Abruzzo

Abruzzo. La Giunta regionale ha deciso di non difendere davanti alla Corte Costituzionale la legge sulle centrali di compressione

Riceviamo e Pubblichiamo

CHIODI SI INGINOCCHIA DAVANTI ALLA SNAM E SFERRA UN ALTRO MICIDIALE COLPO AL TERRITORIO.

La notizia che la Giunta regionale ha deciso di non difendere davanti alla Corte Costituzionale la legge sulle centrali di compressione in aree sismiche, è di una inaudita gravità. Siamo stati facili profeti nel prevedere che ciò sarebbe avvenuto, ma fino all’ultimo abbiamo sperato che non si giungesse fino a questo punto.

Dobbiamo, purtroppo, prendere atto che il Governatore Chiodi con questa decisione si prostra davanti al potere di una multinazionale e rinuncia, in modo ignominioso,  a difendere diritti fondamentali del territorio e dei cittadini abruzzesi.

Un personaggio simile, che dimostra una così elevata mancanza di rispetto per l’Istituzione che rappresenta, non merita di stare alla guida dell’Abruzzo un solo minuto in più e ci auguriamo, se avrà l’ardire di ripresentarsi nelle ormai imminenti elezioni regionali, che egli venga  sonoramente rispedito a casa dagli elettori.

Le motivazioni che Chiodi ha cercato di addurre per giustificare il suo irresponsabile comportamento sono totalmente inconsistenti sia sul piano strettamente tecnico che su quello politico e, affinché i cittadini possano giudicare con cognizione di causa, riteniamo necessario riportare  il testo della legge regionale  e il passaggio essenziale della impugnazione da parte del Governo nazionale.

La L.R. n. 14 del 7 giugno 2013, votata all’unanimità dal Consiglio Regionale e, quindi, dallo stesso Chiodi che risulta presente alla seduta, così recita : “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

Così il Governo nazionale ha motivato la presunta incostituzionalità della legge :”L’art.2 della L.R. n.14/2013, che inserisce l’art.1 ter nella L.R. 1° marzo 2008,n.2, introducendo una disciplina di dettaglio per la localizzazione di centrali di compressione a gas suscettibile di porre limiti stringenti alla stessa localizzazione di dette centrali di compressione, di interesse nazionale, finisce per impedirne la realizzazione su larga parte del territorio regionale, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali in materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Quindi, secondo il Governo nazionale e secondo lo stesso Chiodi e la sua Giunta, per poter realizzare centrali di compressione sarebbe contro la Costituzione prescrivere studi dettagliati sulla sismicità del territorio!

Sostenere una tesi del genere è semplicemente folle, soprattutto dopo il disastroso terremoto del 6 aprile 2009 e dopo la condanna della Commissione Grandi Rischi  proprio per aver sottovalutato il rischio sismico.

Il Consiglio Regionale, nell’approvare questa legge, non ha fatto altro che recepire, in senso anche letterale, quanto contenuto nel parere della Commissione nazionale per la Valutazione di Impatto Ambientale che, in relazione al progetto denominato “Metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione di Sulmona” ha imposto proprio questa prescrizione : “…dovrà essere effettuato uno  studio  approfondito sulla  risposta  sismica  locale dell’opera,  sulla  base  di  parametri  che

scaturiscano da specifiche indagini  geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”. (Parere n. 535 del 7/10/2010).

Se è incostituzionale la legge della Regione Abruzzo allora è incostituzionale anche la prescrizione della Commissione nazionale V.I.A. che è stata calata pari pari nella legge regionale.

Ma se così fosse, saremmo nel regno dell’assurdo perché il parere V.I.A. è stato recepito dal Governo nazionale che ne ha fatto un proprio decreto!

E’ incredibile : il Governo ritiene incostituzionale una norma che è contenuta in un suo decreto e il Presidente Chiodi, che quella norma ha votato, anziché difenderla dà ragione al Governo!!!!

