Abruzzo

Prossime Elezioni Regionali: election day

Il 25 novembre abbiamo inviato la mail in calce al Presidente Lolli per richiamare alla sua attenzione l’opportunità di convocare le prossime elezioni regionali in coincidenza con le Europee, come la legge prevede.

In calce estratti della documentazione utile.

Di seguito il testo.

Grazie della attenzione

Dario Boilini

Segretario Radicali Abruzzo

340.8496602

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al Presidente della Regione Abruzzo

Giovanni Lolli

Con riferimento alla data di convocazione delle prossime elezioni regionali riteniamo di porre alla sua attenzione la necessità di applicare il dettato dell’art. 7 comma 2 della legge 111 del 2011 che prevede, nel caso in cui siano convocate elezioni per il Presidente della Regione nello stesso anno in cui si svolgono le elezioni per i membri del Parlamento Europeo, che le elezioni per il Presidente della Regione si svolgano nella medesima data di quelle per il Parlamento europeo.

A favore di tale determinazione, come peraltro già deciso in modo analogo dalla Regione Basilicata sulla base delle medesime considerazioni, si invoca la lettera della norma, chiarissima, che lo prevede per evidenti ragioni di risparmio di risorse pubbliche. Nel senso auspicato si espresse il 10/12/2013 il Ministero degli Interni in risposta alle interrogazioni degli Onorevoli Melilla n. 3-00256 e Vacca ed altri n. 3-00510 in occasione, del tutto analoga, delle precedenti elezioni regionali abruzzesi.

Una decisione in tal senso peraltro è pienamente in linea con la necessità di garantire in modo effettivo e concreto l’esercizio del diritto di voto in una Regione dove un terzo della popolazione risiede in aree interne dove non è difficile immaginare le difficoltà che si potranno incontrare nel periodo invernale. Inoltre ciò consentirebbe anche di garantire agibilità politica dato che lo svolgimento di elezioni in febbraio, oltre a rischiare di essere molto difficoltoso per l’esercizio del diritto di voto come sopra evidenziato, comporta  a sua volta la necessità, per le liste che non siano già rappresentate in Consiglio o in Parlamento, di raccogliere le relative firme (1.500 per ogni provincia) in pieno periodo invernale e natalizio (la presentazione delle liste con l’attuale calendario sarebbe l’ 11-12 gennaio) e successivamente  lo svolgimento della campagna elettorale in inverno.

E’ evidente che tale situazione penalizza soprattutto chi non ha già una rappresentanza e dispone di mezzi limitati, dato che rende difficoltoso se non impossibile raccogliere le firme ai tavoli per strada (cosa molto più percorribile in marzo/aprile) e svolgere la campagna elettorale in luoghi aperti e con mezzi meno dispendiosi (volantinaggi, comizi, tavoli, etc),  obbligando di fatto a fare tutta la campagna al chiuso, con costi maggiori (noleggio sale etc.), e creando pertanto una evidente disparità e limitando la rappresentanza e i diritti costituzionali politici connessi.

 Cordiali saluti.

Dario Boilini

Segretario Radicali Abruzzo

 

Documentazione

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DL 98/2011 convertito con modificazioni in legge 111/2011

Art. 7 Election day 1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un’unica data nell’arco dell’anno.

  1. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

 2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu’ di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data. ((2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste))

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Interrogazioni e risposta del Viceministro Bubbico su elezioni in Abruzzo 2013/2014 

Elementi ed iniziative di competenza in merito alle prospettive di svolgimento delle elezioni regionali in Abruzzo – 3-00256; 3-00510 

C)

