AD OGGI UN’ADESIONE DAL CENTRODESTRA.
I consiglieri pentastellati hanno inviato la mozione di sfiducia a tutti i consiglieri comunali di Pescara. Con l’adesione del consigliere d’Incecco, mancherebbero nove sottoscrizioni per poter portare la mozione in votazione in Consiglio comunale.
<Siamo soddisfatti che la nostra proposta di sfiducia abbia ottenuto immediatamente l’adesione del consigliere di centrodestra D’Incecco che, già l’11 agosto, in maniera estremamente responsabile e rigorosa ci ha contattato rendendosi disponibile a sottoscrivere l’atto di sfiducia da noi elaborato > affermano i consiglieri pentastellati.
Più di una settimana fa, infatti, il Movimento Cinque Stelle ha annunciato la volontà di presentare una mozione di sfiducia al Sindaco Alessandrini e che avrebbe inviato a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione l’atto invitando tutta l’assise a firmarlo il 24 agosto, giorno in cui riprenderanno le attività in Comune.
<Abbiamo inviato tramite mail a tutti i consiglieri comunali la nostra mozione di sfiducia sottolineando che siamo a disposizione per eventuali integrazioni o proposte di modifica. > dichiarano i consiglieri Sabatini, Alessandrini e Di Pillo <Per un atto, infatti, così importante è necessaria una condivisione ampia e, pur avendo avuto ad oggi solo l’adesione del consigliere d’Incecco, siamo sicuri che anche il resto del centrodestra si renderà conto della necessità di sfiduciare il Sindaco e sottoscriverà responsabilmente la mozione di sfiducia che abbiamo presentato>.
Nella mozione inviata a tutti i consiglieri comunali, il M5s elenca in maniera dettagliata tutte le motivazioni che porterebbero alla necessità di sfiduciare il Sindaco sottolineando quanto la condotta del Sindaco Marco Alessandrini sia stata:
- ILLEGITTIMA relativamente alla conduzione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge 7.08.1990 n. 241, che hanno l’obbligo di terminare con la pubblicazione e diffusione dell’atto per sancirne l’efficacia ed avvisare i contro interessati dell’avvio dello stesso. Tale condotta, censurabile nei confronti dei pubblici dipendenti o degli esercenti i pubblici servizi è ben più grave se posta da un amministratore pubblico o peggio ancora dal Capo dell’Amministrazione;
- INADEMPIENTE rispetto alle previsioni del Testo Unico Enti Locali (D.lgs 18.08.2000 n. 267) per quanto concerne le competenze del Sindaco di cui all’art. 50 comma 5: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”. Nello specifico, il sindaco Alessandrini avendo avuto notizia di fatti che potevano nuocere alla salute pubblica, ha attivato un iter amministrativo nell’interesse presunto della salvaguardia della popolazione, senza concluderlo e senza darne pubblica notizia agli interessati contestualmente all’avvio del procedimento, impedendo di adottare misure di prevenzione e precauzione alla popolazione più sensibile e più esposta ai fattori di rischio ambientale;
- INOSSERVANTE dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto lo stesso Sindaco ha violato la Legge sul procedimento amministrativo, non ha adottato azioni di precauzione e prevenzione del rischio per la salute e l’incolumità della popolazione tipici del buon padre di famiglia, con la sua censurabile condotta non si è preso cura dell’interesse generale della popolazione, soprattutto nella componente più giovane;
- INCOMPETENTE nella gestione di gravi e complesse situazioni di rischio, in quanto, come dichiarato dallo stesso a mezzo stampa, successivamente al perfezionarsi di fatti ed eventi, ha affermato che avrebbe avuto una condotta differente rispetto a quanto compiuto e messo in opera;
- OMISSIVA nei confronti della popolazione tutta, residente e non, nel fornire informazioni relative ai gravi fatti accaduti ed ai rischi potenziali per la salute pubblica, violando il principio di trasparenza e l’obbligo amministrativo, etico e morale, di porre a conoscenza tutti gli interessati degli atti che stava compiendo per permettere a chiunque di poter accedere alle informazioni in possesso dell’Ente;
- DANNOSA per la credibilità del Comune di Pescara e delle Istituzioni in genere, sotto il profilo dell’incidenza negativa derivante dalla condotta posta in essere, comportante la diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi nei confronti delle Istituzioni, ponendo gli stessi anche nella condizione di avviare azioni di risarcimento del danno, come annunciato da associazioni di categoria, che esporrebbero l’Amministrazione Comunale a danni di natura economica;
- LESIVA per l’immagine turistica del territorio pescarese, in quanto la notizia della mancata pubblicizzazione dell’ordinanza da parte del Sindaco è stata ripresa dalla stampa nazionale che ha trattato la notizia ponendo l’attenzione non sull’aspetto ambientale legato all’inquinamento delle acque marine ma proprio sull’agire improvvido del primo cittadino “per aver nascosto un’ordinanza di divieto di balneazione per il mare della città”, come sintetizzato nel titolo de “Il Giornale” del 09/08/2015;
<<Il 24 agosto aspettiamo tutti gli altri consiglieri comunali >> conclude compatto il m5s << augurandoci che siano pronti ad unirsi al nostro appello, rendendosi conto che, dopo una vicenda così grave, l’unica soluzione sia quella di mandare definitivamente a casa il Sindaco Marco Alessandrini>>.
