Abruzzo

BASTA CON I REVISORI DI PARTITO: UNA RIFORMA POSSIBILE

BASTA CON I REVISORI DI PARTITO: UNA RIFORMA POSSIBILE

L’invasione da parte della politica di spazi che non dovrebbero essere colonizzati da logiche di appartenenza è un fenomeno che sempre più suscita una sacrosanta indignazione nell’opinione pubblica.

Proprio perché nulla abbiamo da spartire con qualunquismo e populismo riteniamo indifferibile avviare processi di riforma della politica e dell’amministrazione volti a restituire alla politica e ai partiti il ruolo assegnato dalla Costituzione che non è quello di colonizzare ogni ambito della vita pubblica.

Dentro questa ispirazione di fondo si colloca la proposta di legge regionale che abbiamo depositato ieri e che speriamo divenga rapidamente oggetto di confronto in commissione.

Tra le aporie dell’attuale assetto normativo è che persino funzioni di controllo che dovrebbero avere un carattere di terzietà divengono oggetto di ingiustificata spartizione partitica. Come al solito ci si è abituati a considerare normali cose che tali non sono.

Il nostro progetto di legge propone una nuova discilina di nomina dei revisori legali nelle società, aziende, enti e ASL della Regione Abruzzo.

Le tradizionali modalità di nomina dei revisori contabili non paiono adeguate a garantirne l’indipendenza. Infatti la prassi corrente implica una selezione politica, di maggioranza e minoranza, dei revisori e quindi una logica lottizzatoria che nel tempo tende a creare un rapporto fiduciario con i referenti politici in grado di garantire la nomina. Considerato che i vertici di enti, società, agenzie sono scelti dalla “politica”, ne consegue che i vigenti criteri di nomina sono all’insegna dell’illogico principio che il controllato nomina il controllore.

Tale invasività “partitocratica” inoltre appare fortemente discriminatoria in quanto impone a più o meno stimati professionisti di doversi avvicinare a esponenti politici e/o partiti per richiederne la “sponsorizzazione” al momento delle nomine. Inutile dire che difficilmente un professionista privo di relazioni con gli eletti o i partiti riuscirebbe a essere nominato.

Scopo di questo provvedimento è quello di garantire indipendenza e obiettività ed evitare condizionamenti di figure che devono esercitare funzioni di controllo.

Per queste ragioni proponiamo che tra i soggetti che abbiano i requisiti e ne facciano richiesta la selezione e nomina avvenga mediante la procedura del sorteggio pubblico.

Teniamo a precisare che non si tratta di una provocazione ma di una modalità che consente di avere degli organi di controllo liberi dai condizionamenti della politica ai quali si acceda soltanto sulla base delle competenze.

Se approvata celermente tale innovazione amministrativa potrebbe applicarsi già da questa legislatura.

Si tratterebbe di un segnale forte di rinnovamento della politica. Attendiamo la risposta delle altre forze politiche.

Per la FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

Maurizio Acerbo, consigliere regionale PRC

Antonio Saia, consigliere regionale PdCI
Progetto di Legge Regionale recante

“Integrazioni alla Legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)”

Art. 1

(Integrazioni all’art. 1 della L.R. n. 27/2005)

1. Dopo il comma 3 bis dell’art. 1 della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 27, introdotto dall’art. 4 della L.R. 9 novembre 2009, n. 25, sono inseriti i seguenti:

“3 bis 1. Alla nomina degli organi di controllo degli enti di cui al comma 2 provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell’Albo regionale dei Revisori legali. Nell’ambito di tale sorteggio, ciascun Revisore può essere assegnato all’organo di controllo di uno solo degli enti di cui al comma 2.

3 bis 2. All’istituzione dell’Albo regionale dei Revisori legali provvede la Giunta regionale tramite bando pubblico in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 bis 3. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis 1 e 3 bis 2 si applicano anche ai collegi sindacali delle Aziende Unitarie Sanitarie Locali d’Abruzzo.”

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Progetto di Legge Regionale recante

“Integrazioni alla Legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)”

Relazione

La revisione contabile ed i collegi di revisione sono strumenti di controllo specifici del settore aziendale adottati dalla pubblica amministrazione solo a partire dagli anni ‘90.

Sebbene il controllo interno nella pubblica amministrazione fosse stato introdotto con Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 24402, di fatto, rimase inattuato fino alla emanazione della Legge 241/903 che diede inizio al processo di rinnovamento dell’amministrazione pubblica con l’estensione al settore pubblico di principi tipici dell’organizzazione aziendale quali economicità, efficacia ed efficienza gestionale; principi che possono essere collegati al concetto di buon andamento dei pubblici uffici previsto dall’ articolo 97 della Costituzione che al primo comma stabilisce: “i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

Il legislatore comunitario con la direttiva 2006/43/CE ed il legislatore nazionale con il D.Lgs 39/2010 hanno riconosciuto ai revisori legali lo svolgimento di una rilevante funzione di interesse pubblico, intendendo con funzione di interesse pubblico l’affidamento che una vasta comunità di persone ed istituzioni ripone sulla qualità del loro lavoro.

Per tali ragioni ai revisori legali viene richiesto di rispettare i più rigorosi principi etici ed essere soggetti ad una deontologia professionale che comprenda la loro integrità e obiettività nonché la loro competenza professionale e diligenza.

Le tradizionali modalità di nomina dei revisori non paiono adeguate a garantirne l’indipendenza. Infatti la prassi corrente implica una selezione politica, di maggioranza e minoranza, dei revisori e quindi una logica lottizzatoria che nel tempo tende a creare un rapporto fiduciario con i referenti politici in grado di garantire la nomina. Considerato che i vertici di enti, società, agenzie sono scelti dalla “politica”, ne consegue che i vigenti criteri di nomina sono all’insegna dell’illogico principio che il controllato nomina il controllore.

Tale invasività “partitocratica” inoltre appare fortemente discriminatoria in quanto impone a più o meno stimati professionisti di doversi avvicinare a esponenti politici e/o partiti per richiederne la “sponsorizzazione” al momento delle nomine. Inutile dire che difficilmente un professionista privo di relazioni con gli eletti o i partiti riuscirebbe a essere nominato.

Scopo di questo provvedimento è quello di garantire indipendenza e obiettività ed evitare condizionamenti di figure che devono esercitare funzioni di controllo.

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