Giulianova. Misure a sostegno delle famiglie. Assegno di maternità e per nuclei familiari con almeno tre figli minori.
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l’art. 66 ha istituito “l’assegno di
maternità dei Comuni” disciplinato dall’art.74 del D.Lgs. 151/2001, testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della
maternità e paternità.
L’assegno spetta per ogni figlio nato alle donne che non beneficiano di
alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri
trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici);
alle medesime condizioni viene concesso per ogni minore in adozione o
affidamento preadottivo.
Per beneficiarne occorre essere cittadine italiane, comunitarie, o
extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno e disporre per il 2017
di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), con riferimento ad un nucleo familiare di base composto da tre
componenti, non superiore a 16.954,95 euro. E’ necessario produrre
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e relativa DSU,
nella quale sia incluso il figlio per la quale si richiede il beneficio.
All’erogazione di un importo massimo di 1.694,45 euro provvederà l’INPS in
base a quanto disposto dall’art.9 del D.M. 15.07.99, n.306.
Le cittadine interessate, entro il termine perentorio dei sei mesi dalla
nascita del figlio, possono presentare istanza presso l’Ufficio
Segretariato Sociale del Comune di viale Orsini – Parco Cerulli, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30, nonché il martedì ed il
giovedì dalle ore 16 alle ore 17. Per informazioni: 085-8021214 oppure
085-8028468. Mail: c.fortunato@comune.giulianova.te.it.
Allo stesso Ufficio va presentata l’istanza anche per la concessione
di un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
In questo caso però l’istanza va presentata entro il termine perentorio
del 31 gennaio 2018.
E’ necessario essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario
in possesso di carta di soggiorno e disporre per il 2017 di un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con
riferimento ad un nucleo familiare di base composto da cinque componenti,
non superiore a 8.555,99 euro. La copia dell’attestazione ISEE da
produrre deve essere in corso di validità con relativa DSU.
All’erogazione di un importo massimo di 141,30 euro, per il numero dei mesi
in cui sono effettivamente presenti nel nucleo familiare almeno tre figli
minori, provvederà l’INPS