IN ALLEGATO COMUNICATO STAMPA E MOZIONE DI SFIDUCIA INVIATA A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI.
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Al Presidente del Consiglio
Comunale Antonio Blasioli
OGGETTO: Mozione di Sfiducia al Sindaco Marco Alessandrini
PREMESSO CHE:
– L’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione si deve conformare ai dettati della Costituzione e, per espressa previsione delle norme costituzionali, della Legge;
– La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce all’art. 97, che le Pubbliche Amministrazioni siano organizzate secondo i principi di legalità, buon andamento e imparzialità. Tali principi sottendono un obbligo giuridico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma anche e soprattutto etico e morale per i rappresentanti del Popolo, che esercitano le funzioni da esso delegate, svolte per nome e per conto del Popolo stesso;
– La democrazia rappresentativa si alimenta e vive attraverso i principi espressi dalla stessa rivoluzione liberale francese, che nel “contratto sociale” trova l’essenza dei rapporti che legano tra loro il Popolo e lo Stato, affidando a quest’ultimo il ruolo inalienabile della difesa dei principi costituzionali e degli stessi cittadini, che non possono, pertanto, intraprendere forme di difesa e di giustizia autonoma e personale;
– Il rispetto della Legge e la giustizia sono obblighi dello Stato ed ogni inadempienza, particolarità, differenziazione, privilegio, farebbe venire meno la fiducia dei cittadini nei confronti dell’ordinamento con grave danno per le Istituzioni e per il ruolo di rappresentatività legato al vigente ordinamento giuridico-amministrativo.
RITENUTO CHE:
– Il Comune, nell’odierno ordinamento dello Stato e secondo i principi di sussidiarietà ed autonomia, rivesta carattere fondamentale nell’organizzazione della vita dei cittadini, i quali come evidenziato negli studi della fiducia nei confronti delle Istituzioni, attribuiscono al Comune ed in particolare al Sindaco, la figura che riscuote generalmente la massima fiducia tra i rappresentanti elettivi, essendo lo stesso l’Autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
– Nello svolgimento delle funzioni amministrative il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale, debba rispettare i principi costituzionali, quale obbligo dell’esercizio del potere autoritativo conferitogli dagli elettori ed essere esempio di imparzialità e buon padre di famiglia, facendo del rispetto della Legge il cardine del proprio agire politico ed amministrativo;
VISTO CHE:
– Martedì 28 Luglio 2015, intorno alle ore 22.30, si è verificata la rottura di un tratto di condotta fognaria, in corrispondenza di Via Raiale, che ha causato lo sversamento di circa 25 mila metri cubi di liquami, senza alcun tipo di trattamento, direttamente nel fiume Pescara, e quindi in mare, in piena stagione balneare;
– In base alle dichiarazioni ufficiali rese nelle competenti commissioni consiliari dai rappresentanti dell’azienda comprensoriale acquedottistica ACA s.p.a. e dell’ Azienda Regionale per la Tutela dell’Ambiente ARTA Abruzzo, il Comune è stato prontamente avvisato, nella stessa sera, dell’incidente avvenuto e dello sversamento in corso e il giorno 29 Luglio sono stati effettuati i campionamenti necessari per la verifica dello stato delle acque;
– E’ stabilito l’iter procedurale con cui, nel caso si verifichi per le acque marine un superamento dei valori limite fissati per legge per la balneabiltà, in base al quale vengono attivate le seguenti azioni di gestione:
- l’ARTA segnala tempestivamente con fax e Pec al Comune per conoscenza alla Regione del superamento dei limiti dei parametri microbiologici;
- il Comune interessato emette un’ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione in tutta la zona di pertinenza del punto di monitoraggio, informando i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- l’ARTA esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l’accertamento dell’eventuale persistenza dell’inquinamento o del rientro nei valori limite indicati nell’allegato A del DM 30 Marzo 2010;
- il Comune provvede, in caso, alla revoca del provvedimento di divieto a fronte di un primo esito favorevole successivo all’evento di inquinamento che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione. Esiti sfavorevoli prolungheranno i tempi di chiusura fino al primo campione favorevole utile;
– Lo sversamento dei liquami si è protratto per più di 17 ore (tempo necessario per il ripristino della condotta fognaria danneggiata) e che i dati relativi al prelievo effettuato dall’ARTA vengono comunicati in via ufficiale al Comune dopo 48 ore dal momento del prelievo e che quindi, ancor prima dell’emissione dell’eventuale ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, il Sindaco aveva l’obbligo morale, proprio in virtù del mandato di cui il Popolo lo ha investito, di avvisare tempestivamente e il più capillarmente possibile gli altri Enti coinvolti e i cittadini, per segnalare la rottura della condotta fognaria, lo sversamento dei liquami e avvisare della sussistenza di fattori di rischio con eventuale pericolo per la salute pubblica, visto il cospicuo sversamento di liquami nel fiume e quindi a mare;
– L’ordinanza n. 413 di divieto temporaneo di balneazione è stata firmata dal Sindaco soltanto Sabato 1 Agosto 2015, a seguito della comunicazione ufficiale da parte dell’ARTA del superamento dei valori limite per i parametri microbiologici che consentono la balneabilità delle acque marine ma, tale ordinanza, per ammissione dello stesso Sindaco, non è stata resa pubblica né applicata muovendosi in contrasto con quanto stabilito nel D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 che stabilisce:
