Abruzzo. <>.

Il Coordinatore del Mia Casa d’Abruzzo Pio Rapagnà, nel corso della “importante” audizione presso la “Commissione Speciale per monitorare, nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, il processo di ricostruzione abitativo/infrastrutturale, sociale, culturale, economico e produttivo” che si terrà mercoledì prossimo 13 novembre presso il Palazzo dell’Emiciclo del Consiglio regionale, chiederà al Presidente Emilio Iampieri ed a tutti i Consiglieri Componenti di fare propria e di assumere “unitariamente” come testo base di discussione la “ e recante: <<Affinchè gli Organi di Informazione abruzzesi possano conoscerne i contenuti, renderne edotta la opinione pubblica e seguirne l’iter legislativo sia in Commissione che in aula, si riporta la relazione illustrativa e si trasmette “integralmente” il testo articolato della proposta, che è stata elaborata sulla base della forma e della tecnica degli atti parlamentari utilizzate dai Deputati e dai Senatori del Parlamento italiano, così come segue:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Non v’è chi non veda la necessità e l’urgenza di una legge regionale sulla ricostruzione. Il Consiglio regionale non può dunque decidere di non decidere. Ecco dunque la necessità della seguente proposta di legge, peraltro conforme ai principi costituzionali dettati dal Titolo V della nostra Carta fondamentale. All’art.1 si esplicitano così l’oggetto e la finalità della Norma, ovvero in termini chiari la “disposizione” della ricostruzione del patrimonio di edilizia pubblica residenziale e la sua conseguente attuazione, ispirato come è eticamente indispensabile al tempo odierno ai migliori criteri di eco-sostenibilità e risparmio energetico. All’art.2 si passa quindi ad una opportuna azione di raccordo istituzionale con gli enti territoriali; quindi all’art.3 si evidenziano alcuni basilari concetti di programmazione ed all’art. 4 si individuano i soggetti attuatori degli interventi. All’art.5 si richiamano inoltre alcune questione di rilevanza urbanistica connessa e pregnante per poi stabilire qualche solidaristica misura d’aiuto con l’art.6 ed un minimo di garanzia di trasparenza con l’art.7. Chiude il proposto dettato normativo l’art.8 con la dovuta norma di chiusura finanziaria della legge.

1. La presente legge dispone la realizzazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili di edilizia pubblica residenziale distrutti o danneggiati dalle crisi sismiche iniziate nel gennaio 2009 ed aventi il loro evento principale il 6 aprile 2009 e giorni seguenti e disciplina la loro attuazione. Essa, inoltre, dispone per l’adeguamento alla normativa antisismica vigente dell’intero patrimonio abitativo pubblico della Regione Abruzzo

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono informati ai più idonei criteri di eco-sostenibilità e risparmio energetico. Essi si avvalgono, quanto più possibile, di fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti.

1. La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie.

2. La Giunta regionale riferisce semestralmente al Consiglio sull’andamento delle attività di ricostruzione.

1. La Regione tiene conto delle aree soggette a rischio idrogeologico, i cui fenomeni di frana o di crollo si siano manifestati od accentuati a seguito delle crisi sismiche del 6 aprile 2009 e seguenti, e stabilisce che su di esse non è possibile nessuna costruzione o ricostruzione di edilizia residenziale pubblica..

2. Gli interventi di cui all’art.1 della presente legge sono estesi anche alle infrastrutture a servizio degli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Regione, degli Enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici, nonché alle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, al loro servizio danneggiati dalle crisi sismiche,

3. Laddove possibile, gli incarichi per la redazione di progetti e la direzione dei lavori di cui alla presente legge sono conferiti dalla Regione o dagli enti attuatori nell’ambito dei propri ruoli pubblici, ricorrendo solo ove la complessità dell’opera lo richieda, a professionalità esterne favorendo, in questo caso, la partecipazione di giovani professionisti.

4. Le norme sui beni culturali è paesaggistici s’intendono applicabili anche al patrimonio di edilizia residenziale pubblica qualora ne ricorrano le condizioni.

