UNICA BEACH  vince contro il Comune di Giulianova: il TAR salva la spiaggia per cani

UNICA BEACH  vince contro il Comune di Giulianova: il TAR salva la spiaggia per cani più famosa d’Abruzzo, con una eccezionale  “Sentenza breve” che annulla il diniego del Comune, accogliendo il ricorso “vista la sua manifesta fondatezza alla luce del chiaro dettato normativo in materia”

unica beach ingresso

Dopo anni di battaglie, UNICA BEACH , la prima spiaggia per animali d’affezione in Abruzzo, voluta nel 2012 dall’allora Sindaco Francesco Mastromauro, ottiene la vittoria definitiva davanti al Tribunale Amministrativo di L’Aquila, e resta aperta ai turisti in vacanza con il proprio pet.

Il TAR della Regione Abruzzo accoglie il ricorso contro il diniego del Comune di Giulianova alla richiesta di proroga della concessione della spiaggia per animali d’affezione , presentata da UNICA BEACH nella persona, della sottoscritta  ,dott.ssa Giusy Branella.

La famosissima  “spiaggia per cani”, dalla lunga vita travagliata. tra consensi e dissensi , tra animalisti e non, potrà finalmente proseguire senza più remore, ospitando gli animali accompagnati dai loro “familiari umani” , grazie alla “Sentenza breve” che il TAR della Regione Abruzzo ha emesso , entrando, eccezionalmente, nel merito, e annullando immediatamente il diniego dato dal Comune di Giulianova.

Si conclude così un triste capitolo che l’attuale Amministrazione giuliese aveva iniziato a scrivere contro la “spiaggia per cani” , UNICA BEACH, prima e più famosa in Abruzzo, nel tentativo di cancellarla per sempre dallo scenario di questa meravigliosa città turistica. E’ sul diniego emanato dal Dirigente dell’Area IV, che è scesa implacabile la lama tagliente della scure del TAR, annullandolo definitivamente e aprendo alla spiaggia un futuro tutto da vivere e da offrire a decine e decine di turisti in trepida attesa ormai dal mese di marzo.

Giusy Branella Unica Beach

In virtù dell’art. 182 , comma 2 del DL n.19 /2020 n. 34, convertito in Legge n.77 il 17/07/2020, LEGGE RILANCIO ITALIA,  era stata presentata la richiesta di proroga per la prosecuzione della “spiaggia per cani” di Giulianova (TE), prima della fine dell’estate 2020. A seguito di un lungo iter , il Comune aveva espresso il proprio diniego, vietando la riapertura di UNICA BEACH, non considerata una “vera concessione demaniale”, ma un semplice affidamento, e per tale motivo non meritevole di proroga. Non solo , la pubblica Amministrazione, non si è nemmeno premunita di pubblicare un nuovo bando di affidamento, nei tempi utili perché la spiaggia fosse pronta ad accogliere i turisti per l’ estate 2021.

E’ stato cosi indispensabile ricorrere al Tribunale Amministrativo, impugnando l’atto di diniego, per poter tutelare il diritto alle vacanza con il proprio cane di migliaia di turisti , italiani e non.

Con sentenza n. 00106/2021 del 23/04/21, in riferimento al ricorso proposto dall’Ass. UNICA BEACH  contro il Comune di Giulianova per l’annullamento dell’atto di diniego con il quale il Comune ha respinto la richiesta di estensione e proroga della concessione demaniale , il TAR di L’Aquila così si esprime :

“ Contrariamente a quanto asserito dalla resistente, il rapporto giuridico intercorrente tra la ricorrente e l’Amministrazione Comunale si configura a TUTTI GLI EFFETTI COME RAPPORTO DI “CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO DEMANIALE ( SPIAGGIA )”

“La natura concessoria del rapporto trova puntuale conferma anche nella previsione dell’obbligo posto in capo alla ricorrente di pagare il canone demaniale e la relativa imposta regionale, nonché di rispettare la Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari, obblighi che non si giustificherebbero in assenza di una concessione demaniale”

“ IN DEFINITIVA , AI SENSI DELLA NORMATIVA TESTE’ RICHIAMATA RISULTA, PERTANTO, FONDATA LA PRETESA DELLA RICORRENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI PROROGA TEMPORANEA DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA ORIGINARIA CONVENZIONE, NON OSTATANDO A TAL FINE IL DIVIETO DI RINNOVO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLA CONVENZIONE MEDESIMA, DOVENDO LO STESSO RITENERSI SUPERATO DALLA SOPRAVVENIENZA NORMATIVA DI RANGO STATALE “

“Sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato”

 

“IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO ORDINA CHE LA PRESENTE SENTENZA SIA ESEGUITA DALL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA”

La sottoscritta tiene a ringraziare lo Studio Legale Associato Mastromauro & Angeloni , che l’ha assistita in questo percorso , portandola al successo più che meritato , dopo anni di battaglie, ma soprattutto di duro lavoro; i Giudici Amministrativi che hanno messo in evidenza l’importanza e la necessità, oltre che l’obbligo di legge, di avere una spiaggia dedicata agli animali d’affezione e il rispetto delle normative entrate in vigore per la tutela del turismo in questo grave periodo flagellato dall’epidemia da COVID SARS 19.

Invitando i turisti a trascorrere le proprie vacanze in questa meravigliosa città che proseguirà ad accogliere animali anche in spiaggia, grazie alla presenza di UNICA BEACH , all’interno della quale, non solo è presente un controllo veterinario, ma la possibilità di far accedere il proprio cane in mare , la sottoscritta comunica che dalla prossima settimana inizieranno i lavori di preparazione della spiaggia. Auspica che l’Amministrazione Comunale  si rivolga con maggior predisposizione alla collaborazione e maggior rispetto nei riguardi dei cittadini i quali , ricordo, non sono sudditi. La invita inoltre affinchè provveda ad applicare la Sentenza del Tribunale Amministrativo con gli atti dovuti.

Considerate le norme anti covid che impediscono la convocazione di conferenza stampa in “zone rosse” e l’importanza di rendere noto a chi sta programmando le vacanze, di conoscere la verità sulla spiaggia “per cani” di Giulianova (TE). aperta e operativa per tutta l’estate 2021 e anni seguenti, prego i mezzi di comunicazione di pubblicare la presente e darne visibilità .