- Art. 2, comma 1, lettera D, nel caso in cui la contaminazione microbiologica le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi, è necessario tassativamente che il campione di verifica sia effettuato entro le 72 ore dall’inizio del fenomeno inquinante. Nei tratti di acqua destinati alla balneazione, nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune emette un’ordinanza sindacale di divieto alla balneazione sull’area di pertinenza del punto di campionamento e informa in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15;
- Art.5: competenze comunali sulle acque balneabili:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione;
e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata;
- Art.10: le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;
– Art.15: assicura che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:
a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione mediante opportuna simbologia;
b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione, come predisposto dalle norme vigenti;
c) nel caso di acqua di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:
1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell’inquinamento di breve durata;
3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;
d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante gli eventi di situazione anomala;
e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;
f) introduzione di un divieto di balneazione permanente con avviso che l’area in questione non è più balneabile per declassamento;
g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti;
- Tale grave omissione ha portato quindi alla mancanza dell’obbligatoria cartellonistica di divieto di balneazione e quindi all’esposizione dei cittadini ad un grave e prolungato rischio per la propria salute, poiché, dal momento della rottura, e poi anche dopo la certezza del dato analitico, nessun avviso è stato emanato e cittadini e turisti inconsapevoli per le giornate del 29, 30, 31 Luglio e poi 1 e 2 Agosto 2015 (il 3 Agosto sono state effettuate nuove analisi che hanno dato esito positivo per la balneabilità) hanno avuto libero accesso ad acque non balneabili.
CONSIDERATO CHE:
– La legge n. 241 del 1990 ha definito il principio della trasparenza e quello del diritto all’accesso del procedimento amministrativo, che potrebbero definirsi come corollari del principio dell’imparzialità dell’attività amministrativa, che stabiliscono che il procedimento e le relative informazioni devono essere facilmente accessibili da parte di chi ve ne abbia legittimo interesse e che dall’applicazione di questi due principi deriva che:
- il procedimento di formazione dell’atto amministrativo è un procedimento pubblico;
- l’avvio del procedimento deve essere portato a conoscenza degli interessati;
- gli atti finali del procedimento devono essere pubblicizzati;
- gli interessati hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti procedimentali;
- gli interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti amministrativi;
si evince quindi una grave inadempienza ed una totale inosservanza riguardo il perfezionamento del succitato procedimento amministrativo, tale da rendere lo stesso alla stregua di un procedimento mai avviato;
– tale inopportuno ed inaccettabile comportamento ha posto ripetutamente e consapevolmente in pericolo la cittadinanza venendo meno, tra l’altro, agli obblighi imposti dalla legge al Sindaco nei casi di emergenze sanitarie ed igiene pubblica;
PRESO ATTO CHE:
a mezzo stampa il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha effettuato le seguenti dichiarazioni pubbliche che comprovano quanto sopra esposto:
– “Ho emanato il divieto, ma non l’ho detto alla città” – fonte Il Centro del 08/08/2015;
– “noi abbiamo predisposto l’ordinanza di divieto di balneazione all’altezza di via Balilla il primo agosto, ma non abbiamo messo i cartelli con il divieto sulla spiaggia perché intuivamo che le analisi successive sarebbero state favorevoli” – fonte Il Centro del 09/08/2015;
– “Mettere e togliere cartelli genera allarme tra la popolazione. Io non voglio allarmare le persone per un dato sfavorevole…” – fonte Il Centro del 09/08/2015;
– “Tornassi indietro metterei i divieti di balneazione” – fonte Il Centro del 09/08/2015;
– “Considerato tutto il casino che è scoppiato, renderei sicuramente operativa l’ordinanza di divieto. Ripeto, non l’ho fatto perché ho ritenuto opportuno non allarmare la popolazione…” – fonte Il Centro del 09/08/2015;
RILEVATO ALTRESI’ CHE:
– Il Sindaco Marco Alessandrini ha aderito al Codice Etico denominato “Carta di Pisa” (Deliberazione n.93 del 08/08/2014) che stabilisce la seguente regolamentazione:
– art. 16 RAPPORTO CON I CITTADINI
“L’Amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso. L’Amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha responsabilità.”;
– art. 19 RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE:
“…L’Amministratore deve incoraggiare l’adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull’esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.”;
– art. 21 SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO:
“In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, gli amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni o si sono volontariamente impegnati in tal senso devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l’ottemperanza ovvero sanzionarne l’adempimento. In caso di ritardo od inerzia dei soggetti sopraindicati nell’assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio Comunale (Provinciale, Regionale), i cittadini ed i portatori di interessi, sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.”
