TESTO MOZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO E RINGRAZIAMENTO CONSIGLIERI 5 STELLE

Coordinamento Comunale Pescara

Gruppo Consiliare Sel Comune di Pescara

 

Si trasmette qui di seguito e in allegato la il testo della mozione che chiede l’attivazione a Pescara del registro dei DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario).

In merito all’approvazione della mozione, Sel Pescara ringrazia i consiglieri del gruppo comunale 5 stelle, i quali hanno votato l’approvazione della mozione.

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Gruppo consiliare SEL

Comune di Pescara

Pescara, 07 gennaio 2015

Al presidente del Consiglio Comunale

All’Ufficio degli Organi Deliberanti

Al Signor Sindaco

S E D E

MOZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO.

Premesso che:

! l’articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicchè neanche il

Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto

della sua persona. Cit. art. 32 della Costituzione: “Nessuno può essere obbligato a un

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può

in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;

! l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che

ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;

! l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora

obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei

diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;

! nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del loro

carattere essenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale

del principio di autodeterminazione e a qualificarli come veri e propri diritti di

libertà. Ne discende che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo

il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di

essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a

quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;

! ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato

trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene

salute di parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una

determinata prestazione sanitaria;

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Gruppo consiliare SEL

Comune di Pescara

! la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il

diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della

persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la

libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa

libertà personale, conformemente all’art. 32, comma 2, della Costituzione;

! la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che

alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come

tali rinunciabili; i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle

cure loro praticate non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto ai pazienti in

grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la

loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, questa deve essere

rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche

che essi rifiutano;

! il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che

l’imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di

accertata volontà contraria del paziente vìola la dignità umana che, ai sensi

dell’articolo 2 della Costituzione italiana e dell’articolo 1 della Convenzione europea

dei diritti dell’uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;

Considerato che:

! esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona

di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece

rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come

quello della autodeterminazione, non c’è bisogno di riaffermarlo con una legge;

! il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire

le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre

devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;

! la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni

private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di

autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del

dichiarante;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale

! impegna la Giunta comunale e il Sindaco di disporre la raccolta e la conservazione

delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (comunemente “testamento

biologico”): espressioni che indicano la manifestazione di volontà in un documento

scritto con le quali ogni individuo, in condizioni di lucidità mentale decide quali

trattamenti sanitari intenda o non intenda accettare (le cure palliative, la

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Comune di Pescara

rianimazione, l’alimentazione e la respirazione artificiale, l’idratazione) nel momento

in cui tali trattamenti siano necessari e il soggetto non sia più capace di intendere e di

volere ovvero non sia più autonomo.

Tali dichiarazioni vanno rese nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. i funzionari comunali competenti possono autenticare la sottoscrizione di

dichiarazioni relative a un testamento di vita o biologico o a disposizioni

anticipate di trattamento sottoscritte dal disponente che sia residente nel comune;

  1. qualora la dichiarazione contenga l’indicazione di un incaricato, in qualità di

delegato, a manifestare ai medici curanti l’esistenza di tale testamento, l’incaricato

appone la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch’essa dal

funzionario comunale;

  1. una copia di ciascuna dichiarazione ricevuta è conservata presso un ufficio

comunale. Le copie dovranno essere ordinate per numero progressivo su base

annuale e sulla base della data di autenticazione delle sottoscrizioni, oppure in

base ad altri criteri che siano idonei ad assicurare l’ordinata raccolta,

conservazione e la facile reperibilità;

  1. predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere

le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento;

  1. adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto

legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati

personali e successive modificazioni;

  1. disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto

disposto nella presente mozione:

I consiglieri

Daniela Santroni

Ivano Martelli

Gruppo SEL

Consiglio comunale

di PESCARA

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Gruppo consiliare SEL

Comune di Pescara

Sinistra Ecologia Libertà – Coordinamento comunale di Pescara – Via Piave, 129 – Pescara