istanza condivisa anche da
Firenze, 23 settembre 2013
Raccomandata a/r
Spett. Ministero della Giustizia Spett. Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale della giustizia civile via Molise 2
via Arenula 70 00186 Roma 00187 Roma
Spett. Ministero dell’Interno Spett. Ministero Infrastrutture e Trasporti
Direzione Centrale per la Polizia stradale, Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti i sistemi informativi e statistici
speciali della Polizia di Stato Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
piazza del Viminale 1 00184 Roma via Giuseppe Caraci 36 00157 Roma
Spett. A.N.I.A. Spett. Vittoria Assicurazioni Spa
c.a. Presidente, Dr. Aldo Minucci c.a. Amministratore Delegato
c.a. Direttore Generale, Dr. Dario Focarelli via Ignazio Gardella 2 20149 Milano
via della Frezza 70 00186 Roma
Oggetto: Linee Guida sul comportamento da tenere in caso di sinistro stradale per la riduzione e/o il contenimento delle tariffe assicurative.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede a Firenze in via San Niccolò 21 in persona del suo Presidente, quale associazione che tutela gli interessi degli utenti della strada, in particolare delle famiglie in autocaravan, al fine di partecipare in modo concreto e costruttivo allo sviluppo del senso civico e al superamento della crisi economica che attanaglia il Paese, Premesso che:
- la scrivente Associazione intende porre freno a quei fenomeni diseducativi che ledono l’etica, i rapporti sociali e gli aspetti economici, individuando chi, traendo illecitamente profitto dai sinistri stradali, provoca un sostanziale aumento delle tariffe assicurative;
- è intenzione della scrivente Associazione predisporre a proprie spese una Campagna Informativa/Formativa sul corretto comportamento di chi è coinvolto in un sinistro stradale;
- in caso di sinistro stradale, la dinamica dell’incidente e l’entità dei danni che ne derivano sono essenzialmente rivelate dall’analisi dei veicoli coinvolti e/o dalle dichiarazioni testimoniali;
- è fondamentale, in caso di sinistro, mettere a disposizione delle imprese assicuratrici il veicolo affinché sia effettuata la relativa perizia;
- è indispensabile che le testimonianze siano raccolte nell’immediatezza del fatto ovvero dopo breve lasso di tempo dal sinistro al fine di cristallizzare le dichiarazioni rese e di eliminare il rischio di dimenticanze, condizionamenti o simulazioni;
Considerato che:
- accade di frequente che i veicoli coinvolti in un sinistro siano riparati e/o alienati senza essere stati previamente visionati dall’impresa assicuratrice e senza rispetto dei termini di cui all’art. 148, co. 1, codice delle assicurazioni private ai sensi del quale “(…) Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati (…)”;
- in tali casi, le imprese assicuratrici non hanno la possibilità di visionare i veicoli per stimare i danni patrimoniali e soprattutto per accertare la riferibilità del danno alle condotte di guida;
- esiste il fenomeno per cui chi è parte di un sinistro stradale coinvolge persone che si prestano a rendere falsa testimonianza per amicizia, denaro o altro. Un malcostume difficilmente estirpabile anche a causa della struttura del processo civile che NON consente alla controparte di effettuare un controesame del testimone, come invece accade in altri ordinamenti;
- esiste il fenomeno per cui i testimoni si manifestano a distanza di tempo dal sinistro e, in particolare direttamente nella fase del giudizio, o in ogni caso oltre il termine a disposizione dell’organo di polizia stradale per redigere il verbale di rilevazione di incidente stradale e notificare eventuali verbali di violazione alle norme del codice della strada;
- è fondamentale che il testimone dimostri di essere stato presente al momento del sinistro e, soprattutto, di aver assistito alla dinamica dell’incidente consentendo all’impresa assicuratrice ed eventualmente al magistrato di vagliarne l’attendibilità;
- è indispensabile che gli organi di polizia stradale siano dotati di apparecchiature digitali per effettuare una rappresentazione fotografica e video dei veicoli coinvolti e dell’area;
Quale contributo, illustriamo quanto riteniamo utile per il corretto comportamento da tenere in caso di sinistro stradale:
a) l’utente, se possibile, provveda a essere sempre equipaggiato di macchina fotografica e registratore, rammentando che gli attuali telefoni cellulari possedendo entrambe queste funzioni;
b) l’utente posizioni il triangolo, avendo cura di indossare il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità;
c) in caso di sinistro con danni a persone e in tutti i casi di constatazione dei fatti da parte di terzi, richiedere l’intervento delle autorità;
d) in caso di feriti richiedere l’intervento dell’ambulanza. NON spostare i feriti ma attendere il personale medico o paramedico per lo spostamento;
e) l’utente, se lo shock del sinistro è superato, fotografi i veicoli e l’area oggetto di sinistro e acquisisca generalità e dichiarazioni dei testimoni presenti con l’ausilio del registratore. Se lo shock del sinistro non lo permette, deleghi queste operazioni a eventuali persone sopraggiunte;
f) l’utente, se lo shock del sinistro è superato, compili la constatazione amichevole di incidente facendo attenzione a ogni informazione richiesta. Se il caso lo richiede, contrassegni più caselle e indichi in numero e in lettere le caselle che ha contrassegnato. Se le ipotesi contemplate nel foglio non sono esaustive, descriva i comportamenti in nota. Prima di consegnarlo alla propria impresa assicuratrice, compili il retro della constatazione amichevole. Se sul retro della constatazione non vi è spazio sufficiente descriva il sinistro su un foglio a parte;
g) in caso di sinistro nel quale è coinvolto uno straniero, annotare anche il numero della carta verde, le esatte generalità del conducente e del proprietario del veicolo;
