Avevamo ricevuto l’articolo di Titti Giuliani Foti (sottoriprodotto) e qualcuno ci ha detto, scherzando, che ci avrebbe pensato Gatto Silvestro visto le sue riflessioni erano da Bar dello Sport. Purtroppo, invece di Gatto Silvestro, ecco arrivare le riflessioni di Ivan Perriera (sottoriprodotto) che entra a far parte di questo Bar dello Sport dove la RAGIONE non trova posto.
Quindi, siamo costretti a intervenire, sottraendo tempo ai ricorsi che stiamo preparando a seguito delle segnalazioni di provvedimenti anticamper, per spiegare per l’ennesima volta le basi della circolazione e sosta delle autocaravan.
Prima, però, ho l’obbligo di invitarvi a scartare il principio astratto dell’Uguaglianza perché dispensa l’ignorante di istruirsi, l’imbecille di giudicarsi, il bambino di essere uomo e il delinquente di correggersi. Occorre invece riconoscere la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale nell’avere la certezza di NON SAPERE e di aggiornarsi continuamente. Felice giornata, ricordando di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
Passiamo a ricordare ancora una volta che la presenza di autocaravan attiva due situazioni completamente diverse tra loro e da non confondere.
LA PRIMA SITUAZIONE è disciplinata da una legge dello STATOe riguarda la circolazione stradale (movimento e sosta) dell’autocaravan che, essendo regolamentata dal Codice della Strada, è un diritto oggettivo e soggettivo irrinunciabile. Dal 1991, in Italia, l’AUTOCARAVAN (erroneamente ancora oggi definita da molti CAMPER) è disciplinata per la circolazione stradale come un autoveicolo (prima la Legge 336/91 e poi il Codice della Strada, articolo 54). Ai sensi della legge, delle direttive interministeriali e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non si può escludere dalla circolazione le “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada), da una strada e/o parcheggio, e allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli. Ne consegue che l’autocaravan può sostare sia di notte sia di giorno, nei parcheggi e negli stalli di sosta a prescindere l’uso che ne facciamo all’interno. Il voler pontificare sul perché un’autocaravan è in sosta è distraente e crea solo confusione, fautrice di oneri per i cittadini e per la Pubblica Amministrazione. Concludo ricordando che per poter far intervenire l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – unica portatrice di un interesse collettivo come riconosciuto anche dal TAR Toscana con la sentenza n. 576/2015 è necessario che divieti e/o limitazioni anticamper ci siano segnalati con foto e l’indicazione dell’esatta ubicazione. Bene ricordare che a
contrastare con ricorsi in ogni ordine e grado i sindaci anticamper NON sono i clubs e altre associazioni e/o federazioni nazionali di categoria, NON sono i rivenditori di autocaravan, NON sono gli allestitori di autocaravan, infatti, se fosse per loro potremmo lasciare a casa le nostre autocaravan perché saremmo invasi da divieti e sbarre anticamper.
LA SECONDA SITUAZIONE è disciplinata da norme localie riguarda l’allestimento da parte del comune e/o di privati di aree di sosta attrezzate per far fruire il territorio per più giorni alle famiglie in autocaravan, favorendo così il WELCOME o l’INCOMING. Per il comune è un’opportunità che non influisce sulla circolazione e sosta delle autocaravan. Il Codice della Strada NON consente che, una volta allestite tali aree, il sindaco possa vietare alle autocaravan la sosta al di fuori di esse. Così come la non esistenza delle stesse, sia preso a pretesto per vietare la sosta sul territorio comunale. Come abbiamo scritto da anni, l’Italia, gli amministratori locali, gli oltre 8.000 sindaci e i vari governi che si sono succeduti fino a oggi, non si sono accorti che non ci sono campeggi municipali alla francese e i campeggi esistenti non superano le 2.500 unità (più della metà aperti solo in stagione e con tariffe proibitive, con poche piazzole destinate al turismo itinerante in autocaravan) e anche questo contribuisce a far sì che il nostro PIL è in caduta libera da anni. Non solo, abbiamo spiegato che campeggi municipali alla francese e/o Parcheggi attrezzati possono utilmente essere inseriti nei Piani Comunali di Emergenza, quindi, fruiti anche dai residenti proprio in occasione delle emergenze dove, è dimostrato negli anni, non c’è Comune che sia adeguatamente attrezzato per tali necessità. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha attivato contatti con parlamentari per provare ancora una volta a far sì che in Italia sorgano che campeggi municipali alla francese e/o Parcheggi attrezzati, creando così occupazione e sviluppo.
Partecipa anche tu a promuovere la RAGIONE diffondendo queste semplici righe di spiegazione e segnalando che aprendowww.coordinamentocamperisti.it si possono trovare tutti gli aggiornamenti in materia di Turismo Itinerante e Integrato. Aprendowww.incamper.org e www.nuovedirezioni.it si possono scaricare gratuitamente riviste e libri da noi prodotti.
Felice sabato, Pier Luigi Ciolli
Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti
info@incamper.org