ORSA DANIZA, L’ATTO DI OPPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DIRITTI ANIMALI E AMBIENTE: “UCCISIONE DOLOSA”
La scelta di catturare Daniza non era adeguatamente motivata e la sua
successiva morte è stata provocata “senza necessità”, in quanto
tale evento è
stato accettato come possibile “conseguenza delle azioni e/o delle
omissioni” dalle persone responsabili, che hanno considerato
l’animale quale
“pericoloso”. Pertanto, quanto accaduto dovrà essere letto alla
luce del dolo eventuale o indiretto (qualificazione tipica nei reati
commessi a danno
di animali). Per questa ragione la Federazione Italiana Associazioni
Diritti Animali e Ambiente, – assistita dall’avv. Claudia Ricci – ha
depositato
nei giorni scorsi, presso l’ufficio del Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Trento, un formale atto di opposizione
all’archiviazione
chiesta sull’uccisione dell’orsa – ritenuta dal pm competente
“colposa” e quindi “non penalmente rilevante” – con la
richiesta di ulteriori
approfondimenti investigativi.
La Federazione chiede, in particolare, un supplemento d’inchiesta
sull'”attività istruttoria e gli altri accorgimenti e
scelte” dell’amministrazione
provinciale e dell’Asl di Trento “per salvaguardare
l’incolumità della popolazione dagli “attacchi” degli orsi
(e di Daniza in particolare),
sull’iter seguito per dichiarare la “pericolosità”
dell’animale (se adeguatamente motivata ed accertata “da soggetto
professionalmente dotato di
competenze medico-veterinarie-etologiche specifiche”), sui
“criteri di scelta del medico veterinario e dello staff incaricato
della cattura dell’orsa
e della telenarcosi” (anni di esperienza professionale, conoscenza
approfondita dei plantigradi, possesso della relativa licenza prevista
dal testo
unico sulla sicurezza, rimedi a disposizione per gestire le eventuali
emergenze). La Federazione, infine, ritiene necessaria “una
perizia” per
accertare se l’orsa potesse esser definita o meno
“pericolosa”.
“Alla luce di ulteriori indagini – conclude l’atto di opposizione
– emergerebbe un quadro probatorio inequivocabile dell’accaduto, che
già al
momento, comunque, è sufficientemente indicativo della responsabilità
penale”.