Infatti non ci piace disquisire da tecnici del diritto, ma abbiamo il preciso dovere di non gettare accuse al vento, come è di moda oggi, precisando che, al di là del giudizio politico già espresso, circa l’opportunità che i componenti del CDA del Consorzio si liquidino i compensi (comunque denominati), non abbiamo certo la presunzione di voler dirimere una controversia giuridica di complessità notevole.
Sappiamo però, leggere.
E’ proprio questo che abbiamo fatto: abbiamo letto
la soluzione prospettata dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie N.4/SEZAUT/2014/QMIG, ove si legge testualmente:
“ la seconda questione di massima posta dalla Sezione regionale così delineata
(“Se sia applicabile l’art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 del2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni”), trova soluzione secondo il seguente criterio di orientamento:
-tra le forme associative di Enti Locali aventi per oggetto la gestione di servizi e
funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della D.L.
78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali.”
Infine è doveroso che i Comuni soci, come da disposizione di legge, diano indirizzi in merito, anche preventivamente interpellando la Corte dei conti Sez. Reg. Abruzzo e che si trasmetta, nell’immediato, la Delibera alla Corte dei Conti.
Atri, 17.01.2016 Il Gruppo Consiliare del PD di Atri