   MELILLA. — Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
in Abruzzo il 15 dicembre 2013 scadono i 5 anni di durata della legislatura regionale e, secondo la legge, dovrebbero essere indette entro questa data le elezioni per il consiglio regionale e il presidente della giunta regionale;
sulla stampa si apprende che autorevoli rappresentanti della regione Abruzzo e del PdL hanno avuto incontri in sede di Ministero dell’interno per cercare di abbinare le suddette elezioni regionali dell’Abruzzo a quelle europee, che si dovrebbero tenere a fine maggio del 2014;
in questo modo si verificherebbe l’anomalo prolungamento di 6 mesi della legislatura regionale, con una pesante limitazione, peraltro, della attività della giunta e del consiglio regionale dell’Abruzzo, che non potrebbe andare al di là dell’ordinaria amministrazione;
si legge sulla stampa abruzzese anche di un parere dell’Avvocatura dello Stato su questa eventualità;
la legge elettorale dell’Abruzzo vieta che nei 6 mesi precedenti la fine della legislatura regionale, che scade il 15 dicembre 2013, non possano essere adottate modifiche delle norme elettorali regionali;
tutti i partiti del centrosinistra della regione Abruzzo hanno ufficialmente richiesto che si voti entro i termini stabiliti dalla legge regionale elettorale e dallo statuto della regione Abruzzo, contrastando così la proposta di abbinare le elezioni regionali dell’Abruzzo a quelle europee del 2014;
su questioni così delicate dal punto di vista istituzionale, come è un procedimento elettorale di una regione, ci si deve attenere scrupolosamente a quanto prevedono le leggi nazionali e regionali vigenti –:
se corrisponda al vero che il Ministero dell’interno abbia avuto riunioni con rappresentanti della giunta e del consiglio regionale dell’Abruzzo per trattare questo problema;
quale sia la posizione sostenuta dal Ministero dell’interno su questo problema;
quale sia il parere espresso dall’Avvocatura dello Stato e per impulso di chi sia stato richiesto suddetto parere, posto che sarebbe grave che si omettano provvedimenti di avvio del procedimento elettorale regionale dell’Abruzzo nei tempi stabiliti dalla legge. (3-00256)

   VACCACOLLETTI e DEL GROSSO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che:
il 14 dicembre 2013 scade il mandato del presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi e dell’intero consiglio regionale abruzzese;
l’articolo 5 della legge 2 luglio del 2004, n. 165, prescrive che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni e che il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni;
come stabilito dall’articolo 86 dello statuto della regione Abruzzo, le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e il presidente della giunta sono indette entro tre mesi dalla scadenza della legislatura secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale;
come stabilito dalla legge elettorale regionale, le elezioni devono svolgersi non oltre tre mesi dalla scadenza della legislatura;
il presidente del consiglio regionale e della giunta regionale dell’Abruzzo hanno posto ai vertici del Ministero dell’interno un quesito sull’accorpamento delle elezioni regionali abruzzesi con quelle europee;
il Ministero dell’interno ha posto il quesito sull’abbinamento delle elezioni regionali in Abruzzo con quelle europee all’Avvocatura dello Stato;
l’Avvocatura considera che «qualora venisse impugnato il provvedimento che indice lo svolgimento delle elezioni regionali nella stessa data in cui si terranno le elezioni europee, la questione di costituzionalità dell’articolo 6 della legge regionale abruzzese, nella parte in cui non fa salva l’applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011, potrebbe essere sollevata in via incidentale dal giudice adito. Allo stesso modo, in quello stesso giudizio di impugnazione, potrebbe anche essere sollevato, per le opposte ragioni sopra illustrate, anche la questione di incostituzionalità dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui non fa salva la compatibilità con i rispettivi ordinamenti»;
la stessa Avvocatura dello Stato nel proprio parere, ritenendo prevalente l’interpretazione secondo la quale le elezioni regionali dovrebbero essere celebrate negli stessi giorni in cui si terranno le elezioni europee, consiglia alla regione Abruzzo come soluzione idonea a fugare ogni residuo dubbio sull’abbinamento delle elezioni di modificare il primo comma dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2013 –:
in base a quale principio o norma giuridica, pur modificando la legge elettorale della regione Abruzzo, come da suggerimento dell’Avvocatura dello Stato, possano essere svolte le elezioni regionali contemporaneamente alle elezioni europee nelle date comprese tra il 22 e il 25 maggio 2014, considerando che lo statuto della regione Abruzzo fissa entro tre mesi dalla scadenza del mandato l’indizione delle elezioni per il rinnovo del presidente della giunta e del consiglio regionale, e se, dunque, una legge ordinaria dallo Stato, per giunta attuata attraverso un decreto-legge convertito, possa derogare una norma statutaria regionale, tenendo presente il principio costituzionale dell’autonomia statutaria delle regioni, nonché gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ravvisandovi una palese incostituzionalità dell’eventuale decreto di spostamento delle elezioni. (3-00510)