Quanto alle responsabilità politiche, Chiodi farebbe meglio a tacere perché, in tutta questa vicenda, i principali responsabili sono proprio lui e la sua parte politica: infatti, i decreti che hanno imposto una accelerazione all’iter del progetto Snam, quello di compatibilità ambientale e quello di pubblica utilità, portano le firme di Ministri del PDL, Stefania Prestigiacomo e Paolo Romani. Né lui né parlamentari abruzzesi del suo partito (in primis Paola Pelino), hanno mai mosso un dito affinché ciò non avvenisse.

Anzi proprio lui, Chiodi, è il comprimario più importante del tavolo-farsa convocato il 10 maggio 2012 dal Sottosegretario De Vincenti. In quella occasione a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, egli ed i suoi amici Di Dalmazio e Sorgi, anziché portare doverosamente il “no” della Regione Abruzzo e quindi negare l’intesa con lo Stato – come hanno sancito due risoluzioni approvate con voti unanimi dal Consiglio Regionale e rimaste finora inattuate – hanno  fatto esattamente il contrario: hanno dato il via libera al devastante progetto della Snam sostenendo l’inverosimile tesi che, una infrastruttura mastodontica come la “Rete Adriatica” che attraversa 10 Regioni, altro non sarebbe che una semplice…”opera di urbanizzazione”!

Chiodi e i suoi complici non possono permettersi di continuare a prendere in giro i cittadini, i quali sanno ben distinguere chi difende il territorio e chi invece lo colpisce vilmente alle spalle.

E stia pur certo che i cittadini hanno memoria e  sapranno ripagarlo con la moneta che merita.

Sulmona  12/9/2013

Comitati cittadini per l’ambiente

si allega il testo della legge regionale e quello dell’impugnazione da parte del Governo.

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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1

(Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 1, lett. c), della L.R. 5/2007)

1.         All’art. 11, comma 1, della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina), la lettera c) è interpretata nel senso che all’interno della Riserva è vietata la costruzione di nuovi edifici, fatto salvo quanto previsto dalla lettera r).

Art. 2

(Integrazione alla L.R. 2/2008)

1.         Dopo l’art. 1 bis della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente:

“Art. 1 ter

(Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas)

1.         La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio.”.

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 41/2011)

1.         All’articolo 4, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella Città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole “novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “il 31 luglio 2013”.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 7 Giugno 2013

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

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Testo della delibera del Consiglio dei ministri:

“La legge Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’art. 2 , che inserisce l’art.1 ter alla l.r. 1° marzo 2008, n. 2 (localizzazione e realizzazione delle centrali di compressione a gas).

Tale norma testualmente recita: “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

La previsione regionale dunque subordina la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas ad uno “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

La disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientra nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, assegnata dall’articolo 117, comma terzo della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente Stato/Regioni.

Nell’esercizio della sua potestà legislativa, lo Stato ha fissato i principi fondamentali in materia di localizzazione di impianti energetici con la l. 23 agosto 2004, n. 239 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”). Tale legge determina, altresì, quelle disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della disciplina comunitaria.

L’art. 1, co. 4, di tale legge prevede che “Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: (…) d) l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;” nonché “f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (…)”.

L’art. 1, co. 3, l. n. 239/2004, inoltre, chiarisce che il conseguimento dei suddetti obiettivi generali di politica energetica è assicurato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali. In particolare, secondo il co. 7 dello stesso articolo, spetta allo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” (lettera g), e allo Stato “l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti” (co. 8, lett. b), n. 2).

Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuiscono nella materia di cui si tratta un potere autorizzatorio allo Stato, riconoscendo quindi all’amministrazione statale “una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale” a fronte di esigenze di carattere unitario.

Il necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate è attuato dal D.P.R. 327/2001 mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dall’intesa in senso “forte”, la quale assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali.

