Movimento Città per Vivere
In merito alla data delle prossime elezioni regionali in Abruzzo, ci troviamo di fronte ad un problema di grande rilevanza statutaria e di rispetto di fondamentali regole per il normale e democrtatico svolgimento del procedimento elettorale: perchè il Presidente Chiodi ancora non stabilisce la data delle elezioni?
Il Presidente Chiodi, per garantire i tempi necessari per l’avvio di un corretto e trasparente “procedimento elettorale” ha la responsabilità di stabilire la data del voto entro e non oltre il 180° giorno precedente la data prescelta, e cioè entro il 16 settembre scorso rispetto alla data massima possibile del 16 marzo 2014 consentita dallo Statuto della Regione Abruzzo.
Ciò mette “seriamente” in discussione, anche sul piano costituzionale, il comportamento del Presidente della Regione e pone “immediatamente” il Collegio regionale per le garanzie statutarie di fronte una una “seria” questione di conflitto insanabile tra organi statutari della Regione, venedosi a configurare una “grave” omissione di atti di ufficio da parte del Presidente della Giunta regionale il quale, essendo stato eletto “direttamente” da tutto il corpo elettorale ma contestualmente ai Consiglieri regionali, è “unico titolare” di una esecuzione statutaria la cui determinatezza e “volontà generale” è però in capo “esclusivo” al Consiglio regionale.
Il “vulnus” democratico e allo stesso procedimento elettorale, è aggravato anche nel fatto che lo stesso Consiglio Regionale, pur avendolo già dovuto fare da tempo, non ha ancora provveduto alla indicazione di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai sensi della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42.
La cosa appare ancora più grave se si consideri che l’art. 80 dello Statuto, al Comma 3, stabilisce che la “Legge Elettorale” demanda “proprio” al medesimo Collegio, nell’esercizio delle sue funzioni di “garanzia statutaria”, compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.
Se il Presidente Chiodi, fosse anche per importanti finalità o per inconfessabili interessi di parti politiche “trasversali”, intendesse andare ancora più “oltre” ai termini ed ai dettati dello Statuto e delle leggi che regolano il dispiegarsi “naturale” del procedimento elettorale, sappia che questo non gli è consentito: pertanto è bene che chi, tra gli Organi di Garanzia e di Vigilanza ha il compito e l’autorità per farlo, glie lo faccia presente con la massima sollecitudine necessaria in presenza di “delicatissime” materie elettorali.
La “nuova” Legge Elettorale, tra l’altro, ha stabilito che il numero di firme da raccogliere per la presentazione delle quattro liste circoscrizionali provinciali sonoda non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori, per un totale regionale di non meno di 6.000 e da non più di 8.000 firme debitamente“autenticate e certificate”.
Ma è “altrettanto scandaloso” che la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale: per questo combinato disposto nessuno degli attuali Gruppi presenti nel Consiglio regionale, e quelli che si “potrebbero costituire” un minuto prima della indizione delle prossime elezioni, saranno tenuti alla raccolta delle firme.
E così gli unici che le dovranno raccogliere sono quei movimenti e liste civiche che attualmente non sono rappresentati nel Consiglio regionale.
Pio Rapagnà – ex Parlamentare
Roseto degli Abruzzi, 18.9.2013