(Elementi ed iniziative di competenza in merito alle prospettive di svolgimento delle elezioni regionali in Abruzzo – nn. 3-00256 e 3-00510)

  PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni Melilla n. 3-00256 e Vacca ed altri n. 3-00510, concernenti elementi ed iniziative di competenza in merito alle prospettive di svolgimento delle elezioni regionali in Abruzzo. Le interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (Vedi l’allegato A – Interrogazioni).
Il Viceministro dell’interno, Filippo Bubbico, ha facoltà di rispondere.

  FILIPPO BUBBICOViceministro dell’interno. Signor Presidente, come annunciato, rispondo congiuntamente alle interrogazioni all’ordine del giorno, con le quali gli onorevoli Melilla e Vacca pongono all’attenzione del Governo la questione dell’accorpamento delle elezioni per il consiglio della regione Abruzzo con le elezioni europee.
All’approssimarsi della scadenza naturale degli organi elettivi, la regione Abruzzo ha sottoposto al Ministero dell’interno l’ipotesi che le votazioni si svolgessero contestualmente alle elezioni dei membri del Parlamento europeo, previste per il mese di maggio dell’anno 2014, in applicazione delle norme sul cosiddetto election day, di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011. Tali norme, come è noto, oltre ad essere state adottate dal legislatore statale nel contesto del coordinamento della finanza pubblica al fine di realizzare risparmi di spesa, si pongono altresì come disposizioni di principio in materia di sistema elettorale.
In merito all’ipotesi formulata, il Ministero dell’interno ha richiesto un parere all’Avvocatura generale dello Stato sulla corretta interpretazione dell’applicazione della normativa, anche in ragione dell’interesse generale che finiva con l’assumere la questione. L’organo consultivo, in particolare, ha evidenziato che la Corte costituzionale ha chiarito che l’espressione «sistema di elezione», utilizzata nell’articolo 122 della Costituzione, deve ritenersi comprensiva di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale. In questa definizione sembra rientrare anche la disciplina di cui al citato articolo 7, la quale pone un principio fondamentale del sistema elettorale in senso proprio, secondo il quale le elezioni regionali e comunali devono svolgersi in abbinamento alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
Tuttavia, mentre il comma 1 dell’articolo 7, nel disciplinare l’accorpamento delle elezioni regionali e comunali con quelle nazionali, fa espressamente salva la compatibilità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tale limite non è presente nel comma 2, nel quale si disciplina anche l’accorpamento delle elezioni regionali e comunali con quelle europee.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, il limite della compatibilità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti non opera qualora, nello stesso anno, abbiano luogo sia le elezioni regionali sia le elezioni europee, con la conseguenza che la fissazione della data delle elezioni europee esercita – in ragione del risparmio di spesa che ne consegue – una vis attrattiva anche sulla data di celebrazione delle elezioni regionali.
La stessa Avvocatura, inoltre, per evitare eventuali problemi che potrebbero derivare dai profili di criticità emergenti dalla complessiva ricostruzione ermeneutica della normativa regionale e statale, ha comunque rimesso a questa Amministrazione, sentito il Ministro per gli affari regionali, ogni valutazione circa l’opportunità di suggerire – in ossequio al principio di leale collaborazione – una modifica alla legge elettorale della regione, mediante la previsione di una espressa clausola di richiamo alla norma dell’election day.
Tale intervento normativo, espressamente finalizzato a far salva l’applicazione del secondo comma dell’articolo 7, dovrebbe fugare ogni residuo dubbio sull’abbinamento elettorale.
La modifica è stata poi attuata con la legge regionale del 9 agosto scorso.
Recentemente, lo stesso Consiglio dei ministri, nella sua collegialità, ha auspicato – nel rispetto dell’autonomia regionale in materia elettorale – che la consultazione possa svolgersi in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica ed in ossequio al principio dell’election day.

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