h) l’utente, se nell’immediatezza del fatto non è in grado di fotografare e di acquisire dichiarazioni né personalmente né per interposta persona, proceda nei giorni seguenti a fotografare il proprio veicolo e a farsi rilasciare le dichiarazioni testimoniali per iscritto;
i) se dal sinistro sono derivati danni alle sole cose, l’utente deve, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, rendendo libero per quanto possibile il transito dei veicoli e provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori dalla carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse della stessa;
j) l’utente consegni il prima possibile alla propria agenzia assicuratrice e agli organi di polizia stradale che in occasione del sinistro erano sopraggiunti sul posto, le fotografie, le dichiarazioni testimoniali e la constatazione amichevole di incidente o in mancanza la propria versione dei fatti specificando luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione e fornendo più informazioni possibili. In particolare descriva targhe, colore e numero dei veicoli coinvolti; eventuali danni preesistenti degli stessi; eventuali fattori concausali nella determinazione del sinistro quali: velocità non commisurata ai limiti imposti ovvero alla situazione climatica o dei luoghi, uso del cellulare, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mancato uso del casco, mancato uso dei sistemi di ritenzione per bambini, fari spenti o non funzionanti, pneumatici usurati, tipo di pneumatico (estivo o invernale); evidente stato psico-fisico alterato di qualcuno dei conducenti; per i velocipedi, mancata presenza o utilizzo dei dispositivi luminosi; carenze delle strutture stradali (cartelli mancanti o non visibili, semafori non funzionanti, buche e avvallamenti pericolosi e insidiosi); e quanto altro ritenuto utile;
k) l’utente deve consentire l’ispezione del proprio veicolo da parte di periti incaricati dalle imprese assicuratrici. In particolare NON deve far riparare e/o vendere il veicolo prima dell’ispezione. Sebbene siano consentiti, tali condotte non consentono una valutazione attendibile della dinamica, della riferibilità dei danni al sinistro e della quantificazione dei danni, con rischi anche per l’utente;
l) il testimone proceda nell’immediatezza dei fatti a rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta di quanto accaduto specificando le persone coinvolte. Se non è possibile, rilasci la propria versione dei fatti nel più breve tempo possibile dal sinistro all’impresa assicuratrice, alle persone coinvolte e agli organi di polizia stradale eventualmente intervenuti;
m) è compito degli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo effettuare una rappresentazione fotografica e/o video dei veicoli coinvolti e dell’area oggetto di sinistro;
n) è compito dell’organo di polizia stradale intervenuto acquisire dal testimone oltre le generalità e la dinamica del sinistro, le seguenti informazioni: rapporti con i conducenti coinvolti, professione, eventuali proprie malattie invalidanti, attività che stava compiendo (es. guidava, camminava sul marciapiedi, parlava al telefono); fatto che ha destato l’attenzione del testimone inducendolo a osservare il punto d’impatto; se ha visto altre persone che potrebbero aver assistito al sinistro; se ha visto altre persone sopraggiungere e dopo quanto tempo; se ha soccorso le persone coinvolte; se ha chiamato i soccorsi e/o gli organi di polizia stradale in caso di feriti; se ha rilasciato le proprie generalità e i propri contatti alle persone coinvolte;
- o) è compito dell’impresa assicuratrice, ricevuta la denuncia di sinistro, procedere immediatamente a chiedere la messa a disposizione del veicolo e la reperibilità dei testimoni che abbiano assistito ai fatti nonché le eventuali fotografie o dichiarazioni in possesso dell’assicurato;
p) è compito dell’impresa assicuratrice, se necessario, acquisire dagli organi di polizia stradale le eventuali rilevazioni effettuate e le testimonianze raccolte ovvero contattare il testimone indicato dall’assicurato per acquisire tutte le informazioni di cui al punto n);
q) è compito dell’impresa assicuratrice, in caso di avvenuta riparazione del veicolo da parte dell’utente coinvolto: valutare la congruità della fattura delle riparazioni; acquisire il dettaglio delle riparazioni effettuate; procedere a ispezionare le parti che sono state sostituite;
r) è compito dell’impresa assicuratrice, in caso di alienazione del veicolo procurarsi le generalità e i contatti dell’acquirente per richiedere l’ispezione del veicolo e il rilascio di eventuali dichiarazioni;
s) l’impresa assicuratrice valuti tutti gli elementi conoscitivi raccolti (denuncia, accertamenti informativi e peritali eseguiti, acquisizione del verbale redatto dall’Autorità intervenuta) al fine di valorizzarne correttamente il ruolo nell’accadimento del sinistro e nella valutazione oggettiva e tecnica delle conseguenze che ne sono derivate in termini di danno a cose e/o persone;
t) è compito del legislatore prevedere che in caso di testimone manifestatosi oltre 90 giorni dal sinistro, gli organi di polizia stradale provvedano a convocarlo per interrogarlo sui fatti e acquisire tutte le informazioni di cui al punto n).
chiede a codesti Enti, ciascuno per la propria competenza:
- 1. di esprimere la propria posizione in merito alle criticità denunciate;
- 2. di predisporre Linee Guida aventi per oggetto le testimonianze dei sinistri.
- 3. di predisporre Linee Guida aventi per oggetto i modi e i tempi dell’ispezione del veicolo incidentato e la valutazione sull’entità del danno;
Certi di un Vostro cortese riscontro in merito, volto a creare informazione e formazione del cittadino nonché utili Linee Guida per ridurre e/o contenere le tariffe assicurative, si porgono cordiali saluti. Isabella Cocolo, Presidente