Coordinamento Comunale Pescara
Gruppo Consiliare Sel Comune di Pescara
Si trasmette qui di seguito e in allegato la il testo della mozione che chiede l’attivazione a Pescara del registro dei DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario).
In merito all’approvazione della mozione, Sel Pescara ringrazia i consiglieri del gruppo comunale 5 stelle, i quali hanno votato l’approvazione della mozione.
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Gruppo consiliare SEL
Comune di Pescara
Pescara, 07 gennaio 2015
Al presidente del Consiglio Comunale
All’Ufficio degli Organi Deliberanti
Al Signor Sindaco
S E D E
MOZIONE
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO.
Premesso che:
! l’articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicchè neanche il
Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto
della sua persona. Cit. art. 32 della Costituzione: “Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;
! l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che
ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;
! l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora
obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei
diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;
! nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del loro
carattere essenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale
del principio di autodeterminazione e a qualificarli come veri e propri diritti di
libertà. Ne discende che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo
il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di
essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a
quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;
! ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene
salute di parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una
determinata prestazione sanitaria;
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Gruppo consiliare SEL
Comune di Pescara
! la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il
diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della
persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la
libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa
libertà personale, conformemente all’art. 32, comma 2, della Costituzione;
! la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che
alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come
tali rinunciabili; i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle
cure loro praticate non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto ai pazienti in
grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la
loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, questa deve essere
rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche
che essi rifiutano;
! il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che
l’imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di
accertata volontà contraria del paziente vìola la dignità umana che, ai sensi
dell’articolo 2 della Costituzione italiana e dell’articolo 1 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;
Considerato che:
! esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona
di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece
rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come
quello della autodeterminazione, non c’è bisogno di riaffermarlo con una legge;
! il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire
le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre
devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;
! la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni
private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di
autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del
dichiarante;
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale
! impegna la Giunta comunale e il Sindaco di disporre la raccolta e la conservazione
delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (comunemente “testamento
biologico”): espressioni che indicano la manifestazione di volontà in un documento
scritto con le quali ogni individuo, in condizioni di lucidità mentale decide quali
trattamenti sanitari intenda o non intenda accettare (le cure palliative, la
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Comune di Pescara
rianimazione, l’alimentazione e la respirazione artificiale, l’idratazione) nel momento
in cui tali trattamenti siano necessari e il soggetto non sia più capace di intendere e di
volere ovvero non sia più autonomo.
Tali dichiarazioni vanno rese nel rispetto dei seguenti criteri:
- i funzionari comunali competenti possono autenticare la sottoscrizione di
dichiarazioni relative a un testamento di vita o biologico o a disposizioni
anticipate di trattamento sottoscritte dal disponente che sia residente nel comune;
- qualora la dichiarazione contenga l’indicazione di un incaricato, in qualità di
delegato, a manifestare ai medici curanti l’esistenza di tale testamento, l’incaricato
appone la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch’essa dal
funzionario comunale;
- una copia di ciascuna dichiarazione ricevuta è conservata presso un ufficio
comunale. Le copie dovranno essere ordinate per numero progressivo su base
annuale e sulla base della data di autenticazione delle sottoscrizioni, oppure in
base ad altri criteri che siano idonei ad assicurare l’ordinata raccolta,
conservazione e la facile reperibilità;
- predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere
le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento;
- adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto
legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali e successive modificazioni;
- disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto
disposto nella presente mozione:
I consiglieri
Daniela Santroni
Ivano Martelli
Gruppo SEL
Consiglio comunale
di PESCARA
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Gruppo consiliare SEL
Comune di Pescara
Sinistra Ecologia Libertà – Coordinamento comunale di Pescara – Via Piave, 129 – Pescara