“Il “diritto di visita” dei nonni introdotto con l’art. 317-bis del codice civile è un’innovazione importante, ma ancora poco conosciuta. Anche con campagne informative, i nonni devono essere messi in condizione di far valere questo diritto, quando ne ricorrono le circostanze, perché hanno un ruolo determinante nell’educazione di bambini e ragazzi e più in generale nella trasmissione di conoscenze ed esperienze alle giovani generazioni”. Lo ha detto oggi a Milano l’on. Michela Vittoria Brambilla (FI), presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, durante l’incontro “Il diritto di crescere con i nonni” promosso da Forza Italia e dall’Associazione nonne e nonni penalizzati dalle separazioni” (A.No.P.S. onlus).
“Il diritto di visita dei nonni – ha detto la deputata di FI – concorre a realizzare il primario diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche in caso di separazione personale dei coniugi. Molto opportunamente la legge ora riconosce ai nonni il diritto di frequentare i nipoti e la possibilità di adire il Tribunale per i minorenni, se questo diritto fosse compresso, sempre nel preminente interesse dei nipoti. In condizioni normali il rapporto con i nonni è sempre utile alla crescita e allo sviluppo del minore. Oggi i Tribunali possono riconoscerlo formalmente e quindi garantire l’esercizio del diritto di visita”.
“Contiene un importante riconoscimento del ruolo dei nonni – prosegue la presidente – anche la mia proposta di legge sull’allontanamento del minore dalla residenza familiare in casi di emergenza, per intenderci i provvedimenti attualmente disciplinati dall’art.403 del codice civile, laddove, consolidando la prassi, definisce “prioritario” il collocamento del minore allontanato “presso parenti entro il quarto grado ritenuti idonei e disponibili e con i quali il minore abbia rapporti”. Si riconosce esplicitamente, insomma, che il “luogo sicuro” dove collocare il minore, di cui parla il vigente articolo 403, può essere benissimo la casa dei nonni. Anzi, questa soluzione, se non contrasta con l’interesse del minore, deve avere la precedenza. Più in generale, l’impostazione della mia proposta di legge è fortemente garantista per la famiglia di origine, non solo perché la decisione delle autorità amministrative è subito sottoposta al vaglio della magistratura, ma anche perché, al momento di convalidare una misura di allontanamento, impone di considerare prioritariamente il collocamento presso i parenti, come i nonni, e prescrive ai servizi sociali di attivare entro dieci giorni un progetto di sostegno funzionale al reinserimento del minore presso i genitori”.
I progressi compiuti, naturalmente, non possono nascondere i problemi che ancora ci sono. “In buona parte – sottolinea l’on. Brambilla – essi derivano dalla disapplicazione, o dall’applicazione in maniera disomogenea del principio della bigenitorialità e dell’affido condiviso, introdotti dalla legge 54 del 2006. In alcuni casi registriamo l’espansione della discrezionalità del giudice – di per sé una rilevante garanzia costituzionale – oltre il dettato della legge, la tendenza a restaurare “di fatto” il vecchio principio del “genitore prevalente”, l’affermazione del convincimento ideologico laddove sarebbe richiesto il minimo livello di soggettività. Di questi squilibri soffrono anche i nonni, ma soprattutto soffrono i minori, che vedono negato o compresso il loro diritto a mantenere il rapporto con entrambi i genitori e i relativi ascendenti. E’ un tema che, come presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, intendo seguire con la massima attenzione. La prima iniziativa sarà un’interrogazione al ministro Alfano, già pronta, per sapere se intende promuovere in tutti i Comuni italiani l’istituzione del “Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità”, che consente alle scuole e alle aziende sanitarie di fornire a tutti e due i genitori separati (e non solo al collocatario) le informazioni sul figlio, o sui figli, che servono per esercitare congiuntamente la responsabilità di genitori: dai voti scolastici agli esami clinici”.
SCHEDA
Confronto tra la norma vigente (art.403 c.c.) e la previsione dell’AC 2971 “Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di allontanamento del minore dalla casa familiare nei casi di emergenza” dell’on. Michela Vittoria Brambilla.
Art.403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori (vigente)
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
AC2971 Allontanamento d’emergenza (proposta).
Art. 342-quater. – (Allontanamento del minore nei casi d’emergenza). – Nei casi di pericolo grave e attuale per la vita o l’integrità psico-fisica del minore la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, provvede all’allontanamento del minore dalla casa familiare e lo colloca temporaneamente in un luogo sicuro.
Il provvedimento motivato della pubblica autorità che ha disposto l’allontanamento, accompagnato dalla relazione dei servizi sociali, o il rapporto della forza pubblica che ha eseguito l’allontanamento, è immediatamente trasmesso al pubblico ministero, che chiede con ricorso la convalida al presidente del tribunale per i minorenni entro ventiquattro ore dall’esecuzione della misura.
Il tribunale per i minorenni decide con ordinanza entro tre giorni dall’allontanamento.
La convalida stabilisce la durata dell’allontanamento del minore, il suo collocamento prioritario presso parenti entro il quarto grado ritenuti idonei e disponibili e con i quali il minore abbia rapporti significativi e la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro dieci giorni un progetto di sostegno funzionale al reinserimento del minore presso i genitori.
In assenza dell’ordinanza di convalida il provvedimento di allontanamento diviene inefficace».
Milano, 19 dicembre 2015