RAVVISATO
Per quanto sopra espresso e circostanziato, si rileva una condotta del Sindaco Marco Alessandrini:
– ILLEGITTIMA relativamente alla conduzione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge 7.08.1990 n. 241, che hanno l’obbligo di terminare con la pubblicazione e diffusione dell’atto per sancirne l’efficacia ed avvisare i contro interessati dell’avvio dello stesso. Tale condotta, censurabile nei confronti dei pubblici dipendenti o degli esercenti i pubblici servizi è ben più grave se posta da un amministratore pubblico o peggio ancora dal Capo dell’Amministrazione;
– INADEMPIENTE rispetto alle previsioni del Testo Unico Enti Locali (D.lgs 18.08.2000 n. 267) per quanto concerne le competenze del Sindaco di cui all’art. 50 comma 5: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”. Nello specifico, il sindaco Alessandrini avendo avuto notizia di fatti che potevano nuocere alla salute pubblica, ha attivato un iter amministrativo nell’interesse presunto della salvaguardia della popolazione, senza concluderlo e senza darne pubblica notizia agli interessati contestualmente all’avvio del procedimento, impedendo di adottare misure di prevenzione e precauzione alla popolazione più sensibile e più esposta ai fattori di rischio ambientale;
– INOSSERVANTE dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto lo stesso Sindaco ha violato la Legge sul procedimento amministrativo, non ha adottato azioni di precauzione e prevenzione del rischio per la salute e l’incolumità della popolazione tipici del buon padre di famiglia, con la sua censurabile condotta non si è preso cura dell’interesse generale della popolazione, soprattutto nella componente più giovane;
– INCOMPETENTE nella gestione di gravi e complesse situazioni di rischio, in quanto, come dichiarato dallo stesso a mezzo stampa, successivamente al perfezionarsi di fatti ed eventi, ha affermato che avrebbe avuto una condotta differente rispetto a quanto compiuto e messo in opera;
– OMISSIVA nei confronti della popolazione tutta, residente e non, nel fornire informazioni relative ai gravi fatti accaduti ed ai rischi potenziali per la salute pubblica, violando il principio di trasparenza e l’obbligo amministrativo, etico e morale, di porre a conoscenza tutti gli interessati degli atti che stava compiendo per permettere a chiunque di poter accedere alle informazioni in possesso dell’Ente;
– DANNOSA per la credibilità del Comune di Pescara e delle Istituzioni in genere, sotto il profilo dell’incidenza negativa derivante dalla condotta posta in essere, comportante la diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi nei confronti delle Istituzioni, ponendo gli stessi anche nella condizione di avviare azioni di risarcimento del danno, come annunciato da associazioni di categoria, che esporrebbero l’Amministrazione Comunale a danni di natura economica;
– LESIVA per l’immagine turistica del territorio pescarese, in quanto la notizia della mancata pubblicizzazione dell’ordinanza da parte del Sindaco è stata ripresa dalla stampa nazionale che ha trattato la notizia ponendo l’attenzione non sull’aspetto ambientale legato all’inquinamento delle acque marine ma proprio sull’agire improvvido del primo cittadino “per aver nascosto un’ordinanza di divieto di balneazione per il mare della città”, come sintetizzato nel titolo de “Il Giornale” del 09/08/2015;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SFIDUCIA
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 18.08.2000, per quanto sopra esposto e motivato, il Sindaco Marco Alessandrini, avviando le conseguenti procedure di scioglimento del Consiglio Comunale della Città di Pescara.
Pescara, 10 Agosto 2015
I Consiglieri Comunali
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