Ad un nostro Associato (non faremo nomi per non violare disposizioni legislative) sono state notificate, a mezzo di posta elettronica certificata, una serie di intimazioni di pagamento da parte di un Concessionario per la riscossione di tributi.
Tutte queste intimazioni non hanno i requisiti minimi di legge quali, una su tutte, la completa omissione di firma digitale. La firma digitale serve, in pratica, ad “autenticare” l’atto che si invia a mezzo di posta elettronica ed è richiesta da precise disposizioni legislative in merito alle notificazioni a mezzo di posta elettronica.
Due delle intimazioni sono inerenti cartelle esattoriali di altre persone, non del nostro Associato, precisamenteuna cartella diretta ad una ASL, e l’altra ad una SRL con cui non ha avuto mai minimamente a che fare.
Prima dell’opposizione alle intimazioni, il nostro Associato ha richiesto al Concessionario se gli forniva le prove delle asserite notifiche precedenti con tre distinte mail/PEC ed un fax, ma il Concessionario si è guardato bene dal rispondere.
Ancor prima dello spirare del termine per l’impugnazione delle intimazioni, il Concessionario si è fatto lecito pure di esperire un pignoramento presso terzi.
In seno al giudizio di merito instaurato avverso le notifiche sopra dette, si è svolta l’udienza di sospensione dell’efficacia esecutiva delle intimazioni, e la Commissione Tributaria Provinciale adita ha rigettato, senza motivazione, la richiesta di sospensiva!
Anche se confidiamo, ancora, nel giudizio di merito, comunque come la si vuol vedere, se i Concessionari fanno notifiche a mezzo di posta elettronica certificata senza i requisiti che la legge impone loro, in ogni modo possono agire indisturbati, ovvero sono al di sopra della legge! Con buona pace dei contribuenti tartassati.
Il Presidente Valeria Ricci
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