L’Inps precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
L’articolo citato prevede, ai commi 1 e 2, che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta” siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che la sospensione dei termini di versamento di cui ai commi precedenti operi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
Si evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art.18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.
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