SEL / SILVI2024 : “Anche a Silvi è stato istituito il Registro comunale della Coppie di fatto”
Anche a Silvi è stato istituito il Registro Comunale delle Coppie di fatto.Un importante risultato oltre che valore simbolico e di sensibilizzazione.La mozione va nella direzione dell’ampliamento dei diritti dei cittadini e della salvaguarda della dignità umana.Un grazie a tutto il Consiglio Comunale, il quale ieri sera, ha approvato con voto quasi unanime la mozione del nostro Gruppo Consigliare Silvi 2024/SEL.Nei prossimi Consigli porteremo il regolamento del Registro.Grazie.
Gruppo Consiliare Silvi 2024- S.E.L. del Comune di Silvi
Capogruppo Cons. Antonio Del Vecchio – Consigliere Nicoletta Cerquitelli
MOZIONE CONSIGLIARE
Oggetto: Istituzione del Registro Comunale delle Coppie di Fatto
Premesso che la Costituzione Italiana all’art. “2” recita che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [omissis]”; e all’articolo “3” che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [omissis], senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e all’articolo “29” che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;• la creazione di un nuovo status non può che spettare al legislatore, ma è dovere politico e morale del Municipio combattere la discriminazione e la diseguaglianza di trattamento dei cittadini e delle cittadine anche con azioni di sostegno all’approvazione di una legislazione nazionale che riconosca la parità, davanti alla legge, così come stabilito dall’articolo “3” della Costituzione Italiana e al contempo, varare strumenti al fine di promuovere pari opportunità alle coppie di fatto legate da vincolo affettivo nell’ambito degli strumenti amministrativi prevedendo anche forme di tutela per quelle fondate su rapporti solidaristici di mutua assistenza; Tenuto conto che, nel diritto la sentenza della Corte Costituzionale n.237 del 1986 rileva che: “un consolidato rapporto ancorché di fatto, non appare [omissis] costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti manifestazioni solidaristiche [omissis].
Tanto più [omissis] allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d’altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione”; “per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione”; “si è in presenza di interessi suscettibili di tutela, in parte positivamente definiti ed in parte da definire nei possibili contenuti” e che “per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione”. la sentenza della Corte Costituzionale n. “138” del 2010 ha chiarito che: le convivenze tra due persone dello stesso sesso costituiscono formazioni sociali idonee a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, tutelate in base all’art. “2” della Costituzione;• alle convivenze tra due persone dello stesso sesso spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, e che ad esse va riservata una tutela omogenea a quella della coppia coniugata eterosessuale nel rispetto del principio di ragionevolezza.
Evidenziato che la legge “24” dicembre 1954, n. “1228”, “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, all’art. “1” prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze”; il D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento di esecuzione della predetta legge: all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza”;• all’art. “4” riconosce che “agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”; all’art. “33” stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco”. Considerato che negli ultimi anni non possiamo non constatare come sempre più frequentemente coppie di cittadini, per libera scelta o necessità, ricorrano a forme di convivenza senza contrarre matrimonio; coppie che si denotano per una convivenza stabile e duratura, alcune con figli, costituite sia da persone di sesso diverso che dello stesso sesso ovvero coppie di cittadini che fondano la loro unione su un legame di solidarietà, la cui portata non può più essere ignorata dalle Istituzioni che devono dare una risposta, ognuna per le competenze che la legge attribuisce loro.
Che con le espressioni unioni civili, dunque, si definiscono tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che possono riguardare sia coppie di diverso sesso, sia coppie dello stesso.
La questione delle unioni civili è entrata spesso a far parte di direttive riguardanti uno dei principi cardine dell’UE: tutti i cittadini dell’Unione hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizione sociale, del loro credo religioso o orientamento sessuale. Già nel 1994 la Comunità europea, infatti, ha emanato una risoluzione per la parità dei diritti di persone gay e lesbiche.
