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LETTERA APERTA. SERGIO IACONI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DEFINIZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ – PROFILI FORMALI E SOSTANZIALI – 

 

Premessa giuridica

Ai sensi dell’art. 35, comma 1 , del DPR 633/1972 ( Disposizione regolamentare concernente la dichiarazione di inizio , variazione  e cessazione attività )  i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa , arte o professione nel Territorio dello Stato , o vi istituiscono una stabile organizzazione , devono farne  dichiarazione entro 30 giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia . L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di Partita IVA  che deve essere indicato nelle dichiarazioni , nella home page dell’eventuale sito WEB e in ogni altro documento ove richiesto. Il termine intraprendere dal punto di vista lessicale assume il significato di incominciare a fare, dare inizio ad un’operazione ect. L’attribuzione del numero di  P.I. assume principalmente un presupposto giuridico formale per dare luogo ad un legittimo inizio di attività economica e quindi strumentale alla identificazione fotografica di un soggetto economico. Si pensi ad esempio alla necessità, in fase di costituzione di un Società di Persone o di Capitali, di conferire al Notaio Stipulante sia il  numero di attribuzione di Partita Iva, che l’identificativo PEC del nuovo soggetto economico , all’obbligo di indicare il numero di partita Iva del cedente/prestatore e/o cessionario7commitente nella fatturazione delle operazioni di cui all’art. 21 del DOPR 633/1972.  Tale attribuzione non può definire l’inizio dell’esercizio di impresa o di arte o di professione se non sotto il profilo della legittimità ad agire  . A tal proposito l’art. 4 del DPR 633/1972 dispone al comma 1 che per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione abituale , ancorchè non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma di impresa , nonché l’esercizio di attività , organizzate  in forma d’impresa , dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile . Nella stessa maniera l’art. 5  del DPR 633/1972 , dispone che per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale , ancorchè non esclusiva , di qualsiasi attività di lavoro autonomo.  Giurisprudenza e dottrina e commerciale hanno contribuito con studi approfonditi all’esatta individuazione giuridico-temporale della nascita di un’impresa , del suo inizio attività, e quindi del suo conseguente obbligo all’acquisizione di questa carta d’identità fiscale chiamata – numero di partita iva – identificativa del soggetto economico. Da quanto affermato ne deriva la difficoltà nel definire l’inizio dell’attività economica di un’impresa , di un’artista o di un professionista , se quindi identificabile in una serie di atti propedeutici all’organizzazione iniziale  della medesima impresa ovvero nei successivi atti operativi gestionale di collocazione del prodotto o del servizio sul mercato . Si pensi agli svariati atti di gestione economici e finanziari  che vede l’azienda sia nella fase organizzativa che in quella a regime ,  in contatto con fornitori di beni e servizi , clienti , dipendenti , banche , lavoratori subordinati , soci , Pubblica Amministrazione ect. Si deduce quindi che l’attribuzione del numero di partita iva non coincide necessariamente con l’inizio sostanziale dell’attività economica . Si pensi , a conclusione , alla comunicazione di inizio attività presso il Registro Imprese quale ulteriore requisito formale e non sostanziale dell’iniziale di un’attività economica . Ne consegue quindi che l’inizio attività presenta dei profili formali e dei profili sostanziali

Contributo a Fondo Perduto nel Decreto Rilancio – Definizione di inizio attività –

L’art. 25 del DL del  19.05.2020 N. 34 e correlativa Legge di conversione del 17.07.2020 n. 77 ( Misure di sostegno urgenti alla salute , al lavoro , all’economia …connesse all emergenza COVID – 19 ) comma 4 , secondo periodo dispone che – il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma ( ammontare del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2019)  ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019. La norma nulla dice in merito al concetto di inizio attività . La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21.07.2020 n.22 dispone che per inizio attività si intende la data di attribuzione della partita IVA . A seguito di ciò sono stati esclusi da tale beneficio emergenziale tutti i soggetti con  numero di attribuzione di Partita Iva in data antecedente al 01.01.2019 , ma che , per svariati motivi , hanno iniziato l’attività il 01.01.2019 od anche in data successiva . Premettendo che le circolari non sono fonti del diritto ma solo istruzione operative diramate a seguito dell’introduzione  di una nuova disposizione legislativa per spiegare ai dipendenti della Pubblica Amministrazione come comportarsi  e che la norma di legge non fa alcun riferimento a quanto asserito dalla Circolare medesima , non può quest’ultima superare una fonte del diritto di secondo livello ( Legge , Decreto Legge ) . Nella norma di riferimento non vi è alcun riferimento all’art 35 del DPR 633/1972 , ma solo ed unicamente  ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019 e quindi una definizione sostanziale . Una tale interpretazione è discriminante e presenta profili di illegittimità costituzionale . Una tale interpretazione è pro Agenzia delle Entrate , precisando inoltre che l’erogazione del contributo è eseguito direttamente dalla medesima . Del resto l’Agenzia delle Entrate facilmente può verificare l’inizio sostanziale di un’attività economica e quindi la data in cui il contribuente ha  posto in essere le prime cessioni dei beni o prestazioni dei servizi identificando con precisione il momento di effettuazione delle operazioni economiche ( art. 2, art. 3 , art. 6 , del DPR 633/1972 , attraverso il sistema della Fattura Elettronica .

Decreto Liquidità , Finanziamento garantito ed inizio attività

L’art. 13 ( Fondo Centrale di Garanza ) del DL 08.04.2020 N. 23 convertito dalla Legge 05.06.2020 n. 40 al contrario del DL n. 34  del 19.05.2020 N. 34 e correlativa Legge di conversione del 17.07.2020 n. 77, prevede la concessione a titolo gratuito di una garanzia per operazioni finanziarie che non possono superare alternativamente :

  • Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile . Nel caso di imprese costituite a partire dal 01.01.2019, l’importo massimo del prestito non può superare il costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività
  • Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019
  • Il fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese

Tale normativa ha previsto la concessione della garanzia pubblica anche alle imprese con numero di  partita Iva attribuita in esercizi precedenti ma con inizio attività dal 01.01.2019 e date successive . Le imprese con tali caratteristiche hanno beneficiato di tale prestito agevolato avente quale finalità il sostegno economico e finanziario alle imprese a seguito degli eventi epidemiologici COVID 19

CONCLUSIONI

A distanza di pochi mesi due Decreti Leggi entrambi convertiti in Legge  ( Decreto Liquidità e Decreto Rilancio ) di emanazione dello stesso potere politico , aventi entrambi quale unica finalità il sostegno e l’aiuto alle imprese a seguito i tale evento epidemiologico COVID 19 ,  hanno generato due significati diversi da attribuire  al concetto di inizio attività ,  con evidente disallineamento giuridico ed  evidente danno economico e finanziario a chi per tale motivo non ha potuto beneficiare del contributo a fondo perduto .  Forma e sostanza possono cambiare gli eventi e generare condotte illegittime dal punto di vista costituzionale conferendo trattamenti diversi ai contribuenti a seguito di fattispecie simili.

GIULIANOVA 27.7.2020                                             DOTT SERGIO IACONI


SERGIO IACONI

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE DEI CONTI

DOCENTE FORMATIVO

Giulianova (TE)

 

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