5. I Comuni sono obbligati al mantenimento di tutti i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti al 6 aprile 2009, quali la volumetria, la sagoma, l’area di sedime ed il numero delle unità immobiliari. Tale invarianza della destinazione d’uso delle aree e delle pertinenze su cui insistono gli edifici d’edilizia residenziale pubblica è da intendersi fissata per almeno 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge. Qualsiasi variazione o alienazione successiva a questa data è resa nulla dal disposto della presente legge.

1. L’attuazione degli interventi di cui alla presente legge è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici.

2. I soggetti attuatori degli interventi di riparazione e/o ricostruzione sono di norma le Ater ed i Comuni secondo le rispettive competenze e titoli di proprietà.

1. Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell’immobile danneggiato, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, non è consentita la ricostruzione dell’immobile in luogo diverso da quello originario. Solamente quando le norme antisismiche rendano impossibile la ricostruzione nel medesimo luogo, è possibile la ricostruzione della stessa volumetria in aree già pubbliche alla data del 6 aprile 2009, ove ce ne sia disponibilità, oppure in altri comparti dei piani di zona qualora gli indici di edificabilità previsti nei rispettivi piani regolatori approvati in data antecedente al 6 aprile 2009 lo rendano possibile.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità, procedure e termini per l’istituzione di contributi specifici per il ristoro dei danni ai beni mobili eventualmente patiti dagli assegnatari dell’edilizia residenziale pubblica per causa del sisma del 6 aprile 2009 e seguenti qualora non diversamente ristorati da altri interventi o contributi pubblici.

2. Sono prioritarie le richieste di contributo per danni:

a) su beni mobili costituenti arredi indispensabili per l’ordinaria conduzione della vita domestica all’interno delle abitazioni principali dichiarate inagibili con ordinanza sindacale;

b) su veicoli di proprietà di soggetti residenti in abitazioni principali dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, nella misura di uno per nucleo familiare.

    3. Le domande sono presentate al Comune competente per territorio, il quale le istruisce e formula la graduatoria sulla base dei criteri e delle priorità di cui al comma 1. La concessione e l’erogazione dei contributi è effettuata previo il riscontro di legge.

1. Per garantire ampia diffusione alle informazioni concernenti gli interventi di ricostruzione o di recupero dell’edilizia residenziale pubblica distrutta o danneggiate dalla crisi sismica del 6 aprile 2009 e seguenti, e sono pubblicate sulla Rete telematica regionale:

    a) le informazioni che riguardano gli atti di indizione delle gare e i loro esiti, gli affidamenti di lavori e di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori da parte di enti pubblici e soggetti privati che beneficiano dei contributi pubblici, nonché gli stessi incarichi ancora da affidare.
    b) gli enti appaltanti utilizzano la Rete telematica regionale per trasmettere alla Regione le informazioni di cui al comma 1, relative alle opere di competenza. Per i lavori da eseguire a cura di soggetti privati i Comuni raccolgono, prima dell’inizio dei lavori, le informazioni relative alle imprese appaltanti ed ai tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori e le pubblicano a mezzo della rete telematica.

    2. La mancata pubblicazione delle informazioni da parte del Comune o del soggetto appaltante comporta la sospensione della concessione e della erogazione di eventuali contributi fino al relativo adempimento.

    3. La Giunta regionale diffonde tempestivamente, a mezzo delle Rete telematica regionale, le informazioni di cui al comma 1, e pubblica sul Bollettino Ufficiale regionale ogni tre mesi, l’elenco delle imprese appaltanti e dei professionisti incaricati.

1. Al finanziamento di tutti gli interventi di cui alla presente legge si provvede mediate le fonti finanziarie già disposte con norme e provvedimenti dello Stato, ed in particolare dalle disposizioni finanziarie della legge n.77/2009 (cosiddetto “Decreto Abruzzo”) e dalle Leggi di Bilancio dello Stato ove di competenza.

2. Per l’attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, qualora non risultassero sufficienti le risorse di cui al comma precedente, si provvede mediante l’istituzione di apposito nuovo capitolo di spesa nel corrente bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 9 – Norme transitorie e abrogazione di norme

E’ abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 10 – Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 11.11.2013