Giulianova. L’Assessore Giovanardi replica sugli avvisi TARI e IMU: “I cittadini possono ricorrere alla mediazione con il Comune”.

L’assessore alle Risorse finanziarie Germano Giovanardi interviene
nuovamente sulla questione relativa agli avvisi TARI ed IMU.
“Con riferimento ad alcune affermazioni apparse sugli organi di
informazione riguardo alle mie dichiarazioni sul contenuto degli avvisi
emessi dal Comune di Giulianova”, dichiara Giovanardi, “poiché al riguardogermano giovanardi
mi pare venga fatta, e generata, troppa confusione, ritengo doveroso
ribadire che tali avvisi contengono riferimenti sia alla possibilità per
il cittadino di ricorrere allo strumento dell’autotutela, sia a quella di
presentare ricorso alla commissione tributaria, mediante il quale si
aziona il meccanismo del reclamo e della mediazione. La legittimità di
tali avvisi è, peraltro, istituzionalmente garantita dal dirigente di
riferimento Corinto Pirocchi. Nell’interesse della collettività è bene
chiarire che tali strumenti hanno contenuti ed effetti differenti e che,
come evidenziato negli avvisi emessi dal Comune e diversamente da quanto
erroneamente riferito da altri, la richiesta di riesame di un atto in
autotutela non interrompe il decorso di alcun termine. Diversamente”,
prosegue l’assessore, “ove si intenda ricorrere al nuovo strumento del
reclamo e della mediazione ed ottenere in tal modo la invocata sospensione
dei termini, per espressa previsione normativa il cittadino è obbligato ad
intraprendere la strada del contenzioso tributario. Anche i cittadini
giuliesi possono presentare reclamo nei confronti degli avvisi ricevuti,
rispettando naturalmente le condizioni stabilite dalla legge. Non mi
risulta, infine, né soprattutto risulta al dirigente dell’area
finanziaria, che esistano norme che disciplinano in modo diverso da quello
qui riferito i due strumenti. Così come non risulta”, conclude Giovanardi,
“nonostante le recenti modifiche normative che hanno interessato tale
istituto, che per i tributi locali sia possibile ricorrere allo strumento
del ravvedimento operoso oltre il termine di un anno dall’omissione dei
pagamenti”.