scrive all’Associazione mostrando un profondo senso di disapprovazione e delusione maturato alla luce della riforma e del contesto politico-legislativo nel quale si inserisce:
Senza parole. DRAMMATICO.
Come può una Nazione risollevarsi con le menti sopraffine che ci ”dirigono”? Come possiamo sopportare ancora questo mare di chiacchiere specialmente anche riguardo lo ”Snellimento della burocrazia”?
Perché in Francia ho trovato gasolio a 1,2930 euro e ad Alessandria sulle nostre belle autostrade l’ho pagato al self 1,790 euro? Come può una Nazione tirare fuori la testa dalle peste con questi AMMINISTRATORI? Mille lire al litro di differenza?
Facendo lo sconto del 30% sulle contravvenzioni? In questo modo limpido e scorrevole?
E ti vengono a dire che la convocazione della Camera del 26-08-13 è un atto Costituzionale?
Un vero atto costituzionale è RISPETTARE I CITTADINI. Basta con i balletti bizantini.
Sono stanco di pagare tasse (anche sulla pensione) per mantenere degli, voglio essere moderato, incapaci.
Scusate lo sfogo ma ho i nervi scoperti su questi argomenti.
Comunque buon lavoro e continuate così a informare e formare, William R.