Comitato Promotore
Referendum Regionali abrogativi
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COMUNICATO
In merito alla decisione assunta dal funzionario del Consiglio regionale responsabile del procedimento referendario, il Comitato Promotore dei 3 Referendum regionali abrogativi di costi e sprechi della politica e di alcuni enti strumentali della Regione Abruzzo, svoltesi ormai le elezioni regionali, chiede al Collegio per le Garanzie Stautarie di procedere ad una “applicazione di ufficio” degli articoli 1, 2, 3, Comma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 16 e 20 della Legge Regionale n. 44/2007 in attuazione di quanto “chiaramente” stabilito, in merito alla procedura da rispettare per l’avvio della iniziativa referendaria stessa, dagli articoli 75, 76 Comma 2 e 77, Comma 1 dello Statuto della Regione Abruzzo.
A seguito della iniziativa avviata dal Comitato promotore in data 3 marzo 2014, il Presidente Pagano in data 4 marzo 2014, nel richiedere un parere al Collegio per le Granzie Statutarie circa le disposizioni applicabili in regime di prorogatio del Consiglio regionale, “anticipa”un proprio“personale e irrituale giudizio politico” affermando che l’interpretazione letterale della disposizione in oggetto finirebbe per consentire, nel periodo di prorogatio, “l’esercizio di una iniziativa referendaria, istituto che sicuramente ha una forte connotazione politica”.
Il Collegio per le Garanzie Statutarie, riunitosi nei giorni 11 e 13 marzo 2014, produce il parere n. 2/2004 nel quale, proprio nel merito della “iniziativa referendaria”, considera che lo Statuto della Regione Abruzzo, nei sei mesi antecedenti e in quelli successivi l’elezione del Consiglio regionale, in realtà impone il divieto non dell’iniziativa referendaria, ma solo dello svolgimento del referendum abrogativo, e che “a stretto rigore”, lo Statuto regionale nel semestre anteriore ed in quello successivo alle elezioni regionaliprecludesolo lo svolgimento del referendum”.
Ciò nonostante, e inaudita altera parte, il responsabile del procedimento ed il Presidente del Consiglio Nazario Pagano, non tengono in alcun conto del “parere” richiesto al Collegio secondo il quale lo Statuto della Regione, nei sei mesi antecedenti e in quelli successivi l’elezione del Consiglio regionale non impone il divieto della iniziativa referendaria e, dunque, di conseguenza, non è nella disponibilità e discrezionalità del responsabile del procedimento e dell’Ufficio di Presidenza “bloccare e rinviare” il deposito da parte dei Cittadini promotori dei quesiti da sottoporre a referendum e dei moduli da vidimare per dare avvio alla raccolta delle firme.
Per questo, il Comitato Promotore chiede al Collegio per le Garanzie Statutarie di “rimuovere d’ufficio” l’impedimento frapposto all’avvio della raccolta delle firme nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge 40/2007, in quanto in contrasto con lo Statuto della Regione Abruzzo.
Per il Comitato promotore
Pio Rapagnà – ex Parlamentare