Giulianova. REATO DI TURBATIVA ELETTORALE
Quanto è successo a Giulianova tra un attivista del M5S ed il Fratello del ri-candidato sindaco Mastromauro è a conoscenza di tutti.
Forse, però, molti non conoscono il reato di turbativa elettorale. Dispone il primo comma dell’art. 100 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) «Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.» Questa disposizione non riguarda la propaganda elettorale per elezioni amministrative o regionali, per le quali, in caso di turbativa di una riunione di propaganda, sono applicabili, a seconda dei casi, gli artt. 654 e 660 del codice penale.
Fermo restando che non si può giustificare la violenza (se vi è stata), altresì non si può giustificare il mancato rispetto delle regole da chi, in quelle regole, pretende di essere eletto.
Stefano Flajani
Segretario Cantone Abruzzo
Portavoce unico per tutte le sezioni dell’Abruzzo -Referente per il centro Italia