Proprio così dopo la beffa in commissione tributaria provinciale, dove il Comune di Crognaleto chiedeva una revisione del canone annuo (circa € 1.500,00) pagato dalla società Terna per l’occupazione delle aree comunali di Crognaleto, la CTP si pronunciava riducendo addirittura il canone a poco più di € 500,00……………..! Un vero schiaffo non solo al comune di Crognaleto, ma all’intera collettività montana e non!
Ma il Comune di Crognaleto non si perde d’animo inoltrando ricorso alla Commissione Tributaria Regionale e seguendo tramite i propri legali e tecnici, le delicate procedure udienziali fino alla giornata di ieri quando finalmente la CTR emette la sentenza definitiva!
Sta’ di fatto che la Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 1379/5/15 del 3 dicembre 2015, ha agito legittimamente, stabilendo che il Comune ha correttamente seguito il principio dell’effettiva occupazione e, sussistendone i presupposti, ha determinato l’importo da versare a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 44, 1 comma del D.Lgs. 507/93 e dell’art. 1 del Regolamento Tosap.
La Terna spa non può usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 63 del D.Lgs. 446/97 perché non è un’ azienda di erogazione di pubblico servizio e non esercita attività ad esso strumentali.
In aggiunta la Commissione ha nel merito sottolineato che la Terna è una società, ovvero un operatore, che effettua in regime di concessione il trasporto dell’ energia esercitando un’ attività economicamente rilevante la cui gestione assicura un equilibrio tra costi e ricavi al fine di trarne profitti a vantaggio dell’azionariato.
Da un punto di vista strettamente giuridico — economico, dunque, la Tema spa, oltre a non rientrare tra le società strumentali che offrono servizi al pubblico, esercita un’attività economica di trasporto in rete, caratterizzata da tutte le connotazioni imprenditoriali, per conto di altre società di capitali, anch’esse liberalizzate, cosiddette “grossisti”, che vendono a prezzo di mercato energia elettrica ad aziende, enti e privati.La finalità del profitto, la natura dell’attività esercitata e la sua veste giuridica, a prescindere dall’inesistente rapporto diretto con il pubblico, superano l’invocata funzione pubblica e la strumentalità, per cui non può essere concessa la riduzione richiesta. Per tutti questi motivi l’appello del Comune di Crognaleto è stato integralmente accolto e pertanto l’ingiunzione emessa è legittima ed esecutiva.
Soddisfatto il Sindaco Giuseppe D’Alonzo commenta:
“Ho sempre avuto fede e rispetto nella giustizia italiana e il tempo è stato signore, l’inadeguatezza del provvedimento emesso dalla CTP era evidente e fortemente penalizzante per le aree interne e non solo, visto che parliamo di infrastrutture che attraversano l’intero paese. La sentenza inoltre ha sancito un altro elemento importante è cioè la Terna e non solo, non eroga un pubblico servizio e pertanto deve ristorare per quanto occupato in termini di Tosap e non solo, il giusto compenso così come fanno i cittadini italiani! Una giornata di sole per Crognaleto e per tutte quelle realtà, credetemi sono tante, che subiscono o hanno subito fin ora il Colosso o i Colossi del mercato energetico. Da oggi le condizioni cambiano anche se sono certo che ci sarà il ricorso in cassazione, ma come ho detto il tempo è signore e la giustizia sentenzia sempre il giusto! Intanto per il momento gioiamo per questo risultato avuto, merito soprattutto dello staff che ha lavorato sulla questione Dott. Papa, Dott. Minichilli, Avv. Di Cesare e il Geom. Oliverii.”