La disposizione regionale in esame, subordinando la realizzazione e la localizzazione di centrali di compressione a gas ad uno previo “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio” detta una disciplina di dettaglio che finisce per porre limiti stringenti alla localizzazione di oleodotti e gasdotti di interesse nazionale e ne impedisce di fatto la realizzazione su larga scala. Pertanto, si pone in contrasto con i principi generali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della l. 239/2004, sopra brevemente richiamati, ed in violazione dell’art. 117, co. 3 della Costituzione.

Inoltre, la norma regionale in esame si pone in contrasto con l’art. 118 della Costituzione dal momento che interferisce indebitamente con l’esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale, e che attengono alla sicurezza dell’approvvigionamento. Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, infatti, attribuiscono nelle attività inerenti la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia un potere autorizzatorio allo Stato. In particolare, l’art. 29 del D.Lgs. 112/1998 al comma 1 dispone che sono “conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale”. Al comma 2, lettera g), inoltre, si chiarisce che sono conservate allo Stato le funzioni concernenti “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (…) le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti”. La norma regionale censurata, dunque, si presenta invasiva rispetto alle funzioni amministrative che la legge riserva alla competenza statale.

La norma regionale in esame si pone altresì in contrasto con l’art. 117, co. 2, lettera m) della Costituzione (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) in quanto, finendo per ostacolare lo sviluppo della rete dei gasdotti di interesse nazionale, e con essa l’efficiente erogazione di gas, può determinare l’impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali dei cittadini.

Inoltre, la disposizione è invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza” di cui all’art. 117, co. 2, lettera h). L’intervento legislativo regionale, che è finalizzato a condizionare, finendo per impedire, la realizzazione di infrastrutture energetiche localizzate in aree sismiche, appare sorretta principalmente da ragioni di sicurezza consistenti, da un lato, nella volontà di limitare eventuali danni all’incolumità pubblica e al territorio che il danneggiamento dei gasdotti provocato da un sisma potrebbe causare, dall’altro, nel tentativo di ridurre lo stesso rischio sismico. Così facendo la norma regionale in esame invade un ambito materiale, quello dell’«ordine pubblico e della sicurezza» che la Costituzionale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 182/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012, che erano state impugnate dal Governo per motivi analoghi.

In particolare, la Corte nell’accogliere i motivi di impugnativa ha precisato che in materia di localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti le norme nazionali di settore (art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2 della legge n. 239 del 2004 e art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), “hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico.”.

Seppure, come affermato dalla Corte Costituzionale nella medesima sentenza “Tali esigenze unitarie, che si esprimono nelle richiamate norme statali, non possono far venir meno la necessità di un coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti. E’ proprio in questa prospettiva che questa Corte ha ravvisato nell’intesa lo strumento necessario ai fini dell’identificazione delle «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» , la previsione di una valutazione unilaterale che prescinde dal coinvolgimento dello Stato “sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione, pregiudica l’indefettibile principio dell’intesa e si pone in tal modo in contrasto con i principi fondamentali posti dall’art. 1, comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239 del 2004.”

Tanto si è premesso per evidenziare che l’art. 2 della l.r. n. 14/2013, che inserisce l’ art.1 ter nella l.r. 1° marzo 2008, n. 2 , introducendo una disciplina di dettaglio per la localizzazione di centrali di compressione a gas suscettibile di porre limiti stringenti alla stessa localizzazione di dette centrali di compressione, di interesse nazionale , finisce per impedirne la realizzazione su larga parte del territorio regionale, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali in materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»contenute nelle sopra citate norme statali, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché, con riferimento all’esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale , dell’art.118, primo comma, Cost . La norma regionale inoltre, per le ragioni sopra specificate, intervenendo in materie riconducibili a titoli di competenza esclusiva dello Stato quali l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale , viola l’articolo 117, secondo comma lettere h) ed m), Cost.

Per questi motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione”.

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