Giulianova, In rilievo

Giulianova. Usufruiva dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104 per svolgere altre attività.

Giulianova. Un datore di lavoro si avvale di un’agenzia investigativa per controllare un dipendente, sospettato di utilizzare i permessi ottenuti per l’assistenza al padre ai sensi dell’ ex art.  33 della L. 104/1992 per svolgere un altro lavoro 

 

Il caso giudiziario ha inizio il 16 marzo 2010, quando un dipendente di una ditta di Giulianova, viene licenziato per uso scorretto dei permessi Legge 104.  Troppo metodico nella richiesta di permessi per accudire il padre. Permessi che cadevano sempre nei week end o nei ponti legati alle festività. Una sistematicità che attira l’attenzione del titolare spingendolo a reclutare un investigatore privato. Bastano pochi accertamenti per far emergere una verità alquanto palese. L’operaio si avvaleva della legge 104,  (la legge si prefigge di alleggerire le condizioni invalidanti che sono di ostacolo all’autonomia e allo sviluppo della persona umana e prevede, quindi, per i parenti prossimi di persone che abbiano certe minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che dichiarano di essere impegnati nella loro cura e assistenza, 3 giorni di assenza dal lavoro al mese, come permessi) richiedendo permessi sempre nel fine settimana, saltando i turni notturni, per svolgere altre attività lavorative.

La prima udienza viene fissata il 10 gennaio 2011, ma l’iter giudiziaro si protrae fino a giovedì 16 aprile 2015.Il dipendente, davanti al giudice del lavore del tribunale di Teramo, in prima battuta dichiara di aver utilizzato dei premessi per accudire il padre e che solo dopo avergli prestato le giuste cure, si sarebbe assentato per alcune ore, “per svago”.  Per questo motivo il dipendente chiedeva al Giudice di essere reintegrato nel suo posto di lavoro avanzando una richiesta di indennità a titolo di risarcimento dei danni commisurata alla retribuzione globale di fatto.Lavori in corso

Dopo una serie di rinvii l’udienza definitiva viene discussa il 15 aprile 2015 e da qui la sentenza definitiva il 16 aprile 2015 emanata dalla. Dott.ssa Daniela Matalucci che, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo, qualifica il licenziamenteo intimato con lettera del 16 marzo 2010, quale licenziamento per giustificato motivo e rigetta tutte le richieste avanzate dal lavoratore.

Ma al di là delle sentenze, l’amministratore delegato, dopo questa esperienza, ribadisce l’importanza di quel vincolo fiduciario che vi deve essere tra lavoratore e datore di lavoro. “ E’ fondamentale – commenta – rafforzare, quel senso etico e di responsabilità personale per non cedere alla tentazione dell’illegalità che può avvolgere chiunque. La legge  104 rappresenta uno strumento di grande conquista sociale ed  è per questo motivo che bisogna usufruirne con il massimo rispetto ed onestà”.

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