Giulianova

Giulianova. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO CAMBIEREBBE IL VOLTO DELL’OPPOSIZIONE

GIULIANOVA – Potrebbero esserci delle sorprese in sede di ripartizione dei
seggi per ciò che riguarda l’opposizione al comune di Giulianova. Infatti,
un noto avvocato della città, in maniera del tutto privata, ha fatto
notare che esiste una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1269 del
28.02.2011) che rivoluzionerebbe l’interpretazione fin qui seguita che
prende a base il risultato del primo turno. In maniera specifica, la
sentenza sottolinea che “nelle elezioni amministrative, l’assegnazione
dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l’elezione del
Sindaco, deve essere operata con riferimento ai risultati conseguiti in
sede di secondo turno”.
Principio statuito con la sentenza dal Consiglio di Stato secondo il quale
non può, ai fini della ripartizione dei seggi, farsi esclusivo riferimento
alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno
elettorale, senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini del
secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al
solo fine della distribuzione dei seggi all’interno delle coalizioni.
In particolare, per la sentenza in rassegna, in assenza di una specifica
norma al riguardo, deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio
cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile
nel comma X dell’art. 73 del TUEL che ha inteso assicurare, mediante
la previsione del ballottaggio, al sindaco eletto almeno il 60 per cento
dei seggi del consiglio comunale.
Nelle elezioni amministrative il turno di ballottaggio è stato quindi
previsto non solo come modalità per l’elezione diretta del sindaco,
quanto, piuttosto, come metodo per la composizione dei consigli, atteso
che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del
premio di maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di quella
relativa compattezza che gli torna utile per esercitare il proprio ruolo
di opposizione e di controllo sulla maggioranza.
In sintesi, poiché dei momenti di cui tenere conto nel calcolo dei voti per
l’attribuzione dei seggi il comma IV del citato art. 73 ha considerato
rilevante quello in cui viene concretamente individuato il Sindaco, è a
tale momento che occorre avere riguardo per effettuare l’attribuzione
dei seggi in consiglio comunale ad una lista o ad un collegamento di liste
se il sindaco viene individuato solo a seguito di ballottaggio; è quindi
in base ai risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve essere
effettuata la ripartizione dei seggi.

Alfonso Aloisi

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