L’Italia attualmente ha una legislazione effettiva, organica, per le unioni civili. Si parla pertanto di coppie di fatto, in quanto non riconosciuta giuridicamente. Ciò non significa, tuttavia, che un unione stabile, sia pure di fatto, non faccia sorgere in capo ai conviventi diritti e doveri. Il quadrò è però frammentario, i diritti e doveri non derivano da una normativa unitaria e omogenea, come nel quadro del matrimonio, ma sono frammentari e soltanto quelli previsti da specifiche leggi, oppure da sentenze che costituiscono precedenti ( cioè la giurisprudenza), o da autonomia contrattuale ( contratti fra conviventi, che creano diritti e obblighi solo fra loro, come un qualunque contratto). Non è pertanto vero che la coppia di fatto sia irrilevante per il diritto: a dispetto del nome di fatto essa produce in capo ai conviventi diritti e doveri.
Il 15.3.2012 la Corte di cassazione italiane depositava una sentenza molto importante sul tema, la n. 4184/2012, on cui ha aperto verso un pieno riconoscimento della famiglia dello stesso sesso, affermando che, in alcune specifiche situazioni, queste coppie hanno il pieno diritto di rivolgersi ad un giudice, per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.
Nella stesa pronuncia si afferma, che i componenti della coppia a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, sono titolari di diritti della diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni.
La cassazione ha, inoltre, precisato che la differenza di sesso non è più da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio, ergo il diritto della coppia dello stesso sesso ala vita familiare e all’unità di coppia.
Empoli fu il primo comune ad adottare il registro nel lontano 1993 seguito dal Comune di Pisa nel 1996 seguiti oggi da 126 comuni. A Milano il registro è stato istituito il 27 luglio 2012.
A tal fine Il Gruppo Consiliare Silvi 2024/Sel, per quanto di sua competenza e di concerto con gli Uffici Municipali preposti, “CHIEDE” di istituire un apposito registro, diverso da
quello anagrafico e dello stato civile, denominato “Registro delle Coppie di Fatto” e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e s.m., ad estendere agli iscritti nel “Registro delle Coppie di Fatto” elementi di tutela sociale posti in essere dall’
amministrazione municipale, ivi compresi i benefici derivanti da bandi e contributi, che questa elargisce e per i quali le fattispecie in questione risultino rispettivamente applicabili; a concedere un locale per la cerimonia di iscrizione al “Registro delle Coppie di Fatto” nel caso i firmatari ne facciano richiesta;• a predisporre entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto il Regolamento previa acquisizione del parere delle eventuali Commissioni competenti, adottando tra gli altri i seguenti criteri e modalità di iscrizione ad adottare i seguenti criteri nel regolamentare le modalità di iscrizione:
a) l’iscrizione al “Registro delle Coppie di Fatto” può essere fatta da due persone maggiorenni coabitanti da almeno un anno e di cui entrambi risiedano all’interno del territorio municipale, tra i quali non sussistano vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma solamente un legame fondato su vincoli affettivi o di reciproca assistenza morale e materiale;
b) la domanda deve pervenire al Municipio esclusivamente dai due contraenti con allegata la documentazione di cui al punto a);c) il venir meno della coabitazione tra i conviventi, lo spostamento della dimora abituale o la richiesta di interruzione da parte di una o di entrambe le persone interessate comporta la cancellazione “Registro delle Coppie di Fatto” stante la verifica dell’ufficio competente; a rilasciare per i fini disposti dalla Legge e su richiesta degli interessati, un attestato che certifichi l’iscrizione nel “Registro delle Coppie di Fatto”; a pubblicizzare l’istituzione del “Registro delle Coppie di Fatto” con tutti i mezzi di promozione e di comunicazione di cui il Municipio dispone perché il pregiudizio si sconfigge attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, abbattendo cosi la cultura della discriminazione fondata sull’ignoranza.
Impegna inoltre il Presidente e la Giunta Municipale ad intervenire presso il Sindaco, affinché, si faccia promotore nel territorio di Silvi, Organi superiori ( Regione, Parlamento e al Governo) perché si usi tale mozione come stimolo per affrontare il tema del riconoscimento giuridico dei diritti, doveri e facoltà delle persone che fanno parte delle coppie in questione, istituendo appunto il “Registro delle Coppie di Fatto”; ed estenda agli iscritti i diritti, elementi di tutela sociale posti in essere dall’amministrazione comunale, ivi compresi i benefici derivanti da bandi e contributi che questa elargisce e per i quali le fattispecie in questione risultino rispettivamente applicabili.
Il Gruppo consiliare Silvi 2024/SEL