- gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., ove si evince che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, così come adottare provvedimenti atti a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, nonché tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE
- con comunicazione del Settore II a mezzo posta elettronica del 14 giugno 2017, l’associazione culturale BIG MATCH, con sede legale in 64100 Teramo, alla via Stazio, civico 45, Partita IVA 01477630675, nella persona del l.r. sig. Alfredo Natali, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 6 giugno 2017 con n. 37104, ha avanzato richiesta di occupazione del suolo pubblico in occasione della “Festa della Musica” in programma nei giorni 17, 21 e 24 giugno 2017 in diverse aree del territorio comunale;
- alla luce del programma e delle planimetrie inviati dall’Associazione Culturale e dell’ulteriore dettaglio inviato dal Settore II la manifestazione si concretizzerà con occupazioni del suolo pubblico meglio specificate nel parere endoprocedimentale rilasciato dal Settore V in data 15 giugno 2017 con tutte le conseguenti attività da porre in essere a livello di emanazione delle relative ordinanze per le limitazioni al transito e alla sosta;
RITENUTO
di dover adottare con urgenza e contingenza i provvedimenti in merito;
O R D I N A
- che mercoledì 21 giugno 2017, dalle ore 15.00 alle ore 24.00, sia vietata la sosta con pena aggiuntiva della rimozione coatta a tutti i veicoli e sia vietato il transito veicolare in:
- corso Cerulli;
- piazza E.V. Orsini, nel tratto compreso tra vico del Municipio e via del Mercato;
- che sabato 24 giugno 2017, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, sia vietata la sosta con pena aggiuntiva della rimozione coatta a tutti i veicoli e sia vietato il transito veicolare in via A. Rambelli nel tratto adiacente la piazza Nuova di Colleparco
La presente Ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’apposizione dell’opportuna segnaletica prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., a cura e spese della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. e mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune di Teramo.
La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. dovrà comunicare a mezzo fax (0861.324321) al Comando di Polizia Municipale l’avvenuta apposizione della segnaletica summenzionata mediante l’apposita modulistica predisposta.
La presente Ordinanza deve essere notificata:
- al Sig. Questore della Provincia di Teramo;
- al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV.F. di Teramo;
- al sig. Comandante del Comando di Polizia Municipale di Teramo;
- al Settore V (Ufficio tecnico) del Comune di Teramo;
Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., è incaricato del controllo, affinché alla presente Ordinanza venga data esecuzione.
DALLA RESIDENZA CIVICA
I L S I N D A C O
Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente del Settore V