REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. EMANATA DAL MINISTERO DELL’INTERNO LA CIRCOLARE IN TEMA DI PROPAGANDA Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare con la quale sono disciplinate la propaganda elettorale e la comunicazione politica con riguardo al referendum popolare del 4 Dicembre 2016, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». Si rende nota, pertanto, la disciplina contenuta nella suddetta circolare: a) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n.130) Da venerdì 4 novembre 2016, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975. Si rammenta al riguardo che, in forza dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. b) Parità d’accesso ai mezzi d’informazione durante la campagna referendaria Dalla data di indizione del referendum, per tutto l’arco della relativa campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica. Si fa riserva di comunicare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’emanando provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Teramo c) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 19 novembre 2016 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. d) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212) Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 dicembre 2016, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Teramo, 11 Ottobre 2016 IL CAPO DI GABINETT
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