La Legge sulla Caccia della Regione Abruzzo finisce davanti alla Corte Costituzionale. Il Tar dell’Aquila ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle associazioni venatorie abruzzesi circa la modifica apportata dalla Regione Abruzzo alla legge sulla Caccia.

Si tratta in particolare dell’articolo 3, comma 3, della Legge
regionale numero 11 del 9 marzo 2023 che ha introdotto un
nuovo metodo di calcolo (metodo D’Hondt) della
rappresentatività delle associazioni all’interno dei COGES
(Comitati di gestione) degli ATC (Ambiti territoriali di caccia).
Una novità che ha generato una netta riduzione, talora di
esclusione, di molte realtà venatorie in seno ai COGES con
relativo implemento della rappresentatività di una
associazione, cioè la FIDC (Federazione italiana della
Caccia).
Contro la modifica hanno presentato ricorso al Tar diverse
associazioni venatorie, comprese l’Associazione
Liberacaccia Abruzzo, Enalcaccia P.T. e Arcicaccia comitato
regionale per l’Abruzzo per il tramite degli avvocati Manola
Di Pasquale, Lorenzo De Gregoriis e Jacopo Ambrosini.
Secondo i ricorrenti il nuovo metodo di calcolo della
rappresentatività è in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117
della Costituzione. Si tratta di violazioni dei principi di
uguaglianza, rappresentatività e competenza statale in tema
di ambiente che il Tar ha ritenuto fondate al punto da inviare
gli atti alla Corte Costituzionale.
La vicenda giuridica si inserisce nell’ampia materia di
gestione della caccia. E’ utile chiarire alcuni aspetti del
sistema.
Il territorio regionale destinato alla caccia programmata è
suddiviso in Ambiti Territoriali di dimensioni subprovinciali
gestiti da organi direttivi in cui “deve essere assicurata la
presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60%
dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma
organizzata sul territorio. Il 20% dei componenti è costituito
da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20% da
rappresentanti degli enti locali” (legge 157/1992).
La Regione Abruzzo ha disciplinato gli ATC nella legge n.
10/2004 che per quanto concerne la composizione dei
comitati di gestione prevede: sei rappresentanti delle
associazioni venatorie riconosciute ed operanti in Provincia;
sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
quattro rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale; quattro esperti designati dalla Regione e dai
comuni interessati. I rappresentanti delle associazioni sono
sempre stati designati, come previsto dalla legge stessa, in
base al principio della rappresentatività a livello Provinciale,
tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale
che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un
quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui
ricade l’ambito. Gli altri rappresentanti sono stati sempre
designati in base al principio della rappresentatività a livello
provinciale.
Nel 2023 la Regione interviene modificando solo la
selezione dei rappresentanti delle associazioni, nel senso
che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello
provinciale va ora ripartito per il totale dei seggi attraverso il
metodo D’Hondt.
Da qui i ricorsi di quelle associazioni venatorie che hanno
visto una drastica e sproporzionata riduzione della propria
presenza nei COGES, con conseguente incremento invece
dei rappresentanti della Federazione Italiana della Caccia.
«Dal Tar arriva una prima importante risposta verso un
provvedimento della Regione evidentemente sbilanciato e
che lede i diritti delle minoranze. Riteniamo le violazioni
gravi e attendiamo ora la pronuncia della Corte
Costituzionale» commentano gli avvocati Di Pasquale e De
Gregoriis.