(Regflash) L’Aquila, 10 set – Con una nota inviata ai Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il Coordinatore della DICOMAC,
Immacolata Postiglione, ha rilevato che “con l’inizio delle attività
di rilievo del danno e verifica dell’agibilità sugli edifici privati,
stanno emergendo le problematiche relative dal un lato alla ripetizione
del sopralluogo di agibilità su edifici su cui è già stato effettuato un
precedente sopralluogo e dall’altro dell’esecuzione dei
sopralluoghi di agibilità su edifici già danneggiati dagli eventi sismici
nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009”. Al fine di disciplinare le
attività conseguenti alle suddette problematiche, vengono richiamati la
definizione e l’obiettivo dei sopralluoghi di agibilità e rilievo del
danno come riportati nel DPCM 8 luglio 2014 e nel DPL M 14 gennaio 2015.
Nella nota si legge che occorre evitare che vengano effettuati
sopralluoghi multipli sullo stesso edificio. All’interno delle
attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che predispone i piani di
sopralluogo delle squadre a questo assegnate, dovrà essere prestata
particolare attenzione alla gestione delle richieste di sopralluogo su
edifici già ispezionati. In via eccezionale la ripetizione del sopralluogo
su uno stesso edificio può essere effettuata soltanto sulla base di una
perizia tecnica asseverata presentala al C.O.C. e da questi inoltrata al
centro operativo regionale sovraordinato che valuterà caso per caso ed
eventualmente autorizzerà il nuovo sopralIuogo. Qualora un nuovo
sopralluogo venga autorizzato, il C.O.C. ha l’obbligo di informare la
squadra che dovrà effettuarlo dell’esito del precedente sopralluogo e
dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile. Nel caso di
un ulteriore sopralluogo autorizzato la precedente scheda è da ritenersi
superata e la nuova scheda sostituirà completamente la precedente, salvo
diverse valutazioni da parte del centro operativo regionale sovraordinato.
Con cadenza settimanale quest’ultimo provvederà ad informare la
DICOMAC sull’esito delle predette attività. Infine, considerato che
alcuni Comuni, soprattutto abruzzesi, sono già stati interessati da
sopralluoghi di agibilità post-sisma dell’aprile 2009, si precisa che
per un edificio dichiarato in quella occasione inagibile e sul quale nel
frattempo non sono stati eseguiti interventi volti al ripristino dei
danni, non sarà possibile richiedere un nuovo sopralluogo e per lo stesso
è da considerarsi vigente il giudizio di agibilità già dato. (Regflash)
GIZZI/160910 ass/tec/PAOLUCCI
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