I saldi ricordiamo sono legati alla stagionalità e alla moda per cui non è possibile trovare merce di magazzino o destagionalizzata (art.15 d.lgs 114/98).
Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita la percentuale di sconto ed il prezzo finale (art. 15 D.lgs114/98).
I prodotti in saldo devono essere identificabili cosi come quelli destinati alla vendita normale
Alla cassa in alcun modo il prezzo indicato può essere cambiato
I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.
Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si evidenzia dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il bene acquistato gode della garanzia biennale e annuale se usato. Fotocopiate gli scontrini che spesso sono di carta chimica
In base all’art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al negoziante
Il consumatore può denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La contestazione va fatta per iscritto
L’associazione è a disposizione per chiarimenti
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